5 Dicembre 2023

Titolare effettivo: i casi particolari del decesso del socio e della Branch Estera

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

L’individuazione del Titolare effettivo è procedura semplice nella maggioranza dei casi (cioè, quando si applica il criterio della proprietà), mentre può diventare molto complessa (in taluni limitati casi), in cui si apre uno spazio interpretativo che rende opinabile e, per certi versi arbitraria, l’individuazione della figura del Titolare effettivo. Peraltro, risulta a chi scrive, che diverse Camere di Commercio, interrogate sul tema della interpretazione univoca o “ aperta” di singole situazioni particolari, rispondono che tutte le interpretazioni dottrinali sono accettabili, anche dopo la pubblicazione delle risposte del Mef/Banca d’Italia dello scorso 20.11.2023 e delle Faq della Camera di Commercio di Milano, Lodi e Brianza.

 

Il caso del decesso del socio

L’indagine in merito alla titolarità effettiva va condotta aggiornandola alla situazione sussistente alla data di invio della comunicazione (Faq n. 34 di CCIAA Milano /Lodi e Brianza), risultando irrilevante la situazione societaria cristallizzata al 31.12.2022. In tale contesto, può accadere che un socio, titolare di una partecipazione qualificata, sia deceduto e che sia ancora quiescente la dichiarazione di successione, con la conseguenza che non è ancora nota la decisione degli eredi, in merito al subentro degli stessi nella compagine societaria. Sul punto, si dovrebbe convenire che l’erede (salvo diversa previsione statutaria) non subentra automaticamente nella società, assumendo solo un diritto di credito riconducibile alla liquidazione della quota, che non gli consente di esercitare alcuno dei diritti sociali. Pertanto, l’indagine del Titolare effettivo andrà rivolta agli altri soci superstiti e, ove non vi sia alcuno che soddisfa il criterio della proprietà, si adotterà il criterio residuale della rappresentanza. In questo senso, si è pronunciata, peraltro, anche la Faq n. 16 di CCIAA Milano/Lodi e Brianza, laddove esclude che gli eredi del defunto, non ancora soci, possano essere qualificati Titolari effettivi, semmai si indagherà per valutare se i soci superstiti abbiano particolari diritti di voto che, al di là della quota detenuta, potrebbero permettere di qualificarli Titolare effettivo per requisito del controllo. In base al medesimo principio, cioè rilevanza della situazione di fatto esistente al momento dell’invio della comunicazione, è ragionevole ritenere che, nel caso di società cancellata al Registro Imprese alla data di invio, la comunicazione non debba essere eseguita, anche se la società era presente alla data del 9.10.2023. Il punto, tuttavia, meriterebbe una conferma ufficiale.

 

La stabile organizzazione in Italia di società estera

La necessità di individuare il Titolare effettivo nella branch di società estera genera spesso dubbi ed incertezze. Sul punto, la Faq n. 19 di CCIAA Milano/Lodi e Brianza sposa la tesi affermativa ritenendo che tale soggetto sia sottoposto all’obbligo in rassegna, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, D.Lgs. 231/2007. In realtà, tale norma si riferisce alle “Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361”. Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361”. Ora, è pur vero che questi soggetti sono tenuti all’iscrizione al Registro Imprese, ma questo elemento non sembra dirimente per gli obblighi de quo, quanto piuttosto l’avere o meno l’Ente personalità giuridica. Peraltro, la successiva Faq n. 23 di CCIAA Milano/Lodi e Brianza esclude dall’obbligo le branch, eccetto quelle che, essendo sedi secondarie, sono iscritte al Registro delle Imprese. Ai fini della comunicazione del Titolare effettivo, l’elemento dirimente dovrebbe essere che l’Ente detenga personalità giuridica e, in merito alla branch italiana di società estera, in genere, si ritiene che siano sprovviste di personalità giuridica. In via incidentale, questo assunto è riscontrabile nella Sentenza del Consiglio di Stato n.1462/2018, con cui si è affermato che una branch italiana di società estera può partecipare ad un appalto pubblico, pur essendo sprovvista di personalità giuridica; ma l’assenza di personalità giuridica è proprio l’elemento dirimente che dovrebbe escludere il soggetto dall’obbligo di comunicazione della Titolarità effettiva.

 

Partecipazione, usufrutto e comunione dei beni

Poniamo il caso di una partecipazione societaria superiore al 25% gravata da usufrutto; sul punto prende posizione la Faq n. 11 del Mef/Banca di Italia che, ponendo l’accento sul fatto che titolare effettivo sia colui che si presenta come beneficiario del rapporto, conclude che il titolare effettivo debba essere individuato nell’usufruttuario, in quanto soggetto che gode dei frutti della partecipazione ed esercita il diritto di voto. Sul medesimo tema, la faq. n. 1 di CCIAA Milano /Lodi e Brianza aggiunge che, se per accordi interni, il diritto di voto spetta anche al nudo proprietario, anche quest’ultimo diviene titolare effettivo. Il tema dell’esercizio del diritto di voto si ripropone, peraltro, anche nel caso della partecipazione detenuta in comunione dove la successiva Faq n. 29 di CCIAA Milano /Lodi e Brianza ritiene Titolare effettivo entrambi i partecipanti alla comunione, salvo che non vi sia la delega di voto ad uno solo degli stessi, come previsto dall’articolo 2468, ultimo comma, cod. civ.. Il tema forse richiederebbe ulteriori riflessioni perché, se poniamo il caso di una partecipazione del 30% gravata da usufrutto, sarebbe più coerente, ai criteri di cui all’articolo 20, D.Lgs. 231/2007, individuare, quale Titolare effettivo, il nudo proprietario che detiene “la proprietà” della partecipazione per quota più elevata del 25%. L’esercizio del diritto di voto realizza, invece, il secondo criterio previsto dalla norma succitata, ma in quel caso si parla di controllo tramite esercizio del voto in assemblea, ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ., e non pare che l’usufruttuario o il rappresentante della comunione partecipativa (sempre nel caso dell’esempio proposto di una partecipazione del 30%) soddisfi il criterio stesso.

 

Socio e amministratore delegato

Nel caso di socio che detiene più del 25% di partecipazione societaria che riveste anche la carica di amministratore delegato si presentano due elementi che lo qualificano Titolare effettivo: il criterio della proprietà e quello della rappresentanza. A tale proposito, dobbiamo ricordare che l’utilizzo dei criteri di cui all’articolo 20, D.Lgs 231/2007, avviene in modalità scalare, per cui prima si esamina il criterio della proprietà e solo in via residuale quello della rappresentanza. Da tale ricostruzione consegue che, nel caso in esame, il Titolare effettivo verrà individuato nel socio che detiene una partecipazione superiore al 25%, mentre non rileva il fatto che egli è anche il legale rappresentante. Conseguentemente, il socio sarà indicato come Titolare effettivo con la sigla TPD (proprietà diretta) e non TRA (rappresentanza).