12 Febbraio 2015

La responsabilità nelle associazioni di promozione sociale

di Guido Martinelli
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Le associazioni non riconosciute, figura giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile, costituiscono, per la loro semplicità di gestione, il maggior numero di enti associativi esistenti tra quelli disciplinati dal primo libro del codice civile.

Sotto il profilo della responsabilità si distinguono sia dalle associazioni riconosciute (dotate di autonomia patrimoniale perfetta) sia dai comitati (dove tutti i componenti ne sono solidalmente responsabili). Infatti, si ritiene che la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 Cod. Civ. sia da ricercare solo in capo a coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, non essendo collegata alla mera titolarità della rappresentanza della stessa, ma all’attività negoziale o extranegoziale concretamente svolta per conto della stessa e diretta alla creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi. Costante in dottrina e giurisprudenza è la tesi che la responsabilità di cui all’art. 38 Cod. Civ. sia da ricercare non tanto in capo a coloro che hanno partecipato alla formazione della volontà dell’associazione, ma a quelli che hanno dichiarato la stessa volontà nei confronti dei terzi, a nulla rilevando se costoro rivestono in seno all’associazione medesima cariche sociali o siano semplice associati che hanno rappresentato l’ente nell’esercizio della concreta attività.

Non sono responsabili ex art. 38 Cod. Civ. coloro che hanno agito per l’associazione in base ad una procura e, quindi, come semplici rappresentanti. Dell’operato di costoro rispondono gli amministratori, in quanto indirettamente hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

E’ necessario chiarire che la Legge ha voluto garantire in modo particolare solo le ragioni dei terzi e non anche dell’associato creditore dell’associazione, sia pure per titolo diverso da quello sociale, questo perché i terzi, mentre possono ignorare la consistenza economica del fondo comune dell’associazione, possono invece aver fatto affidamento sulla solvibilità delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione stessa.

Detta responsabilità si configura come una forma di “fideiussione ex lege”, con evidente funzione di garanzia a favore dei terzi.

Tale carattere fideiussorio deriva dall’affermazione che chi agisce in nome e per conto dell’associazione in qualità di mandatario impegna direttamente l’associazione stessa con il suo fondo comune.

La responsabilità di cui all’art. 38 Cod. Civ. non si estingue con la cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo determinata, di colui che ha agito in nome e per conte dell’ente, ma permane anche dopo la cessazione dall’incarico.

Ne consegue che il dirigente di un’associazione non riconosciuta può essere oggetto dell’azione dei creditori anche dopo la cessazione dalla carica, ovviamente con riferimento alle obbligazioni contratte nel periodo in cui esercitava le sue funzioni.

Chiarito questo, in linea generale, ci si può concentrare sulle associazioni di promozione sociale e, in particolare, sul contenuto dell’art. 6, comma 2, della L. n. 383/2000, il quale recita: “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione“.

Questa norma incide sull’art. 38 del Cod. Civ., e, in particolare, sull’interpretazione che fino a questo momento ne è stata fatta dalla giurisprudenza e dagli operatori del diritto.

Di fronte, infatti, alle pretese dei terzi creditori, l’associazione di promozione sociale costituita nella forma giuridica della associazione non riconosciuta risponde in via principale con il proprio patrimonio e, solo successivamente, qualora l’entità del medesimo sia insufficiente a soddisfare l’interesse creditorio, l’azione dei terzi si potrà rivolgere verso coloro che hanno agito come rappresentanti del sodalizio.

Dunque, per le obbligazioni sociali, vi è sempre una duplice garanzia a favore dei terzi (quella offerta dai beni che costituiscono il fondo comune e quella costituita dal patrimonio personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione) ma, tra il fondo comune ed il patrimonio personale degli associati di cui sopra, non c’è solidarietà, così come invece accade per le associazioni non riconosciute che non siano iscritte ai registri della promozione sociale.

Pertanto i terzi creditori potranno confidare sia sul fondo comune che sul patrimonio dei rappresentanti, ma la natura della responsabilità di quest’ultimi non sarà “fideiussoria”, bensì “sussidiaria”. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale godranno quindi, secondo il disposto normativo, del c.d. beneficium excussionis, così come per i soci di una società semplice (art. 2268 Cod.Civ.)