7 Novembre 2014

Modalità di finanziamento delle imprese e ruolo del professionista – quarta parte

di Luca Dal Prato
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Nei
precedenti tre
interventi sulle modalità di finanziamento delle imprese (“
Modalità di finanziamento delle imprese e ruolo del professionista”, “
Finanziamento alle imprese e ruolo del professionista” e “
Finanziamento alle imprese e ruolo del professionista – terza parte”) abbiamo accennato alle
tecniche bancarie che il professionista deve conoscere per
affiancare i propri
clienti nel reperimento di
nuova
finanza: si è parlato, ad esempio, di istituti
come l’apertura di un
fido bancario e l’
apertura di
credito, possibilmente
combinata ad operazioni di
sconto e di “
castelletto”. Oggi affronteremo invece le soluzioni di
disinvestimento
veloce dei
crediti che il professionista, anche sulla
base dell’
analisi di
bilancio, potrebbe valutare con il cliente, come le
ricevute bancarie, gli
anticipi su fatture e le
anticipazioni bancarie. Accenneremo
infine ai principali tipi di
mutuo (a tasso fisso/variabile, a capitale indicizzato o fondiario).
Le
ricevute bancarie sono documenti emessi dal cliente che, una volta esibiti e accettati in banca, permettono di
riscuotere il credito con clausola “
salvo buon fine” (se la banca fa credito alla società, ponendo in essere un vero e proprio fido) o “
al dopo incasso” (se la banca si impegna esclusivamente all’incasso). La
banca, infatti,
accredita l’importo al netto delle commissioni ed
estingue la ricevuta
con il pagamento del
saldo da parte del
debitore.
Ove la società non sia in possesso di effetti cambiari o di ricevute bancarie, bensì di un fido bancario, può valutare l’istituto dell’
anticipo su fatture. Questa pratica è una specie di
cessione del credito non scaduto, con clausola
pro solvendo, in cui la banca subentra al proprio cliente e il
debitore si
impegna non più verso il cedente ma
verso la
banca stessa. L’anticipo su fatture
consiste quindi nel concedere un
acconto sul credito, al
netto di una differenza (come
garanzia) pari mediamente al 20%-30%. La procedura si sviluppa in
tre fasi: si
presenta la copia della
fattura alla
banca, la quale verifica la bontà del credito; si
cede il
credito compilando un apposito modello (di cui una copia è spedita al debitore) e la
banca
dispone la
somma accordata a favore del cliente. L’anticipo su fatture è un’operazione
più costosa per il cliente, in quanto generalmente gli
interessi sono calcolati sull’importo totale anticipato, per tutto il periodo dell’operazione, senza considerare volume e durata dell’utilizzo.
Se invece il cliente ha la disponibilità di beni da impegnare come garanzia, potrebbe valutare la soluzione dell’
anticipazione bancaria, ossia un contratto di credito, disciplinato dagli artt. 1846-1851 c.c., in forza del quale la banca concede al cliente (c.d. anticipato o sovvenuto), previa costituzione di una garanzia (pegno su titoli, merci o documenti rappresentativi di merci), una somma proporzionata al valore dell’oggetto della garanzia. Le anticipazioni bancarie sono quindi operazioni di credito con le quali una
banca assegna una somma di
denaro, a un tasso di
interesse e ad una scadenza prestabilita, a
fronte di
garanzie reali su
beni mobili. Si parla di
anticipazione su titoli quando il bene “impegnato” è costituito da valori mobiliari che rendono un interesse. Il pegno si costituisce con la consegna (i.e. con la girata per garanzia o con l’annotazione del vincolo sul titolo e sul registro dell’emittente). Nel caso di
anticipazione su merci, il pegno si costituisce con la consegna e la custodia della merce può essere affidata alla banca. Al momento della costituzione della garanzia, le parti devono procedere alla stima delle merci o dei titoli e l’ammontare della somma anticipata è fissato sulla base del valore del pegno, diminuito di una percentuale (scarto) di circa un decimo. L’art. 1846 c.c. prevede la possibilità che la banca rilasci la
polizza di anticipazione, nella quale sono indicati gli estremi dell’operazione, i beni oggetto della garanzia e le condizioni generali del contratto. Infine, la costituzione del pegno come garanzia può essere offerta anche da un
terzo, che interviene nel contratto e ne accetta le condizioni.
In sintesi, la
differenza
tra l’
apertura di credito e l’
anticipazione risiede nella
garanzia: nell’apertura di credito la stessa assume un ruolo secondario mentre, nell’anticipazione, risulta essere fondamentale, in quanto la banca può rivalersi anche nel caso in cui si verifichi solamente una diminuzione del valore della stessa.
Oltre alle linee di credito sopra esaminate, l’impresa può valutare la concessione di un
mutuo che, ai sensi dell’
art.
1813
c.c. è “
[…] il contratto col quale una parte (n.d.r. mutuante)
consegna all’altra (n.d.r. mutuatario)
una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Il mutuo può assumere
diverse forme. Escludendo il mutuo a
tasso fisso (dove la rata non muta per tutta la durata del contratto o è soggetta ad adeguamenti periodici ogni 3/5 anni) l’instabilità dei mercati porta per lo più le imprese a stipulare mutui con
tasso di interesse variabile. In questo caso il tasso è soggetto a modifiche in ragione delle opzioni accordate al cliente (i.e. passaggio a tasso fisso o riduzione dello spread, cioè il margine di guadagno della banca con il passare degli anni) e al parametro da adottare, che generalmente è il tasso ufficiale di sconto (oppure il Prime rate Abi, il tasso Euribor o il tasso medio di rendita lordo dei titoli di stato quotati presso la Borsa di Milano). I mutui possono essere anche a
capitale indicizzato, se mantengono invariato il potere di acquisto del capitale in caso di inflazione. Questa soluzione è utilizzata, ad esempio, nelle cooperative edilizie e nelle imprese di costruzione, consentendo di gestire uscite finanziarie più basse nei primi anni di ammortamento, per aumentare durante la vita del contratto. Si parla invece di
mutui fondiari, regolati dagli artt. 38-42 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 (TUB), nel caso di finanziamenti di medio-lungo termine con
garanzie reali. In questo caso, il creditore ipotecario può espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito anche quando il bene sia alienato a terzi ed essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione (art. 2808 c.c.). Anche l’ipoteca, così come la garanzia, può gravare non solo sui beni del debitore, bensì anche di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari. Come noto, l’
ipoteca si
differenzia dal
pegno: quest’ultimo, pur essendo un diritto reale di garanzia, si riferisce a cose mobili e determina una trasmissione del possesso del bene dal creditore al debitore; nell’ipoteca, che ha invece per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, il possessore della cosa rimane il debitore.