27 Settembre 2014

Quale polizza assicurativa per il visto?

di Giovanni Valcarenghi
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Sull’edizione di ieri di Euroconference news è stato fornito
un primo commento alla circolare 28/E dell’Agenzia delle entrate, documento relativo al visto di conformità, che si contraddistingue per la
poca tempestività e, soprattutto, per la
scarsità di indicazioni operative sui controlli da effettuare. Interventi di questo tipo sono, a nostro giudizio, controproducenti, nel senso che era meglio l’assoluta mancanza di indicazioni, piuttosto che
un intervento a gamba tesa a pochi giorni dalla scadenza del termine, pensando soprattutto al fatto che la norma da cui deriva l’interpretazione ha una “anzianità” di 9 mesi.
Una questione va in ogni caso evidenziata, a nostro parere, anche per il fatto che risulta “inserita” nel
paragrafo di premessa della circolare e rischia di passare inosservata. In merito ai requisiti necessari per l’apposizione del visto, ed in particolar modo alla
iscrizione allo speciale registro telematico tenuto presso le DRE ed
alla prescritta copertura assicurativa, si afferma che
non è necessaria la presentazione di una nuova comunicazione … a condizione che la polizza …  già presentata all’Agenzia delle entrate non sia limitata a determinate dichiarazioni (ad esempio, visto di conformità ai fini IVA). In quest’ultimo caso la documentazione deve essere integrata con una polizza assicurativa che garantisca anche l’ulteriore attività di visto.
Viene evocata una
situazione che è tutt’altro che rara, per il sol fatto che l’unico visto di conformità materialmente utilizzato negli studi professionali sino al precedente anno era, appunto, quello valevole ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; pertanto, molte polizze, anche per comodità espositiva, si limitavano a richiamare quella specifica casistica.
Oltre all’aspetto della “abitudine”, dobbiamo anche rammentare che la
questione è stata
valutata con differente approccio dalla
DRE Lombardia lo scorso mese di luglio; infatti, in sede di risposta ai quesiti avanzati dal CoDiS si era affermato che: “
I riferimenti normativi relativi ai requisiti della polizza assicurativa rimangono invariati e sono rappresentati dall’art. 35 co. 1 lett. a) D.lgs. n. 241/1997 e dall’art.22 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164. Ulteriori chiarimenti sono inoltre contenuti nella Circolare n.57/E del 23 dicembre 2009, dove viene precisato che la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione in quanto i soggetti iscritti nell’elenco sono legittimati ad apporre il visto, ove previsto, su tutte le dichiarazioni fiscali. Essendo il rispetto delle caratteristiche richiamate già vincolante per l’inserimento dei professionisti nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità da parte dell’Agenzia delle Entrate, i professionisti iscritti nel citato elenco non devono procedere ad alcuna integrazione, modifica o emendamento della polizza assicurativa già presentata”.
Emerge, chiaramente, che
la mano destra non sa cosa stia facendo la mano sinistra, posto che:
  • la circolare 28/E esplicitamente afferma che, ove sulla polizza vi sia il riferimento al visto di conformità ai fini dell’IVA, è necessario provvedere ad una integrazione;
  • la DRE Lombardia, viceversa, riscontra che una tale situazione non potrebbe sussistere, in quanto chi è già inserito nell’elenco telematico è dotato di una polizza compatibile per l’apposizione di un qualsiasi visto, e non solo di quello ai fini IVA.
Quisquilie, si potrebbe dire evocando il mitico Totò, ma così non è; infatti,
mancando la copertura assicurativa (valevole ed in corso alla data di apposizione del visto),
la procedura potrebbe non essere considerata corretta, proprio in quanto manca uno dei requisiti fondamentali.
Chi si trovasse in questa situazione,
a nostro giudizio, dovrebbe:
  1. attendere a trasmettere le dichiarazioni vistate;
  2. provvedere alla integrazione della polizza con una semplice appendice di natura chiarificatrice – estensiva, in merito alle coperture contemplate;
  3. provvedere alla trasmissione a mezzo PEC allo specifico ufficio della DRE dell’integrazione al contratto, non oltre il 30 settembre prossimo;
  4. provvedere all’invio delle dichiarazioni vistate un secondo dopo l’invio della PEC alla DRE.
E se qualche
collega solerte e preciso avesse già trasmesso la dichiarazione vistata? Ci pare che possano presentarsi
due differenti soluzioni:
  1. ripercorrere le tappe sopra evidenziate e provvedere ad un invio di una dichiarazione correttiva nei termini che, a ben vedere, sarebbe esattamente identica alla precedente (si potrebbe variare la data dell’impegno a trasmettere);
  2. oppure, provvedere ad ottenere una appendice con data non successiva al momento dell’invio del precedente modello, provvedendo ad una tempestiva trasmissione della stessa appendice alla DRE, sperando che la medesima si “innesti” sulla propria posizione senza soluzione di continuità, proprio in quanto trattasi di documento avente una efficacia meramente esplicativa e non innovativa del contratto.

Tutto ciò accade perché viviamo in una Repubblica delle banane, ma nessuno sembra accorgersene!