11 Gennaio 2024

Il processo tributario va verso la completa digitalizzazione

di Angelo Ginex
Scarica in PDF

Con il D.Lgs. 220/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.1.2024, si rendono definitive le modifiche in materia di processo tributario, in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati nell’articolo 19, L. 111/2023 (Legge delega fiscale).

La novella appare chiaramente diretta a favorire la completa digitalizzazione del processo tributario. Viene, infatti, introdotto, all’interno del quadro normativo delineato dal D.Lgs. 546/1992, il nuovo articolo 17-ter, rubricato “Degli atti in generale”. Tale disposizione contiene le regole attinenti:

  • alle modalità di redazione degli atti del processo tributario e;
  • alle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche.

Nello specifico, è previsto che gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali siano redatti in modo chiaro e sintetico.

Al riguardo, è agevole constatare come vengano introdotti, per la prima volta, quali principi generali, i principi di chiarezza e sinteticità degli atti del giudice e delle parti anche nell’ambito del processo tributario, in modo speculare a quanto già previsto per il processo civile dall’articolo 121 c.p.c.

Ciò significa che i provvedimenti del Giudice e gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme particolari, possono essere adottati nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità. È d’uopo sottolineare che sinteticità non significa “brevità”, per cui l’auspicio è che i giudici tributari si limitino soltanto a eliminare gli argomenti superflui e a modulare la lunghezza dell’atto in base alla complessità della lite, avendo cura di esporre adeguatamente il proprio ragionamento in funzione della tesi che si intende sostenere.

È altresì stabilito che, salvo i casi eccezionali di cui all’articolo 79, comma 2-quater, D.Lgs. 546/1992, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle Corti di Giustizia tributaria, così come gli atti delle parti e dei difensori, siano sottoscritti con firma digitale.

Sul punto, è possibile osservare come la riforma in esame, contrariamente a quanto prima previsto, imponga che tutti i soggetti coinvolti nel processo tributario si dotino della firma digitale.

Inoltre, occorre sottolineare che i casi eccezionali (cui si fa riferimento) sono quelli previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico che, ai sensi del nuovo comma 2-bis, dovranno essere emanate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle Corti di giustizia tributaria, così come per l’approvazione dei modelli per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali.

Da ultimo, il nuovo articolo 17-ter, D.Lgs. 546/1992, prevede conseguenze anche sulla liquidazione delle spese processuali qualora le previsioni sopra riportate vengano violate.

In particolare, è stabilito che la liquidazione delle spese di giudizio debba, in ogni caso, tenere conto della violazione ad opera dei difensori delle parti, delle previsioni concernenti il deposito degli atti e le notifiche di cui al comma 4-bis dell’articolo 16-bis, D.Lgs. 546/1992, e cioè dell’obbligo di sottoscrizione degli atti con firma digitale e delle norme tecniche del processo tributario telematico.

Al riguardo, si precisa che il citato articolo 16-bis, così come modificato dal decreto legislativo in esame, ora prevede l’obbligo, e non più la facoltà, di effettuare le comunicazioni mediante PEC.

Inoltre, si rammenta che la disposizione citata contempla l’onere a carico del difensore di comunicare ogni variazione dell’indirizzo PEC alle altre parti e alla segreteria la quale, in difetto di ciò, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo, né tantomeno a procedere alla comunicazione mediante deposito in segreteria; nonché la previsione che, nel caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta anche da uno solo di essi, il quale ha l’obbligo (così come ora previsto dalla novella in esame) di informarne gli altri.

La novella stabilisce, altresì, che la violazione delle norme sul processo tributario telematico e delle relative norme tecniche “non” costituisce causa di invalidità del deposito, fermo restando che sussiste comunque l’obbligo di regolarizzare gli atti entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

Da ultimo è invece previsto che la mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti del giudice tributario determina la loro nullità.