30 Novembre 2023

L’identificazione del Titolare effettivo tra i chiarimenti del Mef e quelli di Camera di Commercio di Milano/Lodi e Brianza

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Tra le situazioni critiche che si presentano nella individuazione del Titolare Effettivo delle società e degli enti (o delle associazioni dotate di personalità giuridica), vi sono alcune tematiche affrontate con le Faq del 20.11.2023 pubblicate dal MEF, di concerto con Banca d’Italia. Vediamo, nel prosieguo, alcune questioni specificamente trattate.

 

Società partecipata da altra società

Nel caso di società partecipata da altra società, occorre innanzitutto verificare se nella società partecipante vi sono soci persone fisiche che esercitano il controllo della stessa partecipante (Faq n. 7).  Ma vi possono essere casi in cui non sussistono soci nella partecipante che possono essere qualificati come titolari effettivi, in base ai primi due criteri contemplati dall’articolo 20, D.Lgs. 231/2007, cioè proprietà e controllo dei voti in assemblea.

Potrebbe essere il caso esemplificativo della società Alfa Srl partecipata al 100% da Beta Spa, i cui soci sono cinque persone fisiche titolari ciascuno del 20% del capitale azionario. Pertanto, nel caso appena prospettato, nessun socio persona fisica è qualificabile come titolare effettivo in forza dei due primi criteri sopracitati (proprietà e controllo). Poniamo, altresì, che il legale rappresentante della partecipante (Beta Spa) sia il signor Mario Verdi, mentre il legale rappresentante della società partecipata (Alfa Srl) sia il signor Giorgio Rossi.  Da taluno era stata avanzata l’ipotesi che il titolare effettivo della società cliente (Alfa Srl) fosse il legale rappresentante della società partecipante, ma la Faq n. 8 del MEF sposa una tesi diversa, ovverosia che nella società partecipata cliente (Alfa Srl) il titolare effettivo sia sempre e solo il legale rappresentante di quest’ultima, nel nostro esempio il signor Giorgio Rossi e non il signor Mario Verdi, legale rappresentante della partecipante (Beta Spa). Va sottolineato che questa tesi non sembra coerente con quanto previsto nel caso in cui il soggetto partecipante non sia una società, ma un Ente. Infatti, nella Faq n. 40 di CCIAA Milano /Lodi e Brianza si afferma che, nel caso di società partecipata da una associazione dotata di personalità giuridica, occorre analizzare la titolarità effettiva tramite il criterio residuale, cioè quello della rappresentanza, ma senza specificare se debba essere assunto, come tale, il legale rappresentante della associazione o il legale rappresentante della società. Nella successiva Faq n. 48 di CCIAA Milano /Lodi e Brianza, che esamina il caso di società di capitali controllata da un Ente Pubblico, viene chiaramente indicato, invece, che il titolare effettivo, per criterio residuale, deve essere identificato nella figura del legale rappresentante dell’Ente partecipante e non il legale rappresentante della società partecipata cliente. In senso analogo, anche la Faq n. 15 di CCIAA Milano /Lodi e Brianza, in relazione al caso in cui sia un comune l’ente partecipante, nel qual caso il titolare effettivo della partecipata è il Sindaco dello stesso Comune.  A parere di chi scrive, sarebbe preferibile una modalità applicativa uniforme, che privilegi l’identificazione nel legale rappresentate della società cliente.

 

Il caso del Consorzio

Il consorzio di imprese si qualifica ai fini civilistici come un contratto che prevede particolari obbligazioni poste a carico degli imprenditori contraenti. Il consorzio può avere attività meramente interna, ed allora certamente esso non presenta personalità giuridica ed è, quindi, esonerato dalla comunicazione del titolare effettivo, mentre se è presente attività esterna le cose si complicano. A norma dell’articolo 2615 cod. civ., per le obbligazioni assunte dal consorzio con attività esterna risponde solo il fondo consortile, ma ciò non è sufficiente ad affermare che tali consorzi siano dotati di personalità giuridica. Sul punto, è interessante la distinzione tra consorzio con attività esterna che non è dotato di personalità giuridica e “consorzio stabile” dotato, invece, di personalità giuridica (Consiglio di Stato sentenza n. 11439/2022). Per questa ultima forma di consorzio, si legge in sentenza, è essenziale la sussistenza del c.d. elemento teleologico, ossia l’astratta idoneità del consorzio, esplicitamente consacrata nel relativo statuto, di operare con un’autonoma struttura di impresa, capace di eseguire, anche in proprio, ovvero senza l’ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le prestazioni previste nel contratto”.

In questo senso la Faq n. 31 di CCIAA Milano/Lodi e Brianza che esclude, in linea di massima, dall’obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo, il consorzio/contratto; obbligo a cui è tenuto, invece, il consorzio, quando acquisisce personalità giuridica (c.d. consorzio stabile). In tal caso, si ritiene che il criterio da adottare non possa che essere quello degli Enti, che presuppone l’individuazione del titolare effettivo nel fondatore (se persona fisica) e nel titolare del potere di rappresentanza.

 

Associazione sportiva dilettantistica

Le ASd sono citate nella Faq n. 6 di CCIAA Milano/Lodi e Brianza, la quale assume una posizione chiara e abbastanza scontata. Secondo la Camera di Commercio di Milano/Lodi e Brianza, le Asd non devono, in generale, presentare la dichiarazione del titolare effettivo, a meno che non abbiano ottenuto la personalità giuridica: in tale ultimo caso, le Asd diventano un soggetto obbligato all’adempimento comunicativo in rassegna. A tal fine, l’articolo 14, comma 2, D.Lgs 39/2021, stabilisce la procedura per l’iscrizione al Ras e per l’ottenimento della personalità giuridica (capitale minimo euro 10.000), assegnando al notaio un ruolo centrale in tale contesto. Va detto, tuttavia, che l’iscrizione della Asd al Ras non determina in sé l’ottenimento automatico della personalità giuridica, sicché è assolutamente possibile e, anzi, sarà l’ipotesi più frequente, la situazione di associazioni iscritte al Ras che, in quanto prive di personalità giuridica, non devono ottemperare all’adempimento della comunicazione del Titolare Effettivo.  Allo stesso modo, anche l’iscrizione al Runts non è elemento in sé dirimente per l’ottenimento della personalità giuridica e conseguentemente per la sussistenza o meno dell’obbligo di inviare la comunicazione della titolarità effettiva. In tal senso, anche la Faq n. 5 di CCIAA Milano/Lodi e Brianza in cui si afferma che l’elemento dirimente è l’ottenimento di personalità giuridica e non altra (eventuale) iscrizione a Registri di varia natura, compreso il Rea, la cui iscrizione (o meno) non è rilevante, ai fini che qui sono esaminati. Nel caso di obbligo della comunicazione, il titolare effettivo deve essere individuato tramite l’articolo 20, comma 4, D.Lgs 231/2007, in base al quale titolari effettivi dell’Ente sono cumulativamente il fondatore persona fisica (se in vita) e i titolari del potere di rappresentanza.