23 Aprile 2024

Compensazione dei crediti 4.0: blocco limitato agli investimenti 2023 e 2024

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Le urgenti disposizioni di monitoraggio dei crediti d’imposta Transizione 4.0, introdotte dall’articolo 6, D.L. 39/2024, si sono tradotte in un blocco effettivo delle compensazioni sugli investimenti 4.0 effettuati nel 2023 e 2024. 

Il testo normativo, infatti, ne subordina la compensazione all’invio di una comunicazione telematica al Mimit, secondo il modello che dovrà essere adottato con apposito decreto direttoriale.

Per rendere operativo ed automatico il blocco delle compensazioni, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato, lo scorso 12.4.2024, la risoluzione n. 19/E/2024 che ha sospeso temporaneamente, “nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale”, i seguenti codici tributo, istituti con risoluzione 3/E/2021:

  • “6936” – anno di riferimento “2023” o “2024” ovvero “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”, beni interconnessi nel 2023 o nel 2024;
  • “6937” – anno di riferimento “2023” o “2024” ovvero “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”, beni interconnessi nel 2023 o nel 2024.

La sospensione automatica così attuata risultava, tuttavia, di portata ben più ampia rispetto al blocco imposto ex lege.

Gi obblighi di monitoraggio 4.0 dell’articolo 6, D.L. 39/2024, riguardano esclusivamente i “crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” (oltre ai crediti R&S, IT e design e ideazione estetica) e non si estendono ai crediti dei commi 1056 e 1057.

La comunicazione al Mimit, ai fini della compensazione, e il blocco temporaneo conseguente, devono, dunque, applicarsi esclusivamente a:

  • crediti per investimenti in beni materiali strumentali nuovi 4.0 effettuati dall’1.1.2023 al 31.12.2025, ovvero entro il 30.6.2026 con prenotazione (comma 1057-bis);
  • crediti per investimenti in beni immateriali strumentali nuovi 4.0 effettuati dall’1.1.2023 al 31.12.2023 ovvero entro il 30.6.2024 con prenotazione (comma 1058);
  • crediti per investimenti in beni immateriali strumentali nuovi 4.0 effettuati dall’1.1.2024 al 31.12.2024 ovvero entro il 30.6.2025 con prenotazione (comma 1058-bis);
  • crediti per investimenti in beni immateriali strumentali nuovi 4.0 effettuati dall’1.1.2025 al 31.12.2025 ovvero entro il 30.6.2026 con prenotazione (comma 1058-ter).

Al contrario, la risoluzione n. 19/E/2024 ha imposto il bocco anche le compensazioni di crediti maturati in relazione a investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, ovvero entro il 31.12.2022 su prenotazione (comma 1056) ed effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022, ovvero entro il 30.11.2023 su prenotazione (comma 1057), interconnessi tardivamente nel 2023 o nel 2024.

In effetti, le modalità di compilazione del modello F24 previste dall’originaria risoluzione n. 3/E/2021 per il codice tributo “6936”, non contemplano la data di effettuazione dell’investimento, bensì quella di interconnessione.

Per superare l’estensione ingiustificata del blocco, lo scorso 16.4.2024 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una Faq sul proprio sito istituzionale, recante le indicazioni di compilazione del modello F24 per i crediti dei commi 1056 e 1057 interconnessi tardivamente nel 2023 o 2024: indicare in F24, quale anno di riferimento, l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno di conclusione o di interconnessione.

A titolo esemplificativo, in caso di investimento in bene materiale 4.0 prenotato entro il 31.12.2022 e ultimato entro il 30.11.2023, che beneficia del credito d’imposta del 40% entro euro 2.500.000 di investimenti complessivi ai sensi dell’articolo 1, comma 1057, L. 178/2020, la compensazione resta possibile, indicando codice credito “6936” e anno di riferimento “2022”, l’anno di avvio dell’investimento.

La sospensione temporanea delle compensazioni dei crediti 4.0 dei commi 1057-bis, 1058, 1058-bis e 1058-ter dovrebbe essere sbloccata in tempi brevi.

In occasione del Question time alla Camera dello scorso 17.4.2024, il ministro Urso ha dichiarato che il ministero è al lavoro per la realizzazione della piattaforma informatica che veicolerà le comunicazioni, ma che nel frattempo sarà emanato il decreto direttoriale, con una soluzione temporanea per consentire alle imprese lo sblocco delle compensazioni “il decreto direttoriale sarà emanato la prossima settimana e detterà le regole per adempiere all’obbligo di legge, anche nelle more dell’apertura di una piattaforma informatica creata ad hoc per la gestione delle comunicazioni, sulla quale siamo già al lavoro”.