20 Marzo 2024

Il gruppo di autoconsumo collettivo: veste su misura per le grandi imprese e i centri commerciali

di Silvio Rivetti
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Accanto alla nuova figura delle Comunità energetiche, che monopolizza l’interesse dei media e le attenzioni dei più, l’ordinamento riconosce anche una configurazione minore, attiva nel nuovo mondo dell’autoconsumo dell’energia elettrica: il Gruppo di autoconsumo collettivo. Stando alla definizione delineata dall’articolo 30, comma 2, D.Lgs. 199/2021, di attuazione della Direttiva unionale 2018/2001 RED II, il Gruppo di autoconsumo collettivo è dato da un insieme di almeno due autoconsumatori, ossia di minimo due utenti che:

  • autoproducono per il proprio consumo, accumulano e vendono l’energia rinnovabile;
  • agiscono collettivamente trovandosi “nello stesso edificio o condominio”.

A discapito dell’immagine per certi versi stereotipata, da subito accreditata alla configurazione in parola, di mini-comunità energetica confinata all’ambito dei condomini residenziali, il Gruppo di autoconsumo collettivo può in realtà delinearsi coinvolgendo sia gli utenti persone fisiche condòmini dei condomini sopra menzionati, sia anche utenze di tipo commerciale, non prevedendosi nella legge alcuna preclusione in questo senso e operando il solo limite, per le imprese, per cui la partecipazione al Gruppo non può costituire l’attività commerciale o industriale principale, così come specificato all’articolo 30, comma 2, lettera e), D.Lgs. 199/2021. Per il resto, i requisiti ulteriori per dare vita al Gruppo di autoconsumo sono elementari:

  • gli utenti devono essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio (come specificato dall’articolo 3.2 lettera b) del Testo Integrato di Autoconsumo Diffuso, TIAD, costituente l’Allegato A alla deliberazione n. 727/2022 dell’ARERA); e
  • l’energia elettrica rilevante ai fini della condivisione dev’essere prodotta da impianti di produzione siti nel medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce, ovvero in aree afferenti a tali fabbricati (oppure anche in altre aree, nella piena disponibilità di uno o più degli utenti del Gruppo, purché comprese nella stessa zona di mercato, come previsto dall’articolo 3.2 lettera g), TIAD).

Al riguardo si noti ancora, a conferma dell’apertura della configurazione a situazioni diverse da quelle strettamente condominiali, come l’articolo 1.1, lettera p), TIAD, preveda che per “edifici” rilevanti, ai fini d’interesse, non vadano intesi i soli condomini in senso strettamente civilistico (cioè i fabbricati che presentano la coesistenza di piani o porzioni di piano di proprietà esclusiva tra più soggetti condòmini, nonché parti comuni al servizio di queste come elencate all’articolo 1117 cod. civ.), ma anche gli immobili, pure polifunzionali, facenti capo ad un unico proprietario e ripartiti in una o più unità immobiliari distinte (ricadenti nella definizione “onnicomprensiva” dell’articolo 2 comma 1, lettera a), D.Lgs. 192/2005, quali fabbricati composti da strutture edilizie esterne e interne, impianti e dispositivi, classificabili secondo la relativa destinazione d’uso residenziale, commerciale o industriale, ai sensi dell’articolo 3, D.P.R. 412/1993). Definito, dunque, il perimetro soggettivo e oggettivo di operatività del Gruppo di autoconsumo collettivo, come l’insieme degli utenti a cui fanno capo i punti di prelievo dei consumi (POD) e gli impianti, ubicati nelle aree dell’edificio o del condominio di riferimento (tenendo presente che la produzione di energia elettrica può derivare sia da impianti di proprietà del Gruppo, sia da impianti facenti capo a soggetti terzi, purché sottoposti alle istruzioni del Gruppo), si noti che tale configurazione presenta tre significativi elementi di interesse, in quanto:

  1. non richiede di essere costituita in forma di soggetto giuridico autonomo, come le Comunità energetiche;
  2. il soggetto Referente, ossia il soggetto che costituisce formalmente il collegamento tra il Gruppo e il GSE e che adempie agli obblighi di riparto tra i suoi membri dei benefici economici afferenti all’energia condivisa in seno al Gruppo, può essere qualunque dei soggetti componenti il Gruppo medesimo, oppure anche l’amministratore condominiale (potendo, il Referente, farsi assistere da chi professionalmente è in grado di offrirgli i relativi servizi di gestione);
  3. il Gruppo di autoconsumo collettivo è configurazione aperta sia ai centri commerciali, sia alle grandi imprese, invece escluse dalle Comunità energetiche.

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha, infatti, precisato nella sua FAQ n. 29, quanto ai centri commerciali, che i soggetti produttori di energia green e i clienti delle utenze nei centri commerciali possono associarsi come Gruppo di autoconsumatori, potendo la richiesta di accesso agli incentivi essere presentata da uno qualunque di tali soggetti ovvero, per esempio, anche dai consorzi o soggetti esterni costituiti ad hoc per gestire gli spazi e i servizi comuni del centro. Il MASE ha poi precisato, alla sua FAQ n. 5, che le grandi imprese possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili, mentre sono escluse dalla possibilità di partecipare alle Comunità energetiche (che sono riservate, quanto alle imprese, alle sole PMI a cui esclusivamente si riferiscono l’articolo 2, punto 16, Direttiva RED II e l’articolo 31, comma 1, lettera b), D.Lgs. 199/2021. La possibilità, dunque, anche per la grande impresa, di dare vita a configurazioni di autoconsumo collettivo di energia green incentivabile, nel rispetto delle semplici condizioni sopra elencate, può costituire ulteriore impulso alla diffusione dell’energia pulita, e un volano di non indifferente rilievo per le prestazioni professionali e di servizi connesse.