3 Ottobre 2016

Nuovo incubo per i dirigenti delle associazioni: l’algoritmo di Maurer

di Guido Martinelli
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Il 5 agosto 2014 sono state definite, nell’ambito di un accordo Stato – Regioni, le “Linee di indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”. Le Regioni stanno ora passando alla fase applicativa dando le indicazioni ai propri servizi sanitari regionali.

L’obiettivo, sicuramente condivisibile, è quello di fornire indicazioni circa i criteri e le modalità di pianificazione dell’assistenza sanitaria da parte degli organizzatori al fine di garantire, nel caso di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione che richiamino un rilevante afflusso di persone, il massimo livello di sicurezza per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché casualmente presente nell’area interessata.

Gli eventi e/o manifestazioni che richiamano un rilevante afflusso di persone, pertanto, programmati e/o organizzati a fini sportivi, ricreativi, sociali, eccetera, organizzati da privati e organizzazioni o associazioni, devono essere classificati in relazione al livello di rischio ovvero alla probabilità di avere necessità di soccorso sanitario sulla base delle seguenti variabili:

  • tipologia dell’evento;
  • caratteristiche del luogo;
  • affluenza di pubblico.

Gli eventi programmati richiederanno l’identificazione del livello di rischio preventivo da parte dell’organizzatore che dovrà essere effettuata applicando i punteggi previsti dalla tabella che contiene, appunto, il c.d. “algoritmo di Maurer”. Sulla base del punteggio ottenuto si potrà verificare il numero di ambulanze da soccorso, da trasporto, team di soccorritori a piedi, unità medicalizzate e medici che dovranno essere presenti sulla scena dell’evento.

Per quanto riguarda le manifestazioni sportive, occorre considerare soltanto gli aspetti relativi agli spettatori in quanto gli atleti in generale dispongono di apparati di sicurezza dedicati. Questo vorrà dire che i dirigenti delle sportive non dovranno preoccuparsi più solo di certificati medici e defibrillatori per gli atleti ma anche dei piani di sicurezza sanitaria per il pubblico partecipante agli eventi. Va ricordato che viene espressamente previsto che: “gli oneri di tale organizzazione preventiva devono essere a carico dell’organizzatore stesso”.

Il piano di soccorso dovrà essere articolato attraverso:

  • analisi di rischio dei fattori propri dell’evento;
  • analisi delle variabili legate all’evento (es. numero dei partecipanti);
  • quantificazione delle risorse necessarie per mitigare il rischio;
  • individuazione delle problematiche logistico/organizzative.

Per tutte le tipologie di eventi, indipendentemente dal numero di partecipanti e dal livello di rischio associato, deve essere presentata al servizio di emergenza territoriale 118 la comunicazione dello svolgimento della manifestazione corredato dal calcolo del livello di rischio in base ai criteri previsti dalla tabella allegata all’accordo in esame.

Nel caso di eventi con rischio “moderato/elevato” l’organizzatore dovrà presentare al 118 anche il piano di soccorso riportante la descrizione dettagliata delle risorse messe in campo (mezzi, squadre di soccorso, eccetera) e, qualora il rischio risulti “molto elevato” ne deve acquisire la validazione.

Per gli eventi con livello di rischio molto basso o basso sarà necessario dare comunicazione dell’evento al servizio di emergenza territoriale 118 entro giorni 15 prima dell’inizio, mentre con livello di rischio moderato o alto almeno 30 giorni prima.

Il rischio viene considerato molto basso/basso per punteggi inferiori ai 18, moderato/elevato per valori compresi tra 18 e 36, elevato sopra i 37.

Ritenendosi (ma il dato andrà ovviamente verificato sulla base dell’algoritmo in oggetto) che la quasi totalità delle manifestazioni sportive e culturali organizzate dagli enti del terzo settore rientrerà tra quelle di rischio molto basso, l’unico adempimento richiesto appare essere la comunicazione al servizio di emergenza territoriale nonché alle competenti commissioni di vigilanza se di competenza.

Qualora il servizio di emergenza territoriale 118 riceva informazioni (anche solo per via mediatica) che facciano ipotizzare un livello di rischio diverso da quello dichiarato, il Servizio stesso ha facoltà di richiedere informazioni aggiuntive all’organizzatore e, dopo opportuna valutazione delle stesse, di richiedere alle autorità competenti la prescrizione di eventuali ulteriori risorse a supporto dell’evento.

È ovvio che la parziale indeterminatezza dei valori presenti nella tabella allegata al protocollo di intesa e, pertanto, la difficoltà di identificare, con assoluta esattezza, i servizi sanitari da richiedere nell’ambito dell’organizzazione di un evento, eleva, anche da questo versante, la responsabilità dei dirigenti degli enti del terzo settore che dovranno, a questo punto, aggiungere alla loro formazione, anche l’applicazione dell’algoritmo di Maurer, pena la responsabilità civile e penale in caso di incidenti.

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