15 Luglio 2016

Esenzione IMU di terreni agricoli in caso di fusione comunale

di Alessandro Bonuzzi
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La circolare del Ministero delle finanze n. 4/DF di ieri fornisce chiarimenti in merito all’esenzione dall’IMU prevista dalla Legge di Stabilità 2016 per i terreni agricoli ricadenti nei comuni che per effetto di una fusione, anche per incorporazione, non risultano nell’elenco allegato alla circolare n. 9/1993.

In effetti, il documento ministeriale fa riferimento in modo specifico al primo periodo del comma 13 dell’articolo 1 L. 208/2015, secondo cui “A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”.

Preliminarmente, viene evidenziato che l’elenco allegato alla circolare n. 9/1993, che individua appunto i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina esenti dall’imposta, contiene, suddivisi per provincia, comuni annotati e comuni non annotati.

L’esonero opera su tutto il territorio comunale per i comuni in corrispondenza dei quali non è riportata alcuna annotazione. Diversamente, ove è riportata l’annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla “PD”, significa che l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale.

Pertanto, il beneficio non si applica indiscriminatamente per i tutti i terreni agricoli dei comuni indicati nell’allegato della circolare, ma solo per quelli ubicati in comuni non annotati o ubicati nelle zone agevolate dei comuni annotati.

Può accadere, però, che venga attuato un processo di riorganizzazione del territorio che prevede la fusione di comuni. Al riguardo, la risoluzione in commento precisa che si deve distinguere tra fusione tradizionale e fusione per incorporazione.

La prima produce l’estinzione giuridica dei comuni interessati dal processo aggregativo e la costituzione di un nuovo comune. La fusione per incorporazione comporta, invece, la continuità giuridica del comune incorporante.

La distinzione comunque non rileva ai fini dell’esenzione dall’IMU. Infatti, per verificare l’applicazione del beneficio, occorre prendere in considerazione l’ubicazione dei terreni e controllare se questi rientrano o meno nelle zone agevolate secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 9/1993, indipendentemente dalla circostanza che i comuni originari si siano fusi in un comune anche di nuova denominazione e, quindi, non presente nella circolare.

Pertanto, rileva non tanto il nome del comune bensì la porzione di territorio.

Alla luce di tale criterio, il Ministero ritiene che in caso di fusione di:

  • due comuni totalmente esenti, i terreni ubicati nel nuovo comune sono totalmente esenti”;
  • un comune esente con uno non esente, in quanto non incluso nell’elenco allegato alla circolare n. 9/1993, beneficiano dell’agevolazione solo i terreni che erano ubicati nel territorio del comune esente prima della fusione”;
  • un comune esente con uno parzialmente esente, godono dell’esenzione ai fini IMU solo i terreni ubicati nel territorio del comune precedentemente esente e quelli che risultavano esenti nel comune che prima della fusione era parzialmente delimitato”;
  • due comuni parzialmente esenti, i terreni per i quali si ha diritto all’esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tale fine delimitati dei comuni che hanno dato origine al nuovo comune”.