16 Gennaio 2024

Gli adempimenti degli eredi del professionista deceduto

di Stefano Rossetti
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Quando un professionista decede, gli eredi sono chiamati a gestire gli adempimenti fiscali del de cuius, oltre ai propri, che si generano quale conseguenza del fenomeno successorio. Nello specifico, gli eredi devono:

  • dichiarare il reddito prodotto dal professionista deceduto nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data del decesso (e versare le eventuali imposte);
  • dichiarare il reddito imputato a loro stessi a seguito dell’incasso dei crediti vantanti dal de cuius all’atto del decesso (e versare le eventuali imposte).

In relazione al primo punto, gli eredi non figurano come contribuenti, ma devono, per conto del de cuius, presentare la dichiarazione fiscale.

In linea generale, il termine di presentazione della dichiarazione fiscale è rappresentato dal 30 novembre successivo alla chiusura del periodo d’imposta (30 settembre a decorrere dal periodo d’imposta 2024 come previsto dal Decreto attuativo L. 111/2023); tuttavia, se il contribuente decede dopo il 1° agosto i termini sono posticipati di 6 mesi.

Quindi, in caso di decesso compreso tra:

  • l’1.1.2022 e il 31.7.2023, la dichiarazione fiscale per il periodo d’imposta 2022 doveva essere presentata entro lo scorso 11.2023. Gli eredi, comunque, potranno spedire la dichiarazione nei 90 giorni successivi la scadenza (28.2.2024) senza che la stessa venga considerata omessa, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, D.P.R. 322/1998;
  • l’1.8.2023 e il 30.11.2023, la dichiarazione deve essere spedita entro il prossimo 5.2024.

Quanto sopra vale se l’invio avviene telematicamente.

Se, invece, la dichiarazione fosse presentata presso gli uffici postali, i termini sarebbero i seguenti:

  • termini ordinari tra il 2.5.2023 e 30.6.2023, se il decesso è avvenuto tra l’1.1.2022 e il 28.2.2023;
  • 12.2023 (termine prorogato di 6 mesi), se il decesso è avvenuto tra l’1.3.2023 e il 30.6.2023.

Per quanto attiene al secondo punto, invece, l’erede deve adempiere per conto proprio, infatti, nella generalità dei casi, all’atto del decesso, il professionista vanta dei crediti nei confronti dei propri clienti.

L’incasso di tali crediti genera, ai sensi dell’articolo 54, Tuir, reddito di lavoro autonomo e non perde tale qualifica nemmeno se i soggetti percettori sono gli eredi del de cuius. Tale posizione era già stata sostenuta dall’Amministrazione finanziaria in passato (nota n. 8/873/1980), secondo cui “con l’istituzione di erede un soggetto, per effetto della successione mortis causa, subentra nei rapporti giuridici patrimoniali del de cuius lasciandoli inalterati. Conseguentemente, anche se il reddito di lavoro autonomo prodotto dal de cuius viene a confluire tra i redditi che fanno capo all’erede, non varia, ai fini dell’IRPEF, il titolo – cioè il presupposto oggettivo – che ha originato il reddito stesso”. Posizione ribadita recentemente anche dalla risposta ad interpello n. 785/2021.

Inoltre, tali redditi sono assoggettati a tassazione separata da parte degli eredi, a meno che non venga esercitata l’opzione per la tassazione ordinaria, come disposto dall’articolo 7, comma 3, Tuir, secondo cui “in caso di morte dell’avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d’imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 18 [19 e 21, n.d.r.], salvo il disposto del comma 3 dell’articolo 16 [17, n.d.r.], anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti”.

Dal punto di vista procedurale, l’articolo 21, Tuir, in applicazione della disposizione di cui sopra, prevede che:

  • nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’articolo 7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l’imposta dovuta da ciascuno di essi è determinata applicando all’ammontare percepito, diminuito della quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l’aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all’anno in cui si è aperta la successione” (comma 2);
  • se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l’aliquota stabilita all’articolo 11 [12, n.d.r.] per il primo scaglione di reddito”.

Sotto il profilo operativo, gli eredi dovranno assoggettare a tassazione il reddito nel periodo d’imposta del percepimento e compilare il quadro RM del modello redditi PF.

Sempre nel quadro RM è possibile esercitare, se più conveniente, l’opzione per l’applicazione della tassazione ordinaria.

Per quanto riguarda gli aspetti Iva, come da ultimo ribadito dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 785/2021, gli eredi devono tenere aperta la partita Iva fino a che tutti i crediti non saranno incassati (momento impositivo ex articolo 6 D.P.R. 633/1972), ovvero anticipare la fatturazione.