20 Settembre 2023

Delega fiscale 2023: le modifiche al procedimento di riscossione – prima parte

di Gianfranco AnticoMaurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 18 L. 111/2023 prevede che, nell’esercizio della delega, il Governo osservi, ai fini della revisione del sistema nazionale della riscossione, alcuni principi e criteri direttivi specifici, al fine di assicurare una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza. Norme che si applicano, in quanto compatibili, anche alle disposizioni da adottare in relazione agli Agenti della riscossione degli enti territoriali (articolo 18, comma 4, L. 111/2023).

Nella Relazione illustrativa vengono precisate le motivazioni della misura in esame sottolineando, tra l’altro, che l’attuale disciplina del servizio di riscossione si presenta estremamente farraginosa e inidonea a consentire un efficace svolgimento delle attività di recupero coattivo dei crediti pubblici. Del resto, nonostante le diverse (pur se parziali) modifiche intervenute nel tempo, la disciplina in parola rimane ancora fondamentalmente ispirata ad un contesto di alterità tra la pubblica amministrazione e i soggetti privati incaricati dell’attività di riscossione coattiva, contesto ormai superato da anni.

Il sistema si presenta eccessivamente macchinoso, in quanto impone lo svolgimento di attività di recupero pressoché indistinte per tutti i crediti iscritti a ruolo, indipendentemente dall’importo da riscuotere e, in considerazione dell’elevatissimo numero di partite affidate all’Agente della riscossione (non di rado di problematica esigibilità sin dall’origine), risulta, di fatto, impossibile effettuare per tutti i carichi la totalità delle azioni di riscossione coattiva astrattamente ipotizzabili, anche a prescindere dalla prevedibile efficacia di ciascuna di essa.

La Legge delega, quindi, si propone di incrementare l’efficienza dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli, orientandone l’attività verso obiettivi di risultato, anche attraverso:

  • la pianificazione annuale, da concordare con il MEF, delle procedure di recupero che l’Agente della riscossione deve svolgere, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi;
  • il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili, ovvero di azioni fruttuosamente esperibili;
  • la possibilità per l’ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali; ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme, secondo le procedure di cui al titolo II delP.R. 602/1973, dietro pagamento di una commissione pari a una percentuale dell’importo effettivamente riscosso;
  • la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché, nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione concordata con il MEF, di atti interruttivi della prescrizione;
  • la gestione del processo di recupero coattivo, in conformità alla pianificazione concordata;
  • la tempestiva trasmissione telematica delle informazioni relative all’attività svolta;
  • una disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme contenute nei carichi già affidati all’Agente della riscossione, tenendo conto della capacità operativa dello stesso Agente;
  • la revisione della disciplina della responsabilità dell’Agente della riscossione, prevedendola in presenza di dolo e nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni derivanti dall’attuazione delle disposizioni sulla salvaguardia del diritto di credito (mediante tempestivo tentativo di notifica), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, con possibilità, in tali casi, di definizione abbreviata delle relative controversie e di pagamento in misura ridotta delle somme dovute;
  • l’individuazione in via tassativa dei casi in cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l’obbligo di resa del conto;
  • l’attribuzione al MEF del potere di verificare la conformità dell’attività di recupero dei crediti affidati all’agente della riscossione alla pianificazione concordata, nel rispetto dei seguenti principi di economicità ed efficacia: per i crediti tributari erariali, determinare i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre al controllo, in misura compresa tra il 2% e il 6% delle stesse quote, e delle modalità, anche esclusivamente telematiche, di tale controllo; per i restanti crediti, determinare i criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo nella misura massima del 5%.

Con la lettera b), del comma 1, dell’articolo 18, L. 111/2023, si affida altresì al legislatore delegato il compito di incrementare l’utilizzo, a fini di riscossione, delle più evolute tecnologie e l’interoperabilità dei sistemi, nonché quello di eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguenti riduzioni dei costi.

Inoltre, la lettera c), del comma 1, dell’articolo 18, L. 111/2023, dispone che siano modificate progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista di una stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate. A oggi, la disciplina vigente (articolo 19 D.P.R. 602/1973) prevede – in presenza di una in temporanea situazione di obiettiva difficoltà – una ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili ovvero fino a centoventi rate mensili, nei casi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.