24 Aprile 2024

Il trattamento Iva degli autoveicoli assegnati ai dipendenti

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Tra le politiche di incentivazione del personale dipendente, la più usuale e apprezzata è la concessione in uso promiscuo di un’autovettura aziendale.

La messa a disposizione del veicolo al dipendente rappresenta, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, un fringe benefit, ovvero una parte della retribuzione che viene erogata in natura.

In alcuni casi, tuttavia, il dipendente è chiamato a contribuire all’erogazione del fringe benefit; infatti, il datore di lavoro trattiene in busta paga una somma concordata a fronte della messa a disposizione del veicolo.

La trattenuta gioca un ruolo cruciale nell’ambito della fiscalità dell’operazione; infatti:

  • ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, la trattenuta abbatte il fringe benefit tassato in capo al dipendente e determinato, ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lett. a), Tuir. Si ricorda che il fringe benefit viene calcolato applicando un coefficiente che varia dal 25% al 60% (in ragione delle emissioni di CO2 per km) al costo chilometrico desunto dalle tabelle ACI per una percorrenza forfettaria di 15.000 km. Tale importo, appunto, deve essere abbattuto dell’eventuale trattenuta operata dal datore di lavoro al dipendente;
  • ai fini dell’Iva rappresenta il corrispettivo della prestazione di concessione in uso promiscuo di un veicolo aziendale.

Focalizzandoci sugli aspetti Iva dell’operazione, nell’ipotesi in cui datore di lavoro applichi una trattenuta a fronte della concessione in uso del veicolo, come sopra visto, si è in presenza di una prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 3, D.P.R. 633/1972; infatti, il comma 1, prevede che le prestazioni di permettere, quale ne sia la fonte, rappresentano prestazioni di servizi a condizione che siano eseguite dietro corrispettivo. Pertanto, affinché la concessione in uso del veicolo sia rilevante ai fini Iva è necessaria la presenza di un corrispettivo, ovvero la trattenuta.

La base imponibile della prestazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, lett. d), D.P.R. 633/1972, è “costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore”. Il valore normale deve essere determinato ai sensi dell’articolo 14, D.P.R. 633/1972.

Quindi occorre distinguere due situazioni:

  • il valore normale della prestazione è inferiore alla trattenuta operata dal datore di lavoro (corrispettivo), allora quest’ultima rappresenta la base imponibile dell’operazione. Di conseguenza l’Iva deve essere applicata sull’ammontare della trattenuta in busta paga operata;
  • la trattenuta operata dal datore di lavoro (corrispettivo) è inferiore al valore normale, allora quest’ultimo rappresenta la base imponibile dell’operazione e di conseguenza l’Iva deve essere applicata sul valore normale.

Nella diversa ipotesi in cui, invece, non venga prevista alcuna trattenuta, e quindi il dipendente non partecipata alla fruizione fringe benefit, l’operazione non rappresenta una prestazione di servizi, in quanto priva di corrispettivo. L’operazione sarà da considerare fuori campo Iva.

Quanto sopra visto, produce effetti anche in ordine al diritto alla detrazione; infatti l’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972, prevede che:

  • per i veicoli non interamente utilizzati per finalità imprenditoriali, artistiche o professionali, in deroga ai criteri ordinari, non deve essere verificata in concreto la quota di effettiva utilizzazione per tali finalità, ma l’imposta detraibile è limitata forfetariamente al 40% dell’Iva afferente alle operazioni ad essi relative;
  • per i veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione non vi sono limitazioni; pertanto, l’imposta afferente alle operazioni di acquisto di beni e servizi, relative a detti veicoli, è integralmente detraibile (sempreché non sussistano limitazioni all’esercizio del diritto alla detrazione derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti da Iva o non soggette all’imposta).

In merito a quest’ultimo aspetto, la risoluzione del Dipartimento delle Politiche Fiscali n. 6/DPF/2008 ha sottolineato che non rileva, a tal fine, il fatto che i beni e i servizi acquistati formano o meno oggetto dell’attività propria dell’impresa, giacché dall’ambito applicativo della previsione di detraibilità forfettaria sono esclusi tout court tutti i casi di integrale utilizzazione nell’attività di impresa.

Alla luce di quanto sopra, dunque, se:

  • la concessione in uso dell’autovettura prevede un corrispettivo, la detrazione dell’imposta assolta a monte non risente dei limiti previsti dall’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972. Si applicano gli ordinari principi di inerenza e afferenza previsti dall’articolo 19, D.P.R. 633/1972;
  • la concessione in uso dell’autovettura non prevede alcun corrispettivo, la detrazione dell’imposta assolta a monte può avvenire nel limite del 40% come previsto dall’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972.