9 Settembre 2014

Settembre: tempo di RW e di ravvedimento per il 2012

di Ennio VialVita Pozzi
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Il 30 settembre scade il termine per l’invio del Modello Unico 2014 persone fisiche e con esso anche il termine per ravvedere l’Unico dell’anno scorso relativo ai redditi del 2012. Se c’era qualcosa da sistemare in merito a talune tipologie reddituali non dichiarate nel 2012, il contribuente avrà già provveduto prima delle ferie in modo da pagare quanto dovuto assieme al saldo per il 2013.

Settembre è invece il momento in cui si sistema il vecchio quadro RW.

Tra le novità introdotte dalla L. 97/2013 vi è anche la previsione della sanzione in misura fissa per i quadri RW presentati entro i 90 giorni successivi al 30 settembre. Questa novità va accolta con estremo favore in quanto stempera lo stress da scadenza, ma si deve prestare la massima attenzione al fatto che stiamo parlando solo del periodo di imposta 2013.

Per l’anno 2012 i giochi si chiudono, come già evidenziato, il prossimo 30 settembre.

Ebbene, cerchiamo di dare alcune linee guida per gestire questo ravvedimento. I punti fermi che emergono dalla C.M. n. 38/E del 23 dicembre 2013 sono:

  • per il principio del favor rei le sanzioni applicabili sono quelle nuove ridotte, ossia la sanzione dal 3% al 15% per gli investimenti non paradisiaci e quella dal 6% al 30% per gli investimenti paradisiaci;
  • sempre per il principio del favor rei non sono sanzionabili i flussi.

Da ciò consegue che la sanzione relativa al ravvedimento operoso ammonta a un ottavo del 3% o del 6%, oltre ovviamente ad un ottavo della sanzione in misura fissa se non vi sono maggiori redditi da dichiarare.

Il ravvedimento si effettuerà, pertanto, pagando lo 0,375% o lo 0,75% dello stock al 31 dicembre 2012. In effetti, il quadro RW presente in unico 2013 per il 2012 è ancora quello vecchio per cui si dovrà valutare non l’investimento giorno per giorno ma solo quello al 31 dicembre 2012. Anche in merito al valore si potrebbe discutere se siano applicabili le nuove regole o le vecchie. La circolare 38 sul punto è silente.

Chi applica le vecchie per certo non sbaglia ma si potrebbe anche sostenere che è nel giusto chi applica le nuove, in considerazione del fatto che, nonostante le indicazioni fornite dall’Amministrazione con la C.M. 45/E/2010, le regole di determinazione del valore non erano in passato definite normativamente, come accade invece da unico 2014 dove si deve generalmente fare riferimento ai valori IVIE e IVAFE.

Per certo, in base al principio del favor rei non ci preoccuperemo di ravvedere una eventuale mancata compilazione della sezione dei flussi.

Da non dimenticare poi di ravvedere anche la sanzione aggiuntiva in misura fissa di 258 euro.

Al quadro RW si associano ovviamene l’IVIE e l’IVAFE che nel vecchio modello trovavano collocazione nel quadro RM.

La mancata compilazione del quadro RW, infatti, si accompagna spesso al mancato versamento di IVIE o IVAFE. Qui va ricordata la Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 dove è stato chiarito che non si applicano le sanzioni previste per gli omessi versamenti diretti nel caso in cui non sia stato eseguito, in tutto o in parte, il versamento delle imposte originariamente dovute per il periodo di imposta 2011 sulla base della normativa previgente.

Quindi, il primo anno effettivo in cui la patrimoniale è dovuta è il 2012 e siamo in tempo per ravvederlo.

L’art. 19 D.L. 201/2011 prevede che per l’IVIE (comma 17) e l’IVAFE (comma 22) il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

Questo significa che la mancata dichiarazione della base imponibile della patrimoniale non è sanabile ravvedendo la sanzione dell’omesso versamento (30%) ma quella dell’infedele dichiarazione (ossia il 100% dell’imposta).

Il comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 471/1997 stabilisce che se le violazioni di omessa o infedele dichiarazione riguardano redditi prodotti all’estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.

Il caso classico è la sanzione che si applica su un canone di locazione non dichiarato relativo ad un immobile estero. In questo caso la sanzione base è il 133% della maggiore imposta per cui il ravvedimento viene effettuato pagando un ottavo ossia il 16,67%.

Ad avviso di chi scrive andrebbe chiarito se tale maggiorazione riguarda anche l’IVIE e l’IVAFE.