24 Aprile 2024

Il D.L. 39/2024 gioca pure sulla definizione dei pvc

di Gianfranco Antico
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Al fine di agevolare la compressione dei tempi di definizione della pretesa erariale, l’articolo 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13/2024, prevede l’adesione ai processi verbali di constatazione per gli atti emessi dal 30.4.2024, attraverso l’introduzione dell’articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997, sulla falsariga del vecchio 5-bis.

Il contribuente, infatti, può prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24, L. 4/1929, e l’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale medesimo, mediante comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate e all’organo che ha redatto il verbale.

A differenza della vecchia formulazione, il contribuente può prestare adesione:

a) senza condizioni;

b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti.

L’adesione senza condizioni può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale.

Nel caso di adesione condizionata, nei 10 giorni successivi alla comunicazione dell’adesione condizionata, l’organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio delle entrate.

I termini per l’accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell’adesione del contribuente e, comunque, non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.

Nel caso di adesione incondizionata, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale recante le indicazioni previste dall’articolo 7, D.Lgs. 218/1997. Nel caso di adesione condizionata, il predetto termine decorre dalla correttiva effettuata da parte dell’organo che ha redatto il verbale.

L’adesione perfezionata dà diritto ad usufruire delle sanzioni indicate nell’articolo 2, comma 5, e nell’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 218/1997, ridotte alla metà (e quindi, 1/6), e le somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all’articolo 8, del medesimo decreto legislativo. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione. Per effetto dell’esplicito rinvio all’articolo 8, D. Lgs. 218/1997, il contribuente è tenuto:

a) ad effettuare il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale;

b) ad eseguire il versamento in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo ovvero di sedici rate trimestrali, se le somme dovute sono superiori a 50.000 euro.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute, il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell’articolo 14, D.P.R. 602/1973.

In questo contesto, tuttavia, si inserisce nuovamente il ravvedimento speciale, di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, L. 197/2022, che ha subito in questi giorni l’ennesima proroga, e che di fatto gioca pure sulla definizione dei pvc. Infatti:

  • da una parte, l’articolo 7, comma 6, D.L. 39/2024, ha posticipato i termini al 31.5.2024 per il pagamento delle somme o della prima rata per la rimozione delle violazioni relative alle dichiarazioni regolarmente presentate per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, intervenendo sul milleproroghe (articolo 3, comma 12-undecies, D.L. 215/2023). Così che le rate successive alla prima del 31.5.2024 vanno versate il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 20.12.2024;
  • dall’altra parte, l’articolo 7, comma 7, D.L. 39/2024, consente ai soggetti che, entro il termine del 30.9.2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione speciale, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d’imposta precedenti, di accedere, comunque, alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31.5.2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, i contribuenti possono versare, entro il 31.5.2024, un importo pari a 5 delle 8 rate previste dall’articolo 1, comma 174, L. 197/2022, e le 3 rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dall’1.6.2024, entro i termini allora previsti (6.2024, 30.9.2024, e 20.12.2024). In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31.5.2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data.

Il rinnovato quadro normativo permette, quindi, di affermare che un pvc consegnato anche il 3.5.2024 potrà godere dei vantaggi sanzionatori previsti dal ravvedimento speciale, alle condizioni ivi previste, più favorevoli fino al 31.5.2024, rispetto a quelli della definizione dei pvc, di cui all’articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997.