7 Febbraio 2024

La personalità giuridica nelle Asd alla luce delle recenti Riforme e delle disposizioni concorrenti

di Paolo Pesticcio
Scarica in PDF

Premessa

Con il D.P.R. 361/2000 si fece, senza dubbio, un importante passo da un sistema di riconoscimento della personalità giuridica di tipo “concessorio” a uno “normativo”. L’acquisto della personalità giuridica in tale ambito normativo avviene, ancora oggi, con l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture/Regioni/Province autonome[1].

Nel contesto di una definizione di criteri per l’ottenimento della personalità giuridica possiamo rilevare che le disposizioni di legge contenute nel citato Decreto richiedono, per l’ottenimento della stessa, che lo scopo sia lecito e possibile e che vi sia un patrimonio “adeguato” al suo perseguimento.

Il recente D.Lgs. 117/2017 (di seguito CTS) nell’introdurre la Riforma degli enti del Terzo settore (di seguito ETS) ha, però, introdotto una nuova disciplina regolante la personalità giuridica degli ETS che, inevitabilmente, si interseca con la disciplina del D.P.R. 361/2000, poc’anzi richiamato. L’articolo 22, CTS ha previsto una nuova modalità di acquisto della personalità giuridica legata alla nascita stessa del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito Runts), regolando un procedimento di riconoscimento alternativo a quello previsto nel D.P.R. 361/2000 e stabilendo che l’ETS acquisisce la personalità giuridica attraverso l’iscrizione a tele nuovo Registro ai sensi del citato articolo 22, CTS e in base alla regolamentazione delineata nel successivo D.M. 106/2020.

Alle modalità di acquisto della personalità giuridica richiamate sino a ora deve, da ultimo, aggiungersi quanto accaduto a seguito dell’introduzione di un’ulteriore e specifica procedura prevista per le Associazioni sportive dilettantistiche (di seguito Asd), legata all’iscrizione di tali enti nel novello Registro nazionale delle attività sportive (di seguito RNASD). Una procedura di lunga gestazione che ha avuto necessità di correzioni e ampliamenti e che, tuttavia, si inserisce in quelle già richiamate generando taluni problemi di coordinamento e di interpretazione, nonostante si sia provato a coordinare tale procedura con quelle già previste, anche alla luce del fatto che le qualifiche Asd/Ets sono contestualmente assumibili.

La scelta di acquisire la personalità giuridica permette all’associazione[2] di essere titolare di diritti e obblighi in via autonoma rispetto ai soggetti che lo compongono o lo amministrano, generando un’autonomia patrimoniale perfetta tra il patrimonio dell’associazione e quello personale dei singoli associati, nonché degli altri soggetti. Gli associati, pertanto, rispondono delle obbligazioni dell’ente solo nei limiti della quota associativa versata e degli ulteriori contributi elargiti ma non può essere richiesto loro, dai creditori dell’associazione il pagamento per i debiti contratti da quest’ultima. A loro volta i creditori personali dei singoli associati non possono pretendere dall’associazione il soddisfacimento delle loro ragioni.

 

La personalità giuridica delle Asd e il coordinamento con le altre disposizioni di legge

Nel contesto delle 3 procedure di acquisizione della personalità giuridica, tutte ad oggi vigenti, proviamo a soffermare l’attenzione sulle disposizioni previste per le Asd, toccando taluni aspetti di comunanza di tale normativa con le altre previste e regolanti il medesimo istituto.

L’articolo 7, D.Lgs. 39/2021 dispone che con la domanda di iscrizione al Registro[3] possa essere presentata anche l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica rinviando, per le specifiche modalità, al successivo articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

L’articolo 14, D.Lgs. 39/2021, come corretto e implementato[4], dispone che:

“Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro di cui all’articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118”.

Il primo aspetto che si pone è se le Asd “debbano” utilizzare la nuova procedura “semplificata” prevista dall’articolo 14, D.Lgs. 39/2021 o “possano” utilizzarla, potendo scegliere in alternativa di mantenere la procedura di cui al D.P.R. 361/2000. Come già accaduto per l’articolo 22, CTS, per gli ETS, la procedura da utilizzare per una Asd è, senza dubbio, quella prevista dall’articolo 14, D.Lgs. 39/2021 e ciò è, altresì, confermato indirettamente, dal successivo comma 1-ter, il quale dispone che per le associazioni già in possesso della personalità giuridica ex D.P.R. 361/2000 che ottengano l’iscrizione al RNASD è prevista la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000, evidenziando, pertanto, il prevalere della nuova regolamentazione su quella già esistente dall’anno 2000.

