4 Ottobre 2023

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel CCII

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019, disciplina agli articoli 57 e ss. gli accordi di ristrutturazione dei debiti che, nell’attuale scenario normativo, rappresentano un efficace strumento per l’impresa avente un’esposizione debitoria nei confronti di un limitato numero di creditori.

Nello specifico, gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono essere:

  • ordinari, di cui all’articolo 57 CCII, se prevedono il raggiungimento di accordi con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti;
  • agevolati, di cui all’articolo 60 CCII, nel caso in cui la predetta percentuale si riduca al 30% e non vengano contestualmente richieste misure protettive, con la previsione dell’integrale pagamento immediato dei creditori estranei agli accordi;
  • ad efficacia estesa, di cui all’articolo 61 CCII, qualora i creditori vengano raggruppati in categorie omogenee (fornitori, banche, enti, ecc..) e sia prevista la possibilità che gli effetti degli accordi si estendano anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria individuata, tenuto conto dell’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici. All’interno di ogni categoria, gli accordi sono raggiunti con creditori rappresentanti almeno il 75% dei crediti, con l’obbligo per il restante 25% di accettarli.

Nell’ambito del novellato contesto del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, notevole interesse ha destato la domanda di omologa depositata da una nota società calcistica nel dicembre 2022, a cui ha fatto seguito la sentenza del 9.6.2023, con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha convalidato il piano di ristrutturazione della squadra di calcio.

Più nel dettaglio, il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria ha omologato, nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui agli articoli 57 e ss. CCII e degli accordi su crediti fiscali e contributivi, di cui all’articolo 63 CCII:

  1. il pagamento dei creditori aderenti con accollo del debito da parte di terzo soggetto in qualità di assuntore;
  2. la transazione dei crediti tributari e contributivi, con un riconoscimento pari al 5% del debito;
  3. il pagamento dei creditori non aderenti entro 120 giorni dall’omologa;
  4. un piano economico finanziario volto al riequilibrio patrimoniale e finanziario della società calcistica.

In relazione al nominato piano, le strategie poste in essere dalla società per garantire la continuità si basavano sulla riduzione dei costi del personale dipendente, sull’incremento dei ricavi da sponsorizzazione e da vendita tagliandi, nonché sul contributo finanziario che il socio di maggioranza si era impegnato ad erogare in favore della società ricorrente, il tutto con la previsione di generare un elevato cash flow entro il primo semestre del 2024.

In tale frangente, il Tribunale ha valutato la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, alla luce della relazione dell’attestatore, ha verificato che gli enti fiscali e previdenziali, sulla base dell’accordo, avrebbero potuto essere soddisfatti in misura non inferiore – e, anzi, certamente superiore – rispetto all’alternativa liquidatoria. I Giudici calabresi hanno, oltretutto, rilevato che la maggiore convenienza sarebbe discesa dal fatto che, in caso di mancata omologazione – secondo l’alternativa della liquidazione – non vi sarebbero stati gli apporti di finanza esterna del socio che ha procurato rilevanti garanzie a copertura delle obbligazioni dell’accordo.

A tal proposito, non può sottacersi che la stessa continuità aziendale è da considerarsi un sicuro elemento di ulteriore di convenienza per l’Erario, poiché consente la creazione di nuova ricchezza e l’insorgenza di future imposizioni, evitando il sostenimento di oneri sociali che inevitabilmente si genererebbero nel caso della cessazione di un’attività d’impresa. Per tale ragione, la continuità aziendale è un obiettivo cui ambire, ogni qualvolta l’impresa si mostri, come accaduto nel caso di specie, capace di tornare a produrre utili in un tempo prospetticamente ristretto.