26 Ottobre 2017

Il passaggio in giudicato della sentenza

di EVOLUTION
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La sentenza del giudice (anche di quello tributario) diventa irrevocabile a seguito del passaggio in giudicato, ovvero quando non può più essere impugnata.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua la definizione di passaggio in giudicato soffermandosi sul significato di giudicato esterno.

Ai sensi dell’articolo 324 c.p.c. si ha il passaggio in giudicato della sentenza quando:

  • è decorso il termine di impugnazione previsto dalla legge;
  • sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione, salvo la revocazione straordinaria.

A seguito del passaggio in giudicato, le statuizioni contenute nella sentenza fanno stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa ex articolo 2909 cod. civ..

Il passaggio in giudicato di una sentenza può acquisire valenza in un diverso giudizio (c.d. giudicato esterno) mediante la proposizione della eccezione di giudicato quando le statuizioni contenute nella sentenza di cui si invoca l’autorità e la causa in cui essa viene avanzata riguardino:

  • i medesimi presupposti di fatto e di diritto;
  • i medesimi soggetti, salvo il caso del c.d. giudicato riflesso.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr., SS.UU., sentenza n. 13916/2006), l’eccezione di giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, è rilevabile d’ufficio, in quanto nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità d’ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell’istanza di parte solo dalla esistenza di una eventuale specifica previsione normativa.

In ogni caso, è opportuno che la parte formuli sempre l’eccezione di giudicato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr., SS.UU., sentenza n. 13916/2006), la documentazione comprovante l’avvenuta formazione del giudicato esterno successivamente alla conclusione del giudizio di merito può essere prodotta in sede di legittimità:

  • unitamente al deposito del ricorso nelle forme di cui all’articolo 372 c.p.c., se si tratta di giudicato formatosi nella pendenza del termine di impugnazione;
  • fino all’udienza di discussione prima dell’inizio della relazione, in caso di formazione successiva alla notifica del ricorso.

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., sentenza n. 26830/2014), l’eccezione di giudicato non può essere fatta valere quando il rapporto giuridico oggetto del secondo giudizio è diverso da quello che ha già formato oggetto del primo.

Al fine di avvalorare l’eccezione di giudicato, è necessario dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza di cui si invoca l’autorità.

Nel processo tributario, manca però una previsione specifica sulla certificazione del passaggio in giudicato.

Sul punto, è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 21366/2015, chiarendo che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992, trova applicazione per analogia legis l’articolo 124 disp. att. c.p.c..

Pertanto, nel processo tributario il segretario della Commissione tributaria certifica, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che non è stata proposta impugnazione nei termini di legge.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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