14 Marzo 2024

Scadenza “variabile” delle dichiarazioni dei redditi e Irap

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

I decreti attuativi della Legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023) si sovrappongono nella modifica del calendario di presentazione delle dichiarazioni, in quanto:

  • a regime, il D.Lgs. 1/2024 (recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari) stabilisce che, con effetto dal 2.5.2024, le persone fisiche, le società di persone ed i soggetti Ires, devono presentare le dichiarazioni fiscali rispettivamente entro il 30.9 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, l’articolo 38, D.Lgs. 13/2024 (recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale) stabilisce che le persone fisiche, le società di persone ed i soggetti Ires devono presentare le dichiarazioni fiscali rispettivamente entro il 15.10 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, o entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

La modifica intervenuta con il D.Lgs. 13/2024, che impatta nella gestione dei dichiarativi per il periodo d’imposta 2023, deve essere collegata all’introduzione del nuovo concordato preventivo biennale, per il quale dallo stesso Decreto è stato stabilito il termine per l’adesione alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate al prossimo 15.10.2024, ossia in corrispondenza della presentazione delle dichiarazioni. È bene, tuttavia, osservare che la modifica del termine di presentazione delle dichiarazioni riguarda non soltanto i soggetti che possono aderire al concordato preventivo biennale (soggetti che applicano gli Isa ed i contribuenti forfetari), ma tutti i contribuenti, comprese, ad esempio, le imprese e le società che hanno un volume di ricavi superiore alla soglia stabilita per l’applicazione degli Isa.

In tale contesto, le modifiche inserite a regime ad opera del D.Lgs. 1/2024 non toccano i termini di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta antecedente ad un’operazione straordinaria, la cui caratteristica consiste nel fatto che tale periodo non chiude al 31.12. Le regole per la presentazione della dichiarazione del periodo antecedente a quello di efficacia giuridica dell’operazione sono contenute negli articoli 5 e 5-bis, D.P.R. 322/1998, che non sono state oggetto di variazione. Tuttavia, la modifica intervenuta con il D.Lgs. 13/2024 può impattare per individuare il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta “post” operazione straordinaria effettuata nel 2023, in quanto tale periodo chiude al 31.12.2023. Si prenda, ad esempio, la trasformazione di una società di persone in società di capitali deliberata con effetto 20.10.2023, nel qual caso:

  • la dichiarazione del periodo ante trasformazione (dall’1.1.2023 al 19.10.2023) deve essere presentata entro il 31.7.2024 (ultimo giorno del nono mese successivo a quello di efficacia dell’operazione, ai sensi dell’articolo 5-bis, D.P.R. 322/1998);
  • la dichiarazione del periodo d’imposta post trasformazione (dal 20.10.2023 al 31.12.2023) deve essere presentata entro il 15.10.2024 (quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 38, D.Lgs. 13/2024).

È, quindi, necessario porre attenzione alle operazioni straordinarie perfezionate nel corso del periodo d’imposta 2023, in quanto si rendono applicabili disposizioni normative differenti per individuare la scadenza dei modelli dichiarativi in relazione ai due periodi d’imposta che si formano nell’anno solare 2023. Per quello “ante” si applica la regola a regime prevista nel D.P.R. 322/1998, mentre per quello “post” si deve aver riguardo alle regole “speciali” previste per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2023 contenute nel D.Lgs. 13/2024.