9 Novembre 2020

Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – IV° parte

di Francesca Dal Porto
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La scheda di FISCOPRATICO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 il D.Lgs. 147/2020, che introduce le disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Tra i principali contenuti del decreto correttivo, alcuni riguardano anche le norme dettate in materia di concordato preventivo.

Con il precedente contributo sono state passate in rassegna le novità inerenti alle procedure previste per il sovraindebitamento, e tra queste anche quelle relative al concordato minore; ci si sofferma adesso sulla regolamentazione del concordato preventivo (articoli 84120 CCII).

Il correttivo interviene sull’articolo 84 CCII che è una delle norme più innovative all’interno del Codice della Crisi: con il nuovo codice, infatti, l’ipotesi della continuazione dell’attività di impresa diventa centrale nel concordato preventivo. Per questo motivo, con il correttivo, si è sentita l’esigenza di intervenire sulle definizioni di “continuità aziendale” e di “prevalenza”, per fare maggiore chiarezza sui punti più controversi.

In particolare, con la riformulazione del comma 2 dell’articolo 84 CCII, il correttivo specifica che l’ipotesi di continuità indiretta si può realizzare:

  • in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell’azienda in una o più società (anche di nuova costituzione);
  • ovvero in forza di affitto di azienda, anche stipulato anteriormente al deposito del ricorso, purché in funzione della presentazione della proposta.

È ora chiaro, con la nuova formulazione, che solo il contratto di affitto di azienda, in ipotesi di concordato preventivo con continuità indiretta, può essere stipulato anteriormente al deposito del ricorso, dovendo invece gli altri negozi (cessione, usufrutto, conferimento) essere stipulati in esecuzione del piano.

Anche il comma 3 dell’articolo 84 CCII è stato interessato da una rettifica: è stata esclusa la possibilità che la cessione del magazzino possa essere considerata ai fini della valutazione del requisito che vuole che, nel concordato in continuità aziendale, i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta.

Nell’articolo 87 CCII, che descrive i contenuti del piano di concordato, è previsto l’inserimento di un inciso nel primo comma che chiede al debitore di presentare, nel caso di concordato in continuità aziendale, anche il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

In relazione agli effetti della presentazione della domanda di concordato, il correttivo interviene sull’articolo 94 CCII, commi 3 e 6, prevedendo il coinvolgimento del commissario giudiziale in due circostanze:

  • nel caso in cui il giudice sia chiamato ad autorizzare atti di straordinaria amministrazione prima dell’omologazione del concordato preventivo;
  • nel caso in cui il Tribunale debba autorizzare, in caso di urgenza, una serie di atti (alienazione, affitto di azienda, ecc.) senza far luogo a pubblicità e a procedure competitive.

L’articolo 97 CCII, relativo ai contratti pendenti, è stato integralmente riscritto con il correttivo.

Al comma 1, è stata inserita la disposizione che prevede l’inefficacia di eventuali patti che autorizzino il recesso o consentano lo scioglimento di contratti pendenti, al momento del deposito della domanda di accesso al concordato.

Al comma 6, è stata aggiunta la precisazione secondo la quale, nel caso di sospensione o scioglimento del contratto, tra la data di notificazione dell’istanza di sospensione o scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo, la controparte non può esigere dal debitore la prestazione dovuta né invocare la risoluzione di diritto del contratto, per mancato adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di concordato.

Il correttivo prevede un ulteriore comma all’articolo 97 CCII, il comma 14, in materia di contratti di finanziamento bancario cosiddetti “autoliquidanti”. Si tratta dei rapporti nei quali una parte cede in varie forme propri crediti non ancora scaduti a un intermediario, a fonte di un finanziamento erogato. Si pensi, ad esempio, alle operazioni di anticipo su fatture, anticipazioni al salvo buon fine, sconto di portafoglio commerciale, ecc.

La disposizione introdotta con il correttivo, al fine di sanare una serie di contrasti interpretativi, prevede in modo espresso che anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata, costituisca prestazione principale ai sensi del comma 1 dell’articolo 97 CCII.

Ciò significa che l’erogazione dell’anticipazione da parte del soggetto finanziatore non esaurisce le obbligazioni a suo carico e che, tra queste, vi è anche quella di procedere alla riscossione dei crediti del finanziato; fino a quando l’attività di riscossione non è ultimata, il contratto deve considerarsi pendente.

Il nuovo comma disciplina anche gli effetti dello scioglimento di tale tipologia di contratto, ove autorizzato dal Tribunale: il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate, nel periodo compreso tra i 120 giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso alla procedura e la notificazione del provvedimento che ha autorizzato lo scioglimento.

Il limite temporale stabilito è frutto di una serie di interessi ed esigenze contrapposte: da un lato si vuole garantire al finanziatore la possibilità di recuperare e trattenere somme corrisposte da terzi (pregiudicando gli altri creditori) a fronte di anticipazioni effettuate, ma l’intervallo temporale cui tali anticipazioni si riferiscono non deve retroagire oltre alla data indicata, che rappresenta i tempi normali di adempimento di tale tipologia contrattuale.

In merito alla relazione del commissario giudiziale prevista dall’articolo 105 CCII, il correttivo interviene precisando che la stessa deve essere trasmessa anche al PM. È pacifico, infatti, l’interesse di tale organo a conoscere gli esiti delle verifiche svolte dal commissario giudiziale, in particolare in relazione alle cause del dissesto e sulla condotta del debitore.

All’articolo 119 CCII in materia di risoluzione del concordato, infine, il correttivo introduce il comma 7 che prevede espressamente che il Tribunale dichiari aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura della procedura.