19 Aprile 2024

Tassazione delle liberalità diverse dalle donazioni

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Lo scorso 9.4.2024 il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023), introduce disposizioni per la razionalizzazione, tra le altre, anche dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Nello specifico, il citato decreto modifica le disposizioni contenute nell’articolo 56-bis, D.Lgs. 346/1990, rubricato “accertamento delle liberalità indirette”, al fine di rendere la disposizione normativa coerente con la nuova struttura delle aliquote dell’imposta di donazione e con le altre modifiche apportate in tema di imposta di successione.

In particolare, la novella in esame dispone prima di tutto la soppressione della lettera b), comma 1, dell’articolo 56-bis citato (tale norma attualmente prevede che per procedere all’accertamento delle liberalità indirette, quale seconda e necessaria condizione, debba sussistere un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario in misura superiore all’importo di 350 milioni di lire).

Inoltre, viene adeguata l’aliquota da applicare per la determinazione dell’imposta dovuta sulle liberalità indirette nella misura sempre dell’8%, da liquidarsi sulla parte eccedente le franchigie previste per legge.

Ne deriva che l’accertamento delle liberalità indirette, in virtù del novellato articolo 56-bis, D.Lgs. 346/1990, sarà consentito esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi; nell’attuale formulazione della disposizione in parola, si tratta della prima condizione recata dalla lettera a), comma 1, dell’articolo 56-bis citato.

Quindi, tali liberalità indirette saranno assoggettate all’imposta sulle donazioni determinata sulla base dell’aliquota più elevata dell’8%, ma per la sola parte eccedente le franchigie previste dalla legge (ad oggi, euro 1.000.000 per i trasferimenti tra coniugi e parenti in linea retta; euro 100.000 per trasferimenti effettuati tra fratelli e sorelle; euro 1.500.000 per trasferimenti eseguiti in favore di persone portatrici di handicap).

In tale contesto normativo, è recentemente intervenuta un’importante pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 7442/2024), nella quale sono stati forniti importanti chiarimenti sul regime di tassazione delle “liberalità diverse dalle donazioni formali”, evidenziando, altresì, concetti fondamentali in ambito civilistico.

Nello specifico, i giudici di legittimità hanno affermato che le “liberalità diverse dalle donazioni”, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’articolo 769 cod. civ., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l’aliquota dell’8%) – pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione – in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti.

Detto in altri termini, secondo quanto precisato dalla suprema Corte nella pronuncia indicata, non sussiste un “generalizzato” obbligo di registrazione delle liberalità indirette, nemmeno nella ipotesi in cui tali liberalità emergano da atti soggetti a registrazione. Ciò troverebbe conferma, sempre a detta della Cassazione, nella previsione della registrazione volontaria, nella mancata previsione di una sanzione nonché nell’impossibilità per l’Amministrazione finanziaria di assoggettare a tassazione le liberalità indirette, in assenza di una “confessione” del contribuente nel corso del procedimento di accertamento di un tributo.

Da ultimo, si rammenta che le “donazioni indirette” (anche se formali) derivano dalla confezione di un atto giuridico (in senso stretto) o da un negozio unilaterale o da un contratto (diverso, quindi, dalla donazione prevista dall’articolo 769 cod. civ.) con la produzione di effetti analoghi alla donazione diretta (nell’accezione prevista dall’articolo 809 cod. civ.), ovvero l’attuazione della volontà del donante (condivisa dal donatario) di provocare, per spirito di liberalità, un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario con il correlativo depauperamento del patrimonio del soggetto dante causa.

Invece, le “donazioni informali” consistono nello svolgimento di un’attività materiale o nella tenuta di un comportamento consapevolmente omissivo con la conseguenza, anche in questo caso, della diminuzione del patrimonio del soggetto dante causa e l’aumento del patrimonio del soggetto beneficiario.