25 Ottobre 2017

In consultazione gli emendamenti ai principi contabili nazionali

di Luca Mambrin
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Il Consiglio di Gestione dell’OIC ha recentemente approvato la pubblicazione in consultazione della bozza dell’OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”, proseguendo così nell’aggiornamento dei principi contabili nazionali, e di alcune proposte di emendamenti ad alcuni principi contabili pubblicati nel 2016.

Gli emendamenti sono stati approvati dal Consiglio di Gestione del 9 ottobre 2017 e hanno riguardato i seguenti principi contabili:

  • OIC 12 – COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
  • OIC 13 – RIMANENZE
  • OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
  • OIC 17 – BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO
  • OIC 19 – DEBITI
  • OIC 21 – PARTECIPAZIONI
  • OIC 24 – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
  • OIC 25 – IMPOSTE SUL REDDITO
  • OIC 29 – CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI, CORREZIONE DI ERRORI, FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
  • OIC 32 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Analizziamo, quindi, quali sono gli emendamenti proposti e le relative motivazioni.

OIC 12

Il paragrafo 50 dell’OIC 12 prevede che le rettifiche di ricavi di competenza dell’esercizio siano portate a riduzione della voce ricavi mentre le rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili siano rilevate secondo le indicazioni contenute nell’ OIC 29; viene proposta la modifica del  paragrafo 50 dell’OIC 12 precisando che tutte le rettifiche di ricavo vanno portate a riduzione dei ricavi ad eccezione di quelle derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili ai sensi dell’OIC 29.

OIC 12 e OIC 25

Con riferimento alla rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale, l’OIC 26 al paragrafo 19 prevede che “per le imposte anticipate non è fornita l’indicazione separata di quelle esigibili oltre l’esercizio successivo”, coerentemente con quanto indicato nella relazione al D.Lgs. 6/2003, che chiarisce che le imposte anticipate non sono dei veri e propri crediti e quindi il concetto di esigibilità non può essere a loro applicato.

Tuttavia l’iscrizione nell’ambito del bilancio in forma abbreviata delle imposte anticipate sotto un’unica voce crediti, senza che se ne dia separata evidenza determina una commistione di valori di natura eterogenea (non essendo le imposte anticipate dei crediti), rendendo meno chiaro il contenuto della voce. Pertanto è stato ritenuto più opportuno prevedere che, nell’ambito della voce CII Crediti dello stato patrimoniale in forma abbreviata, le società forniscano indicazione separata delle imposte anticipate.

OIC 16 e OIC 24

L’OIC propone la modifica dei paragrafi che disciplinano le modalità di svalutazione di beni precedentemente rivalutati: dal momento che non era intenzione dell’OIC limitare la rilevazione a conto economico delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali precedentemente rivalutate solo a quelle rivalutate in base a parametri prestabiliti, è stato chiarito che la svalutazione di un bene rivalutato in esercizi precedenti deve sempre essere rilevata a conto economico, salvo che la legge non preveda diversamente.

OIC 17

Viene emendato il paragrafo 6 relativo alle “motivazioni alla base delle decisioni assunte” per eliminare un’incoerenza tra tale paragrafo con altri dello stesso OIC 17 che prevedono che una controllata possa essere esclusa dall’area di consolidamento se è stata acquisita con il fine di rivenderla entro 12 mesi dalla data di acquisizione del controllo.

OIC 19

L’OIC ha ritenuto opportuno chiarire la corretta classificazione di un debito commerciale scaduto che, a seguito di una rinegoziazione, diventa a lungo termine, in quanto manca, nell’OIC 19 una disciplina simile a quella dell’OIC 15, che guidi il redattore del bilancio nella classificazione di un debito di natura commerciale scaduto e rinegoziato a lungo termine. Pertanto, è stato inserito il paragrafo 21A nell’OIC 19 per chiarire che la classificazione di un debito deve essere effettuata sulla base della natura (o dell’origine) dello stesso rispetto alla gestione ordinaria.

OIC 6

Con riferimento all’esistente asimmetria nel trattamento contabile dei costi di transazione di un’operazione di ristrutturazione del debito tra società che adottano il metodo del costo ammortizzato e società che non lo adottano, l’OIC, al fine di colmare tale asimmetria contabile, ha previsto che le società che non applicano il costo ammortizzato imputino i costi di transazione di un’operazione di ristrutturazione del debito a conto economico nell’esercizio in cui viene ricevuto il beneficio. Quindi in caso di “riduzione del debito”, i costi di transazione saranno imputati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio. Negli altri casi (riduzione degli interessi; modifica della tempistica originaria dei pagamenti), i costi saranno iscritti tra i risconti attivi, ma in ogni caso nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito, e addebitati a conto economico lungo la durata residua del debito.

OIC 21

È stata chiarita la corretta determinazione del costo di acquisto di una partecipazione nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato. Analogamente a quanto previsto dagli OIC 13, 16 e 24 è stato modificato l’OIC 21 per chiarire che se il pagamento di una partecipazione è differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, la partecipazione è iscritta in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19.

OIC 29

L’OIC ha rilevato una possibile incoerenza tra diversi principi contabili in merito alla classificazione delle eccedenze dei fondi in seguito a cambiamenti di stima, ritenendo opportuno quindi emendare il paragrafo 37 dell’OIC 29 per chiarire che i cambiamenti di stima sono classificati nella voce di conto economico prevista dall’OIC 12 o da altri principi contabili.

OIC 32

Viene chiarita la corretta classificazione degli utili e delle perdite computate al momento dell’eliminazione contabile dei derivati non designati come di copertura, in quanto, con riferimento ai derivati non di copertura lo stesso principio contabile disciplina esclusivamente la classificazione a conto economico delle variazioni positive e negative di fair value rispetto alla valutazione precedente. L’OIC ha valutato le difficoltà tecniche per separare le componenti realizzate da quelle non realizzate per un derivato valutato al fair value e ha ritenuto di prevedere che tutti gli effetti economici che interessano i derivati confluiscano in un’unica voce, al fine di favorire la valutazione della gestione dei derivati, dando piena evidenza della differenza tra quanto gestito per la copertura dei rischi e quanto per finalità diverse.

Eventuali osservazioni devono pervenire all’OIC preferibilmente entro il 13 novembre 2017, all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.

 

Analisi del nuovo bilancio d’esercizio