In merito alle casistiche che possono presentarsi, l’articolo 14, D.Lgs. 39/2021 richiamato prevede:

a) il caso nel quale l’ente che si iscriva al RNASD (o già scritto)[5] sia privo di personalità giuridica e voglia ottenerla. In tale ipotesi, all’istanza di iscrizione al RNASD dovranno essere allegati, se l’ente è già operante, anche:

  1. il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale;
  2. entro 30 giorni dalla modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con allegati gli statuti modificati, i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che dovessero modificare la sede legale;

b) il caso nel quale l’associazione con personalità giuridica acquisita exP.R. 361/2000 ottenga l’iscrizione nel RNASD. In tale ipotesi l’efficacia dell’iscrizione nel citato Registro ex D.P.R. 361/2000 viene sospesa, fintanto che sia mantenuta l’iscrizione nel RNASD. Nel periodo di sospensione, l’associazione non perde la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione ma l’applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 361/2000, come detto, resta sospesa. Dell’avvenuta iscrizione al “nuovo” Registro nonché dell’eventuale successiva cancellazione dallo stesso, è data comunicazione, da parte dell’ufficio competente, entro 15 giorni, alla Prefettura oppure alla Regione o Provincia autonoma competente;

c) il caso di associazioni che siano in possesso della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22, CTS, e che abbiano pertanto assunto la qualifica ETS, per le quali resta efficace l’iscrizione nel Runts anche ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. L’eventuale cancellazione dell’associazione dal Runts determina, tuttavia la cancellazione d’ufficio dell’associazione dal RNASD ai soli fini della personalità giuridica, comportando la necessità di attivare la procedura dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021, nel caso in cui l’Asd voglia vedersi riconoscere (nuovamente) la personalità giuridica. Spetta al Runts comunicare prontamente all’ufficio competente del RNASD ogni variazione che riguardi tale aspetto per gli enti iscritti in entrambi i Registri[6].

Il successivo comma 2, articolo 14, D.Lgs. 39/2021, prende in esame le modalità di redazione degli atti, evidenziando l’obbligo della competenza notarile nella redazione di atto costitutivo/statuto di una neonata associazione o del verbale di assemblea straordinaria nel caso di Asd già costituita quale associazione non riconosciuta.

Il comma chiarisce che al notaio compete la verifica circa la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e, in particolare, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 39/2021 riferite:

  1. alla natura dilettantistica;
  2. nonché alla consistenza del patrimonio minimo[7]

Assegnando allo stesso notaio il deposito dei documenti entro 20 giorni, presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell’atto alla Federazione sportiva nazionale alla Disciplina sportiva associata o all’ente di promozione sportiva affiliante indicato nell’atto medesimo ai fini dell’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi.

Nel caso in cui la richiesta di riconoscimento avvenga per un’associazione già iscritta al RNASD, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.

Le modifiche statutarie apportate per la pratica di riconoscimento della personalità giuridica devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci solo con l’iscrizione nel Registro[8].

In relazione al patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica è richiesta una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, da allegarsi all’atto costitutivo. Ove accada che il patrimonio minimo di cui all’articolo 14, comma 3-ter diminuisca di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione deve senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente[9].

Potrebbe, altresì, accadere che il notaio, in sede di verifica, non ritenga sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo; ove ciò accada, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni, agli amministratori dell’ente[10]. Gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all’ufficio del registro competente di disporre l’iscrizione nel RNASD. Se, nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, l’ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all’iscrizione, questa si intende negata (silenzio diniego).

È, senza dubbio, confermato dalle disposizioni esaminate, il ruolo centrale del notaio nello svolgimento degli adempimenti legati all’iscrizione nel RNASD sia nel caso di costituzione di Asd sia in quello di un verbale di assemblea straordinaria di un’Asd già costituita finalizzato all’ottenimento della personalità giuridica.

