8 Settembre 2014

Garanzie a società partecipate e limiti dell’oggetto sociale

di Fabio Landuzzi
Scarica in PDF

La sentenza n. 09475 del 30 aprile 2014 della Corte di Cassazione affronta un argomento interessante, ovvero la legittimità di un atto compiuto da società che si sostanzia nella concessione di una garanzia fideiussoria a favore di una società dalla stessa partecipata, rispetto al limite rappresentato dall’oggetto sociale della società garante, da valutare peraltro anche in considerazione delle disposizioni contenute all’articolo 2361 del Codice civile.

Il caso specifico che forma oggetto della sentenza citata aveva tratto origine da una controversia sorta fra una banca ed una compagnia di assicurazioni, laddove quest’ultima, chiamata a rispondere dalla prima delle obbligazioni non adempiute da parte di una società a cui aveva prestato una garanzia fideiussoria, aveva fra le altre cose eccepito l’invalidità della garanzia stessa in quanto sarebbe stata estranea al proprio oggetto sociale, e quindi inefficace. Una tesi che, in prima battuta, aveva trovato consenso presso il Tribunale per poi essere riformata in sede di appello.

Al di là del caso specifico, caratterizzato peraltro dal fatto che colui che eccepisce l’invalidità della garanzia per estraneità rispetto all’oggetto sociale è lo stesso soggetto garante (o meglio, l’avente causa del garante originario per effetto di una precedente fusione societaria), le motivazioni addotte dalla Cassazione possono avere un interesse di carattere generale nell’ambito della disamina della legittimità degli atti di gestione rispetto alla loro connessione all’oggetto sociale dell’impresa.

Due in particolare sono le argomentazioni esposte nella parte motiva della sentenza e che hanno indotto la Cassazione a confermare il giudizio di appello e quindi la legittimità della garanzia concessa.

La prima, è la constatazione che il rilascio di garanzie a favore delle proprie partecipate rientrava fra le operazioni strumentali utili o necessarie al conseguimento dell’oggetto sociale della società come era espressamente previsto nel testo dello statuto societario.

La seconda, e più interessante in termini generali, è riferita all’affermazione del principio secondo cui al fine di valutare la pertinenza di un atto all’oggetto sociale vale assumere a riferimento il nesso di strumentalità, anche indiretta, fra i due; a tale riguardo, non ha rilievo solo il fatto che l’atto in questione sia di un tipo menzionato nel testo descrittivo dell’oggetto sociale così come questo viene riportato nello statuto della società fra le operazioni strumentali, bensì assume rilevanza anche l’interesse della società stessa a salvaguardare la partecipazione medesima, e quindi in via indiretta il patrimonio della partecipante e del gruppo a cui le società appartengono. La fideiussione rilasciata a favore della controllata risulta quindi legittima in questa ottica, in quanto diretta a garantire stabilità e conservazione al valore del patrimonio sociale dell’impresa, inteso nel senso ampio e quindi inclusivo degli investimenti compiuti nelle partecipate.