20 Settembre 2023

CBAM: entro il 31.1.2024 previsto l’invio della prima relazione sulle importazioni

di Elena Fraternali
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La scheda di FISCOPRATICO

Lo scorso 17.8.2023 la Commissione UE ha adottato il testo del Regolamento di esecuzione relativo al Regolamento CBAM (Reg. UE 2023/956, pubblicato il 16.5.2023), con cui ha dettagliato i nuovi obblighi dichiarativi che dovranno essere adempiuti dagli importatori nell’ambito di applicazione del “Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM).

Il Regolamento di esecuzione in commento, pur ancora in attesa di essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, elenca numerose incombenze a cui gli importatori dovranno fare fronte progressivamente, a iniziare dall’invio della relazione CBAM alla fine di gennaio 2024.

 

Il Regolamento CBAM

Il Regolamento CBAM ha istituito un meccanismo finalizzato ad equiparare le merci prodotte all’estero con quelle prodotte all’interno dell’UE sulla base delle nuove regole del pacchetto “Fit for 55” per la riduzione delle emissioni di carbonio, nonché prevenire il fenomeno della “rilocalizzazione” delle emissioni.

Tra gli altri obiettivi, infatti, l’UE si propone quello di disincentivare il trasferimento di attività produttive in Stati che impongono standard normativi meno stringenti e che, di conseguenza, non favoriscono la tutela dell’ambiente e non incoraggiano un sistema industriale più pulito in risposta al climate change.

Il nuovo sistema impone, dunque, una sorta di “tassa ambientale” all’importazione che si applicherà direttamente alle merci che attraverseranno i confini del territorio doganale UE, nonché introduce taluni obblighi in capo agli importatori (o alle persone che dichiarano l’importazione delle merci o, ancora, ai rappresentanti doganali indiretti) di tracciamento, calcolo, monitoraggio e dichiarazione delle emissioni di gas serra generate durante i processi produttivi nel Paese terzo.

Relazione CBAM: oneri e tempistiche

Il Regolamento CBAM è entrato ufficialmente in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, ossia il 16.5.2023, e la sua prima fase entrerà in applicazione il prossimo 1.10.2023.

Tale prima fase, che va dal 1.10.2023 al 31.12.2025, rappresenta un periodo transitorio in cui è previsto per gli importatori l’obbligo di inviare alla Commissione la c.d. “relazione CBAM”, entro un mese dalla fine di ogni trimestre, mediante il c.d. “Registro transitorio CBAM”, a cui sarà possibile accedere attraverso il Portale apposito.

Si segnala, dunque, che la prima relazione dovrà essere inviata entro il 31.1.2024 e che, come indicato negli allegati I e IV del Regolamento di esecuzione, dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • quantità totale di ciascun tipo di merce importata;
  • la classifica e l’origine doganale dei prodotti;
  • il totale delle emissioni incorporate effettive;
  • le emissioni indirette totali;
  • l’attestazione dell’eventuale pagamento di contributi ambientali nel Paese di origine dei prodotti;
  • il prezzo del carbonio dovuto nel Paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate;
  • la descrizione dei processi produttivi;
  • le informazioni sulle aziende produttive collocate in Paesi terzi ove sono stati realizzati i prodotti.

Tale relazione, poi, dovrà riguardare le operazioni di importazione effettuate nell’ultimo trimestre del 2023.

Ai fini del calcolo delle emissioni incorporate sono previsti, fino al 31.12.2024, vari sistemi di rendicontazione, anche semplificati, con libertà per gli importatori di decidere quale adottare, mentre a partire dall’1.1.2025, entrerà in vigore l’obbligo di utilizzare soltanto il più gravoso metodo di rendicontazione completa.

Sanzioni e settori interessati

Il Regolamento in parola, infine, ha specificato l’importo delle sanzioni in caso di omessa, incompleta o errata dichiarazione, compreso tra 10 e 50 euro per tonnellata di emissioni non comunicate e che potrà aumentare conformemente all’indice europeo dei prezzi al consumo o in caso di reiterazione della condotta.

Nonostante il CBAM sarà attivato gradualmente, dunque, si suggerisce agli operatori di approfittare dell’imminente periodo transitorio per svolgere adeguate indagini sulla classifica e l’origine dei prodotti importati, sulle relative emissioni e sugli eventuali impatti economici in modo da redigere correttamente la documentazione da inviare e valutare al meglio l’organizzazione dei propri flussi.

Si ricordano, infine, le aree merceologiche al momento interessate dal gravame: cemento, alluminio, fertilizzanti, ferro e acciaio, energia elettrica, idrogeno e alcuni precursori di questi beni. Successivamente, la Commissione europea valuterà se estendere l’applicazione del CBAM anche ad altri settori.