Qualche dubbio sorge, invece, dalla lettura del comma 3, articolo 14, D.Lgs. 39/2021 in merito alle modalità che regolerebbero l’iscrizione nel citato Registro di eventuali modifiche statutarie apportate da Asd che siano già dotate di personalità giuridica ex articolo 14 e, dunque, già iscritte, nel suddetto registro. Il rinvio operato all’articolo 6, comma 3 dello stesso decreto lascerebbe pensare che l’iscrizione di tali modifiche si possa effettuare entro un ampio lasso di tempo[11] ma, soprattutto, che essa possa avvenire attraverso dichiarazione diretta da parte dell’ente dilettantistico e non da parte del notaio che abbia posto in essere le statutarie. Su tale aspetto torneremo nelle conclusioni.

 

Il Consiglio notarile di Milano in relazione alla verifica patrimoniale nelle Asd

Il Consiglio notarile di Milano è intervenuto con 2 massime[12] a chiarire taluni aspetti legati al riconoscimento della personalità giuridica delle Asd.

La massima n. 17/2023, in particolare, è intervenuta a chiarire che:

  1. nel caso di un’associazione non riconosciuta che chieda l’iscrizione al RNASD con contestuale acquisizione della personalità giuridica; sia
  2. nel caso di Asd già iscritta nel citato Registro che chieda di voler acquisire la personalità giuridica, la deliberazione dovrà essere assunta con il quorum richiesto per le modifiche statutarie[13] e soggiace ai controlli previsti dall’articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

Il notaio che abbia ricevuto il relativo verbale è, in particolare, tenuto:

  1. a verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento della personalità giuridica (compresa la presenza del patrimonio minimo);
  2. a effettuare la prescritta comunicazione all’Organismo affiliante;
  3. a depositare i documenti nel RNASD nei termini di legge.

Inoltre, trattandosi di ente già operante, il cui patrimonio comprende poste attive e passive, la verifica patrimoniale comporta la presentazione di un rendiconto economico finanziario o del bilancio di esercizio approvato dall’assemblea, dai quali emerga un patrimonio netto non inferiore a 10.000 euro; detti documenti devono, altresì, essere accompagnati dalla relazione dell’organo di controllo o di un revisore che ne attesti la corretta compilazione.

I documenti richiamati possono, tuttavia, essere sostituiti da una perizia di stima redatta nei termini dell’articolo 14, comma 3-ter, D.Lgs. 39/2021.

La Massima, inoltre, tiene a precisare che: “il mutamento del regime giuridico che deriva dall’ottenimento della personalità giuridica non comporta liberazione dalla responsabilità personale e solidale per le obbligazioni pregresse di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione, ai sensi dell’articolo 38, cod. civ.”.

La massima conferma, pertanto, come sia in capo al notaio – nei casi sopra richiamati – l’obbligo di verifica circa la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge per l’ottenimento della personalità giuridica e, in caso di esito positivo, l’ulteriore compito di effettuare la comunicazione all’Organismo affiliante e di chiedere l’iscrizione nel RNASD[14] entro i 20 giorni successivi all’assemblea[15].

Un altro specifico aspetto affrontato dalla massima notarile – laddove la decisione di ottenere la personalità giuridica sia assunta da un’Asd già iscritta al RNASD – attiene alla delibera assembleare che anche ove non richieda effettive modifiche dello statuto, comporta la necessità del quorum richiesto per le modifiche statutarie. Ciò in quanto il conseguimento della personalità giuridica comporta una modifica nel regime di responsabilità di coloro che agiscono in nome e per conto dell’ente, cambiando sensibilmente le regole dell’associazione. Viene, tuttavia, che lo statuto di un’associazione priva di personalità giuridica potrebbe stabilire che, ove ciò non richieda modifiche statutarie, la competenza a decidere di conseguire la personalità giuridica possa attribuirsi a una decisione dell’organo amministrativo, non essendo tale competenza inderogabilmente attribuita all’assemblea[16].

