14 Luglio 2016

Rendiconto economico e patrimoniale per la stabile organizzazione

di Fabio Landuzzi
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Le modifiche introdotte con l’articolo 7 del D.Lgs. 147/2015 (“Decreto internazionalizzazione”) alla determinazione del reddito prodotto in Italia dalle società e dagli enti commerciali residenti all’estero hanno un impatto rilevante anche in relazione ai propedeutici adempimenti contabili a cui sono tenute le stabili organizzazioni esistenti in Italia e costituenti branch di imprese estere che svolgono, appunto, attività commerciale produttiva di reddito d’impresa nel territorio dello Stato italiano.

Il nuovo testo del comma 1 dell’articolo 152 del Tuir dispone che “il reddito della stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili” aggiungendo poi che tale reddito viene determinato “sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche”.

Dunque, la rilevazione dei fatti di gestione attribuibili alla stabile organizzazione avviene, secondo la novellata disciplina, sulla base di un apposito rendiconto sia economico che patrimoniale; non è invece previsto, in un’ottica di semplificazione, il rendiconto finanziario.

Il Legislatore ha poi indicato che questo rendiconto contabile venga predisposto secondo i Principi contabili previsti per i soggetti residenti “aventi le medesime caratteristiche”.

Al riguardo, si osserva dapprima che una prima semplificazione viene prevista, come eccezione, nel caso delle società estere che hanno emesso strumenti finanziari diffusi o comunque ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di un qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea, in modo da evitare che detti soggetti che nei loro Paesi non sono tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali Ias / Ifrs, lo debbano essere ai soli fini della rendicontazione contabile dei fatti di gestione della loro branch italiana; quindi, in forza di questa eccezione, essi potranno predisporre il rendiconto economico e patrimoniale della stabile organizzazione applicando gli ordinari Principi contabili italiani.

Al di fuori di questa circostanza particolare, per la generalità dei casi, si pone invece il tema di individuare correttamente quale sia il soggetto avente le “medesime caratteristiche” a cui dover fare riferimento per definire le modalità corrette di rendicontazione contabile. Infatti, potrebbe trattarsi della casa madre estera – rispetto a cui, quindi, dovrebbe individuarsi un equivalente ente commerciale di diritto italiano -, deponendo in questo senso il contenuto sopra citato della Relazione di accompagnamento al Decreto internazionalizzazione ed anche la circostanza che, sotto il profilo giuridico, l’entità legale è la società estera mentre la stabile organizzazione non è altro che una sua unità operativa esistente in Italia; d’altra parte, però, il soggetto a cui riferirsi potrebbe essere anche la stessa branch italiana del soggetto estero.

Assumendo che si tratti di una comparazione che, nella maggior parte dei casi, condurrà ad assumere come riferimento i Principi contabili italiani applicabili alla redazione del bilancio d’esercizio delle società di capitali, i fatti di gestione della stabile organizzazione confluiranno quindi in una situazione patrimoniale ed in un conto economico predisposto secondo detti Principi; trattandosi di “rendiconto”, come premesso, non dovrebbe necessariamente essere richiesta la predisposizione di una Nota integrativa e tantomeno di una Relazione sulla gestione, in quanto l’utilizzo dei Principi contabili viene richiamato dal Legislatore ai soli fini della fissazione dei canoni tecnici che sovraintendono la determinazione del reddito d’impresa nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione da parte della stabile organizzazione, mentre nessun richiamo viene compiuto alle disposizioni del codice civile in tema di bilancio d’esercizio.