24 Aprile 2024

Esclusione dagli Isa con ricaduta sul concordato biennale

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il verificarsi di una causa di esclusione dagli Isa per l’anno 2023 ha una ricaduta nuova e in questo senso straordinaria, rispetto a quanto avveniva in passato, poiché preclude l’accesso al concordato preventivo biennale, riferito in particolare al biennio 2024-2025. L’articolo 10, comma 1, D.Lgs. 13/2024, prevede, infatti, che “i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità … accedono al concordato preventivo biennale”. Dal riferimento della norma all’applicazione degli Isa deriva la preclusione all’accesso al nuovo istituto per i soggetti che sono esclusi dagli Isa medesimi.

Con riferimento al periodo d’imposta 2023, diventa, quindi, particolarmente importante ricordare quali sono le cause di esclusione dagli Isa.

La prima causa di esclusione consiste nell’aver iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta 2023. L’esclusione si verifica anche in caso di inizio attività in data 1.1.2023, nonché di mera prosecuzione di attività svolta da un altro soggetto e dunque nelle seguenti ipotesi:

  • acquisto o affitto d’azienda per l’acquirente o l’affittuario;
  • conferimento d’azienda per la società conferitaria;
  • donazione o successione d’azienda per il donatario o l’erede;
  • trasformazione di società per la società trasformata;
  • fusione o scissione per la società avente causa.

In tutti questi casi, il soggetto dante cause nell’ambito dell’operazione straordinaria è escluso per “cessazione dell’attività”.

È esclusa altresì dagli Isa la partita Iva che ha realizzato ricavi o compensi superiori al limite prefissato, ossia a 5.164.569 euro, nonché l’impresa o il professionista che nel 2023 ha svolto l’attività in modo “non normale”. È in un periodo di non normale svolgimento dell’attività l’impresa in liquidazione ordinaria; in particolare, in caso di liquidazione, il periodo che precede la data di messa in liquidazione (1.1 – data liquidazione) è considerato di cessazione dell’attività, mentre il periodo di liquidazione (data liquidazione – 31.12 e successivi) è di non normale svolgimento dell’attività. Vi sono poi altri casi di non normale svolgimento dell’attività, ad esempio quando:

  • l’impresa non ha ancora iniziato l’attività per mancanza di autorizzazioni amministrative, impianti in costruzione, attività di ricerca propedeutica, eccetera;
  • era in corso la ristrutturazione dei locali;
  • è stata concessa in affitto l’unica azienda;
  • si è verificata la sospensione amministrativa dell’attività con comunicazione in CCIAA;
  • è stata modificata l’attività in corso d’anno. In tal caso, però, l’esclusione non si applica laddove l’attività cessata e quella iniziata rientrano nello stesso Isa. Nell’ipotesi in cui a un’attività preesistente si aggiunga una nuova attività, compete l’esclusione se l’attività nuova risulta prevalente in termini di ricavi.

Ancora, sono escluse dagli Isa le imprese che esercitano 2 o più attività con codice attività rientrante in Isa differenti, qualora i ricavi delle attività non prevalenti superino il 30% (cosiddette imprese multiattività). Nel frontespizio del modello Isa va compilato il prospetto multiattività. L’esclusione non si verifica qualora le attività non prevalenti siano considerate complementari.

L’esclusione invece si applica per:

  • i soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari;
  • i soggetti con una categoria di reddito diversa da quella prevista nel quadro F o H (ad esempio, per le STP che producono reddito d’impresa qualora nel modello Isa non sia presente il quadro F);
  • le società cooperative e i consorzi che operano a favore delle imprese socie;
  • le società cooperative che svolgono l’attività di taxi (49.32.10) e noleggio con conducente (49.32.20);
  • la corporazione di piloti di porto;
  • i soggetti che aderiscono al Gruppo Iva.

Vale, infine, la pena ricordare che i soggetti esclusi ma tenuti comunque a presentare il modello Isa, come ad esempio le imprese multiattività, possono esimersi dall’acquisizione dei dati “precalcolati”.