Con riferimento alla verifica circa la sussistenza del patrimonio minimo, trattandosi di ipotesi legate a un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive sia passive, non è sufficiente che la disponibilità minima ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di 10.000 euro presso un c/c intestato all’associazione (o da deposito presso il conto dedicato del notaio), essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell’associazione non presenti passività capaci di annullare in concreto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si sia dimostrata l’esistenza.

In merito a ulteriori e più specifiche indicazioni legate alla documentazione con la quale si debba attestare la presenza del patrimonio minimo per l’ente già costituito, si rinvia all’articolo 14, comma 1-bis, D.Lgs. 39/2021 e alla massima n. 16/2003[17].

 

Conclusioni

Il contesto legislativo legato all’acquisizione della personalità giuridica degli enti riconducibili al Libro I, cod. civ. sembra essersi arricchito di nuove e combinate disposizioni che, si teme, potranno generare taluni elementi di criticità.

Nell’intento, giusto e necessario, di intervenire efficacemente sul sistema di riconoscimento della personalità giuridica di cui al D.P.R. 361/2000 sono state introdotte nuove modalità (e nuove disposizioni)  per il citato riconoscimento che, si teme, presto mostreranno taluni problemi di coordinamento normativo e, con tutta probabilità, specifiche questioni legate all’applicazione contestuale delle diverse disposizioni di legge previste per le differenti modalità di riconoscimento della personalità giuridica.

Il “vecchio” – e unico – istituto del riconoscimento della personalità giuridica si affianca, infatti, al riconoscimento introdotto con la Riforma del Terzo settore e a quello introdotto dalla Riforma dello sport.

Se nel contesto del D.P.R. 361/2000 si erano evidenziate forti esigenze di sistemazione dovute alla nascita di svariate procedure di gestione dello stesso istituto (regolato differentemente da Prefetture, Regioni e Province autonome), le due recenti Riforme citate (Terzo settore e sport) hanno introdotto disposizioni “apparentemente” coordinate ma che stanno creando già le prime interpretazioni e i primi dubbi applicativi.

Soffermando l’attenzione all’associazione sportiva, abbiamo evidenziato come l’articolo 14, D.Lgs. 39/2021 abbia regolato la personalità giuridica in tale contesto, evidenziando tale strada per l’ente che si iscriva al RNASD. In similitudine con il riconoscimento previsto nel contesto ETS (cfr. articolo 22, CTS) è richiesta la presenza di un patrimonio minimo fissato in 10.000 euro e un controllo iniziale sulla presenza dello stesso e sulle vicende che dovessero incidere sulla sua integrità tanto che la diminuzione di oltre 1/3 del patrimonio obbliga l’organo amministrativo a convocare l’assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure disporre la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.

Al pari di quanto previsto nelle altre normative regolanti tale istituto resta il ruolo centrale del notaio nell’effettuazione dell’iscrizione nel RNASD per i casi di nuova costituzione dell’associazione e di associazione già costituita quale associazione non riconosciuta che voglia acquisire la personalità giuridica[18].

L’articolo 14, comma 3, D.Lgs. 39/2021 – come anticipato –  lascia, tuttavia, taluni dubbi in relazione alla procedura da seguire nel caso di modifiche statutarie da parte di associazioni riconosciute  già iscritte al RNASD, in quanto opera un rinvio alla procedura di cui al precedente articolo 6, comma 3 del medesimo decreto; ciò lascerebbe intendere che l’iscrizione di tali modifiche statutarie non solo possa effettuarsi entro un ampio lasso di tempo ma, soprattutto che possa avvenire sulla base di una dichiarazione proveniente dall’ente dilettantistico e non dal notaio che abbia ricevuto le modifiche dell’atto. Tale modalità risulta, tuttavia, in forte discrasia con la regolamentazione di fattispecie simili[19] per cui si ritiene che il verbale di modifica statutaria di un’Asd riconosciuta ex articolo 14, D.Lgs. 39/2021, debba comunque essere depositato dal notaio direttamente nel Registro, previa comunicazione agli organismi competenti nei modi dettagliatamente previsti dal comma 2, articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

Un altro aspetto, che denota un’assenza di esplicita regolamentazione, è quello che attiene alla fattispecie nella quale dopo l’ottenimento della personalità giuridica nel RNASD, l’associazione voglia acquisire la personalità giuridica anche ex D.P.R. 361/2000 oppure intenda iscriversi anche nel Runts.

