10 Settembre 2015

Dal 1° ottobre, anche per le sportive, il “nuovo” modello INTRA 12

di Guido MartinelliMarta Saccaro
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Con un provvedimento del 25 agosto scorso l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modifiche al modello INTRA 12 che le associazioni sportive che svolgono solo attività istituzionale (pertanto non soggetti IVA) devono utilizzare per dichiarare l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, l’ammontare dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento.

La principale novità conseguente alla modifica del modello è senz’altro la nuova scadenza di presentazione: a partire dal prossimo 1° ottobre, infatti, il modello dovrà essere trasmesso, esclusivamente in via telematica, entro la fine di ciascun mese indicando l’ammontare degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente. Si allungano, quindi, i termini di presentazione tenuto conto che, fino a tutto settembre, la scadenza per la trasmissione del modello è la fine del mese successivo a quello di registrazione degli acquisti.

In conseguenza delle modifiche, quindi:

  • entro il prossimo 30 settembre dovrà essere trasmesso in via telematica il modello INTRA 12 relativo agli acquisti registrati nel mese di agosto;
  • entro il prossimo 30 novembre andrà invece utilizzato il modello approvato con il provvedimento del 25 agosto per dichiarare gli acquisti registrati per il mese di settembre.

La modifica è conseguente al recepimento delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 326, lett. g) della L. n. 228/2012 che, nel modificare l’art. 49 del D.L. n. 331/1993 ha per l’appunto previsto la nuova tempistica di dichiarazione.

La variazione del termine di trasmissione telematica comporta anche un differimento del termine di versamento dell’imposta relativa. Secondo quanto prevede il comma 2 dell’art. 49 del D.L. n. 331/1993, infatti, l’imposta deve essere versata entro il termine per la presentazione del modello, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.

Sono tenuti a questo adempimento, come visto, tutti gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA. La dichiarazione deve quindi essere trasmessa dagli enti che non hanno partita IVA e che effettuano un acquisto intracomunitario di beni oltre il limite di 10.000 euro previsto dall’art. 38, comma 5, lettera c), del D.L. n. 331/1993 ovvero che hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su tali acquisti ai sensi dell’articolo 38, comma 6, del citato D.L. n. 331/1993.

Il modello, inoltre, deve essere utilizzato dai predetti soggetti (enti non commerciali, ma anche dagli agricoltori esonerati), che ai sensi dell’art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, sono tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell’imposta, mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti. L’art. 30-bis del D.P.R. n. 633/1972, infatti, rinvia al citato art. 49 del D.L. n. 331/1993 per quanto riguarda le modalità ed i termini per l’assolvimento degli obblighi di dichiarazione e versamento dell’imposta relativi alle predette operazioni.

Gli adempimenti sopra descritti devono poi essere osservati anche dalle associazioni sportive che svolgono anche attività commerciali (e pertanto sono dotate di partita Iva), limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.

Quale ulteriore novità del modello, rispetto alla precedente versione, del 2010, si registra l’eliminazione del dato relativo all’indicazione dell’Ufficio territorialmente competente (informazione superata dall’avvento della telematica). Un’altra novità, in linea con le modifiche che hanno interessato quest’anno anche altre dichiarazioni, è la soppressione dell’indicazione della residenza estera del dichiarante.

Le segnalazioni pervenute dai lettori di EC news in relazione ad altri interventi apparsi di recente su questo stesso argomento consentono di mettere in luce un aspetto che non è stato superato dall’approvazione del nuovo modello INTRA-12. Nello specifico, non è mai stato istituito un codice tributo ad hoc per l’effettuazione dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione. L’utilizzo, a tal fine del codice tributo 6099 (che, com’è noto, è riservato anche al versamento dell’IVA annuale) comporta non pochi problemi a livello di contabilizzazione da parte del software dell’Agenzia delle Entrate. Per gli enti che presentano la dichiarazione IVA, infatti, i versamenti relativi alle operazioni intracomunitarie si sovrappongano a quelli relativi all’IVA annuale con il rischio che venga emanata una conseguente comunicazione di irregolarità per difficoltà di abbinamento dei versamenti.

 

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