12 Novembre 2020

Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – V° parte

di Francesca Dal Porto
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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 del D.Lgs. 147/2020, si è completato l’iter di approvazione del correttivo al Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza.

Le disposizioni del decreto correttivo entreranno in vigore il 1° settembre 2021, insieme al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di cui al D.Lgs. 14/2019).

Solo le disposizioni di cui agli articoli 37, commi 1 e 2, D.Lgs. 147/2020 (che intervengono sugli articoli 356 e 357 CCII, relative all’istituzione dell’albo dei soggetti incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di cui al codice) e di cui all’articolo 40 dello stesso D.Lgs. 147/2020 (che modifica le norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari, intervenendo sugli articoli 375 e ss. CCII) entreranno in vigore il prossimo 20.11.2020.

Il diverso termine è giustificato dal fatto che le ultime disposizioni citate sono già vigenti.

Nei precedenti contributi, sono già state passate in rassegna una serie di modifiche contenute nel correttivo, in materia di concordato preventivo, di procedure proprie del sovraindebitamento, di misure cautelari e protettive, di procedure di allerta, di meccanismi all’interno dell’Ocri e del collegio di esperti, di modalità di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ecc..

Il correttivo interviene anche sulla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli articoli 121 e ss. CCII.

Tra le modifiche, l’articolo 128 CCII è integrato con la specifica che la nomina dei difensori spetta al curatore.

In relazione, agli adempimenti del curatore di cui all’articolo 130 CCII, il correttivo interviene sul comma 4, prevedendo che alla relazione particolareggiata, che deve essere predisposta dal curatore entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, debbano essere allegati: il bilancio dell’ultimo esercizio formato ai sensi dell’articolo 198, comma 2, nonché il rendiconto di gestione di cui all’articolo 2487-bis cod. civ., evidenziando le rettifiche apportate.

L’intervento è strettamente collegato con le modifiche operate in relazione all’articolo 198 CCII.

L’articolo 198, in particolare, che prevedeva, al comma 2, l’onere per il curatore di redigere il bilancio dell’ultimo esercizio in caso di mancata presentazione nel termine stabilito, è stato rettificato con la previsione secondo la quale il debitore deve presentare il bilancio dell’ultimo esercizio entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore.

Di fatto, il curatore è stato sollevato da un adempimento difficile e insidioso, non potendo sempre contare sulla documentazione contabile necessaria per predisporre l’ultimo bilancio di esercizio ante procedura.

Adesso l’impegno del curatore è solo sussidiario rispetto a quello del debitore.

L’articolo 166 CCII ha subito una modifica interessante al comma 3 lettera b): in particolare, non saranno più soggette all’azione revocatoria, le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera durevole (il termine “consistente” è stato soppresso) l’esposizione del debitore nei confronti della banca.

La modifica si è resa necessaria alla luce di una serie di incertezze interpretative proprio con riferimento al requisito della “consistenza”, discrezionale e relativo.

Nella relazione al correttivo si legge che l’eliminazione del requisito della “consistenza”, ai fini della valutazione di revocabilità di una rimessa bancaria, non pregiudica comunque l’operatività della disposizione. Infatti, l’esigenza di sottrarre a revocatoria operazioni che non abbiano realmente depauperato il patrimonio del debitore né leso la par condicio creditorum è soddisfatta dal limite stabilito dall’articolo 171, comma 3, CCII, oltreché dal requisito della “durevolezza”.

All’articolo 170 CCII è stato inserito il comma 2 che prevede che, quando alla domanda di accesso a una procedura concorsuale segue l’apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 CCII decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.

L’articolo 200 CCII è stato rettificato prevedendo che il curatore, nell’avviso ai creditori e agli altri interessati, debba comunicare anche la possibilità che sia chiesta l’assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell’articolo 232, comma 4, CCII.

L’articolo 205 CCII, relativo alla comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo, nella nuova versione, prevede che la comunicazione contenga anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali, al fine di disincentivare la proposizione di impugnazione dello stato passivo, quando è già chiaro che l’attivo derivante dalla liquidazione non consente un utile riparto, a favore di determinati creditori.

Nell’articolo 211 CCII, relativo all’esercizio dell’impresa del debitore, è stata soppressa, al comma 2, l’espressione che richiedeva, per l’autorizzazione a proseguire l’esercizio dell’impresa, il requisito che dall’interruzione ne potesse derivare un grave danno.

Nella relazione al correttivo è spiegata la ratio sottesa alla modifica: nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa soggetta a liquidazione giudiziale è la regola, avendo come unico parametro quello di garantire al ceto creditorio di ottenere il massimo soddisfacimento.

L’articolo 216 CCII, relativo alle modalità della liquidazione, al comma 2 è stato rettificato dettando tutta una serie di modifiche inerenti al provvedimento con cui il giudice ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore.

Il provvedimento è attuato dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l’osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario, se questi non lo esenta.

Per l’attuazione dell’ordine di liberazione, il giudice delegato può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68 c.p.c..

Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza.

Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Al comma 6 dell’articolo 216 CCII, è precisato che gli interessati a presentare una offerta d’acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato.

L’esame dei beni, inoltre, deve svolgersi con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.