In relazione alla prima ipotesi sembra potersi rispondere che ciò non possa accadere, anche in ragione del fatto che un ente che già abbia la personalità giuridica ex D.P.R. 361/2000 e si iscriva nel RNASD, si vede sospendere la regolamentazione prevista dal decreto del 2000.

In relazione al caso più complesso che attiene, invece, alla possibile iscrizione di una Asd con personalità giuridica ex articolo 14, D.Lgs. 39/2021 nel Runts, si può ritenere che sarà necessario rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 22, CTS e, pertanto, anche in ordine al patrimonio minimo sarà necessario portarlo a 15.000 euro.

Queste e altre questioni stanno sorgendo nel contesto applicativo delle differenti disposizioni applicabili alla personalità giuridica degli enti del Libro I e non sarà facile coordinare le differenti modalità di acquisizione della personalità giuridica. Si attende, entro la fine di gennaio, il nuovo Regolamento legato al RNASD che dovrebbe permettere ai notai di gestire meglio il percorso di riconoscimento delle Asd.

SCHEDA DI SINTESI

Con il D.P.R. 361/2000 si è fatto, senza dubbio, un importante passo da un sistema di riconoscimento della personalità giuridica di tipo “concessorio” a uno “normativo”.

Il recente D.Lgs. 117/2017 (c.d. CTS) nell’introdurre la Riforma degli enti del Terzo settore (c.d. ETS) ha introdotto una nuova disciplina regolante la personalità giuridica degli ETS che, inevitabilmente, si interseca con la disciplina del D.P.R. 361/2000, poc’anzi richiamato.

Alle modalità richiamate sino a ora deve, da ultimo, aggiungersi quanto accaduto a seguito dell’introduzione di un’ulteriore e specifica procedura di acquisizione della personalità giuridica prevista per le Asd, legata all’iscrizione di tali enti nel novello RNASD.

L’acquisizione della personalità giuridica permette all’ente di essere titolare di diritti e obblighi in via autonoma rispetto ai soggetti che lo compongono o lo amministrano, generando un’autonomia patrimoniale perfetta tra il patrimonio dell’associazione e quello personale dei singoli associati, nonché degli altri soggetti.
Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al D.P.R. 361/2000, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro di cui all’articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18, L. 118/1972.
In merito alle casistiche che possono presentarsi, l’articolo 14, D.Lgs. 39/2021 prevede:

1. il caso nel quale l’ente che si iscriva al RNASD (o già scritto) sia privo di personalità giuridica e voglia ottenerla;

2. il caso nel quale l’associazione con personalità giuridica acquisita ex D.P.R. 361/2000 ottenga l’iscrizione nel RNASD; e

3. il caso di associazioni che siano in possesso della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22, CTS, e che abbiano pertanto assunto la qualifica ETS, per le quali resta efficace l’iscrizione nel Runts anche ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica.

Il successivo comma 2, articolo 14, D.Lgs. 39/2021, prende in esame le modalità di redazione degli atti, evidenziando l’obbligo della competenza notarile nella redazione di atto costitutivo/statuto di una neonata associazione o del verbale di assemblea straordinaria nel caso di Asd già costituita quale associazione non riconosciuta.

Le modifiche statutarie apportate per la pratica di riconoscimento della personalità giuridica devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci solo con l’iscrizione nel Registro.

In relazione al patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica è richiesta una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Ove accada che il patrimonio minimo di cui al comma 3-ter diminuisca di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione deve senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente
La massima n. 17/2023, in particolare, è intervenuta a chiarire diversi aspetti in merito all’ottenimento della personalità giuridica da parte di una Asd non riconosciuta mediante l’iscrizione al RNASD così come in relazione a una Asd non riconosciuta ma già iscritta al citato Registro.
Nell’intento, giusto e necessario, di intervenire efficacemente sul sistema di riconoscimento della personalità giuridica di cui al D.P.R. 361/2000 si è creato un sistema di riconoscimento della personalità giuridica che presto mostrerà questioni di coordinamento normativo ma, con tutta probabilità, questioni ancora più complesse di utilizzo e gestione coordinata delle disposizioni afferenti alle differenti modalità di riconoscimento della personalità giuridica.

