24 Ottobre 2023

L’imposta di registro sul decreto di omologazione del concordato fallimentare con assunzione

di Francesca Benini
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La scheda di FISCOPRATICO

La C.G.T. del Veneto, con la sentenza n. 3077/05/2023, si è recentemente pronunciata in merito al corretto regime fiscale, ai fini dell’imposta di registro, da applicare al c.d. “decreto di omologazione del concordato fallimentare con assunzione”, ossia al decreto con il quale un terzo, nell’ambito di un concordato fallimentare, assume le passività fallimentari e, per contro, riceve, quale corrispettivo, l’attivo fallimentare.

In particolare, i giudici di secondo grado si sono espressi in merito all’assoggettamento del citato decreto ad imposta di registro in misura fissa, ovvero in misura proporzionale. Sulla tematica si è espressa in passato l’Agenzia delle entrate che, con la circolare n. 27/E/2012, ha affermato il principio secondo cui il decreto di omologa del concordato fallimentare con assunzione debba “essere assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale, in base a quanto stabilito dall’articolo 8, lettera a), Tariffa, Parte Prima, del TUR che prevede l’applicazione delle <<stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti>>”.

Tale affermazione si basa sul principale e fondamentale motivo che, a detta dell’Agenzia delle entrate, il decreto di omologa del concordato fallimentare con assunzione rientrerebbe nella categoria degli atti giudiziali recanti trasferimenti della proprietà.

Secondo l’ufficio, infatti, “il concordato fallimentare con terzo assuntore, disciplinato dall’articolo 124 della legge fallimentare si caratterizza in via generale per la circostanza che l’assuntore si obbliga a soddisfare i crediti concorsuali nella misura pattuita, in base allo schema civilistico dell’accollo (articolo 1273 del codice civile) dietro corrispettivo della cessione delle attività fallimentari”.

Resta fermo, secondo la tesi dell’Agenzia delle entrate, che tali atti non debbano essere assoggettati all’imposta proporzionale, solamente nel caso in cui abbiano ad oggetto operazioni incluse nell’ambito dell’Iva, nel qual caso l’imposta di registro deve essere applicata in misura fissa, in virtù del principio di alternatività Iva/registro di cui all’articolo 40, D.P.R. 131/1986.

L’Agenzia delle entrate ha, pertanto, sempre ritenuto che il trattamento impositivo del decreto di omologa del concordato fallimentare non sia equiparabile a quello del concordato con cessione di beni o a quello con garanzia, ossia a quei decreti che scontano l’imposizione in misura fissa a norma della lettera g) dell’articolo 8, Parte Prima, della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1981.

Tale trattamento impositivo, secondo l’Amministrazione finanziaria, dovrebbe essere applicato a prescindere da una analisi specifica del contenuto del singolo atto da tassare.

La tesi dell’Agenzia delle entrate è stata (correttamente) disattesa da parte della C.G.T. del Veneto, con la richiamata sentenza n. 3077/05/2023. In particolare, i giudici veneti hanno affermato che, diversamente da quanto statuito dall’Amministrazione finanziaria, l’imposta di registro in misura proporzionale deve essere applicata solo ed esclusivamente nel caso in cui il decreto di omologazione del concordato fallimentare con assunzione produca effetti immediatamente traslativi.

Tale imposta non può essere applicata in misura indiscriminata, ma deve essere analizzato nel dettaglio ciascun singolo caso. Secondo i giudici veneti, infatti, in assenza di effetti traslativi, il provvedimento giudiziario deve scontare l’imposta di registro in misura fissa.

Ebbene, alla luce di quanto sopra, i giudici veneti hanno osservato che, nel caso oggetto di esame, l’effetto traslativo del decreto si sarebbe prodotto “con successivo decreto di trasferimento del G.D. che provvederà anche in ordine alla cancellazione dei pregiudizi gravanti sui beni oggetto di trasferimento”.

Secondo i giudici tributari, in virtù di tale previsione, il decreto di omologazione non avrebbe prodotto alcun effetto traslativo dei beni del fallito in capo al terzo assuntore; ciò in quanto tale effetto sarebbe stato differito e sospeso fini all’adozione da parte del Giudice delegato di un apposito e successivo decreto di trasferimento.

In assenza di effetti traslativi del decreto, i giudici veneti hanno correttamente ritenuto che il decreto di omologa oggetto di esame dovesse essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa.