26 Settembre 2014

La circolare 28 sul visto di conformità … finalmente

di Sergio Pellegrino
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A
cinque giorni esatti dalla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni (e mesi dopo le avvenute compensazioni), l’Agenzia fornisce i necessari chiarimenti in relazione al
nuovo visto di conformità introdotto dalla legge di stabilità 2014 per le
compensazioni dei crediti superiori a 15.000 euro relativi a imposte dirette e Irap.
Dopo aver ricordato i
soggetti legittimati al rilascio del visto e le
condizioni preliminari che devono essere rispettate (
in primis copertura assicurativa e abilitazione alla trasmissione telematica), il documento delle Entrate si sofferma sull’aspetto relativo ai
controlli che devono essere effettuati.
Questi corrispondono in larga misura a quelli previsti dagli
articoli 36 bis e 36 ter del d.p.r. 600/1973 e sono finalizzati ad evitare
errori materiali di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, così come nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.
Il controllo che deve essere effettuato è finalizzato a verificare la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alla disciplina di oneri deducibili e detraibili, detrazioni e crediti d’imposta, scomputo delle ritenute d’acconto e versamenti.
Va quindi appurata la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, la corrispondenza di queste alla documentazione disponibile e a ciò che è stato esposto in dichiarazione: siamo quindi di fronte ad un
controllo formale, che non implica valutazioni di merito.
Considerando che le dichiarazioni relative al
periodo di imposta 2013 saranno le prime soggette alla posizione del visto, la circolare, emulando quanto detto dalla
n. 57/E del 2009 all’atto dell’introduzione del visto nel comparto Iva, indica come, limitatamente appunto alla prima annualità,
il controllo della documentazione contabile possa riguardare soltanto i documenti di importo superiore al 10% dell’ammontare complessivo dei componenti negativi.
Il visto di conformità va apposto, come indicato nella disposizione di legge,
“relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito” e l’obbligo scatta quando viene
superato il limite dei 15.000 euro in relazione alle
singole tipologie di credito che emergono dalle dichiarazioni.
Se, riprendendo l’esempio della circolare, dalla dichiarazione dei redditi emergono due crediti d’imposta, uno Irpef di 20.000 euro e uno per la cedolare secca di 4.000 euro,
non c’è obbligo di visto se il contribuente si “autolimita”, utilizzando ad esempio in compensazione 13.000 euro del credito Irpef e 3.000 euro dell’altro credito: complessivamente è stato compensato un ammontare di 16.000 euro, ma per nessuna tipologia di credito è stata superata la soglia “rilevante”.
L’Agenzia indica come il visto riguardi tutti i
crediti d’imposta il cui presupposto sia riconducibile all’imposte sui redditi e relative addizionali: a titolo esemplificativo non dovrà essere invece apposto per i crediti aventi natura strettamente agevolativa (credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il caro petrolio, per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, per l’acquisto e la rottamazione di autoveicoli).
Una precisazione importante è quella relativa alla circostanza che vi può essere l’obbligo del visto anche in relazione ad un
soggetto che utilizza in compensazione il credito d’imposta generato da un altro soggetto, anzi in questi casi il
visto raddoppia.
Viene fatto l’esempio della
cessione delle eccedenze Ires nell’ambito del gruppo, disciplinata dall’articolo 43 ter del d.p.r. 602/1973, o quello della cessione dei crediti utilizzabili in compensazione e delle eccedenze d’imposta nel
consolidato nazionale: il visto va sia sulla dichiarazione del cedente che del cessionario.
Il caso che però ci interessa maggiormente, poiché ci riguarda direttamente, è quello della
cessione delle ritenute residue da parte degli associati o dei soci agli enti collettivi dei quali fanno parte.
La circolare sostiene che
non deve essere apposto il visto di conformità sulla dichiarazione della persona fisica “cedente”, mentre
dovrà essere presente su quella della società o associazione che utilizza tale credito per un importo superiore a 15.000 euro.
Prendiamo atto della tesi dell’Agenzia, che non ci appare però né convincente, né in linea con il dettato normativo.
La circolare si chiude con degli allegati, tra cui una
check list ad onor del vero piuttosto modesta e temo poco utile per la pianificazione dei controlli per noi professionisti.