Non sarà affatto facile coordinare le 3 modalità di acquisizione della personalità giuridica. Si attende, entro la fine di gennaio, il nuovo Regolamento legato al RNASD che dovrebbe permettere ai notai di gestire meglio il percorso di riconoscimento delle Asd.

[1] In ragione di quanto previsto dagli articoli 1, comma 1 e 7, commi 1 e 3 e 9, D.P.R. 361/2000.

[2] Si tenga presente che le Fondazioni devono nascere con la personalità giuridica.

[3] Si intende il Registro nazionale delle attività sportive.

[4] Cfr. D.Lgs. 120/2023.

[5] Nel caso in cui l’ente rivesta già qualifica di Asd iscritta e voglia conseguire la personalità giuridica, provvederà solo in relazione all’ottenimento della stessa e il cambio, all’interno del RNASD, nella sezione degli enti con personalità giuridica.

[6] Tale comunicazione comporterà anche la fuoriuscita dell’Asd dalla sezione persone giuridiche del RNASD, ma non la perdita della qualifica di Asd, a meno che l’Associazione non attivi, come evidenziato, la procedura ex articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

[7] Cfr. articolo 14, comma 3-ter, D.Lgs. 39/2021.

[8] Si tenga presente quanto previsto per un ETS/Asd che determinerà, si ritiene, una modifica degli statuti depositati presso entrambi i Registri.

[9] Ricordiamo sempre che se l’Asd è anche un ETS, prevalgono – ai fini del riconoscimento della personalità giuridica – le differenti indicazioni contenute nell’articolo 22, CTS e nel D.M. 106/2020.

[10] Si noti che, a differenza di quanto accade per le società di capitali, questa possibilità di non iscrizione da parte del notaio nel registro è consentita non solo nel caso di verbale modificativo ma anche nell’ipotesi di atto costitutivo, allineandosi così alla disciplina già prevista per gli ETS nell’articolo 22, CTS.

[11] Tempistica che andrebbe dal momento della modifica stessa al 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la modifica è stata adottata.

[12] Massime Commissione Terzo settore n. 16 e n. 17, pubblicate dal Consiglio notarile di Milano il 6 dicembre 2023.

[13] Deve, pertanto, ritenersi che anche in assenza di materiali modifiche allo statuto, il quorum debba essere quello indicato per le modifiche stesse.

[14] Per le associazioni già iscritte al RNASD, il notaio che ha verbalizzato la delibera di richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, verificata la documentazione, chiede l’inserimento dell’Asd tra quelle dotate di personalità giuridica. Tale aspetto conferma l’opinione prevalente che esclude l’acquisizione della personalità giuridica da parte di un’associazione non riconosciuta nel novero delle operazioni di trasformazione, confermata anche legislativamente dal comma 3-quater del più volte citato articolo 14. A tal proposito, cfr. R. Guglielmo, “La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici e il passaggio da associazione sportiva non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta”, Studio CNN n. 23/2023/CTS.

[15] Cfr. il combinato disposto dagli articoli 7 e 14, comma 1-bis, D.Lgs. 39/2021.

[16] In tal caso cadrebbe la questione del quorum assembleare, fermo restando l’obbligo dell’atto pubblico.

[17] Cfr. Commissione Terzo settore, Consiglio notarile Milano – massima n. 16/2003 in merito ad aspetti ripresi nella stessa Massima n. 17/2003 affrontata, riferiti all’aggiornamento temporale della documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo per l’iscrizione al RNASD.

[18] L’articolo 14, comma 2, D.Lgs. 39/2021 affida al notaio l’obbligo di deposito degli atti presso il RNASD, previa comunicazione del ricevimento dell’atto alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell’atto medesimo ai fini del riconoscimento ai fini sportivi. Ove la richiesta di riconoscimento, della P.G. riguardi un’associazione già iscritta al citato Registro, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l’inserimento dell’associazione nella sezione dedicata agli enti dotati di personalità giuridica. Al notaio resta l’obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e in particolare dalle disposizioni dello stesso D.Lgs. 39/2021 con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo.

[19] Si veda il comma 2, articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Associazioni e sport.