29 Novembre 2023

La responsabilità degli amministratori e le azioni esperibili nei loro confronti

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

La responsabilità dell’organo amministrativo è correlata alla sua conoscenza, ma anche al ritardo o all’omissione nella constatazione, dell’avveramento di una causa di scioglimento.

Tale responsabilità è costituita dai seguenti elementi:

  • condotta illecita dell’amministratore, attiva od omissiva, che deve aver causato un danno effettivo al patrimonio sociale;
  • danno arrecato al patrimonio sociale, per perdite subìte collegate al danno emergente, mancati guadagni e danno non patrimoniale;
  • nesso causale tra condotta e danno, da verificare procedendo ad un giudizio ex ante, eliminando ipoteticamente l’azione inadempiente, al fine di verificare se l’evento dannoso viene meno;
  • esistenza di un fatto proprio colpevole, con esclusione, quindi, della responsabilità di ricorrere a criteri di imputazione quali la responsabilità per fatto altrui.
La collegialità dell’organo amministrativo comporta, in via di principio, che i singoli amministratori rispondano solidalmente dei danni arrecati alla società dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti, ai sensi dell’articolo 2392, comma 1, cod. civ.

Ne deriva che la società ha la possibilità di agire nei confronti del singolo amministratore, il quale può essere costretto a procedere al risarcimento integrale del danno.

Nei rapporti interni, però, il singolo amministratore, che non abbia concorso al compimento dell’atto dannoso, ma che non abbia, al contempo, fatto quanto poteva per impedirlo, può agire in rivalsa contro gli amministratori agenti, al fine di essere risarcito degli esborsi eventualmente eseguiti a favore della società.

Inoltre, i singoli amministratori dissenzienti da una decisione o atto consiliare, possono sottrarsi alla personale responsabilità qualora abbiano provveduto:

  • a far annotare senza ritardo il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio;
  • a darne immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

L’azione di responsabilità contro l’organo amministrativo può essere esercitata sia dai soci della società, ai sensi dell’articolo 2393-bis cod. civ., sia dalla società stessa, ai sensi dell’articolo 2393 cod. civ., su delibera dell’assemblea o del collegio sindacale, sia dai creditori sociali e, in generale, ai sensi dell’articolo 2394–bis cod. civ., da tutti gli organi delle procedure concorsuali, ovvero:

  • dal curatore fallimentare nel fallimento;
  • dal commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa e;
  • dal commissario straordinario nell’amministrazione straordinaria.

Nel dettaglio, l’articolo 2393-bis, commi 1 e 2, cod. civ., stabilisce che i soci, che assumano l’iniziativa dell’azione, debbano rappresentare:

  • nelle società non quotate, almeno il 20% del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo;
  • nelle società quotate, almeno il 2,5 % del capitale sociale, o la minore misura prevista nello statuto.

Nell’ipotesi in cui l’azione di responsabilità sia esercitata dalla società, devono sussistere i seguenti requisiti:

  • deliberazione dell’assemblea, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per l’assemblea ordinaria, di cui all’articolo 2393, comma 1, cod. civ.;
  • deliberazione del collegio sindacale, del comitato di controllo sulla gestione o del consiglio di sorveglianza, assunta con le maggioranze previste, ai sensi dell’articolo 2409-decies, comma 1, cod. civ.

La deliberazione dell’azione di responsabilità comporta la revoca dall’ufficio dell’organo amministrativo contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale.

L’azione di responsabilità esercitata, ai sensi dell’articolo 2394 cod. civ., nei confronti dell’organo amministrativo di una società, da parte dei creditori sociali, è un’azione surrogatoria tendente alla reintegrazione del patrimonio sociale, diminuito dall’inosservanza degli obblighi facenti capo agli amministratori e che, come tale, non presuppone una responsabilità diretta di detto amministratore verso i creditori sociali, ma una responsabilità dello stesso verso la società.