13 Febbraio 2024

Esenti Imu gli immobili gravati da un vincolo perpetuo di destinazione a uso pubblico

di Francesca Benini
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La scheda di FISCOPRATICO

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Treviso, con la sentenza n. 32/2024 dello scorso 16.1.2024, si è pronunciata in merito al trattamento Imu di alcuni immobili gravati da un vincolo perpetuo di destinazione a uso pubblico, costituito in favore di un Comune.

In particolare, la questione, oggetto della citata sentenza, verteva sulla facoltà di un contribuente di beneficiare del regime di esenzione Imu, in relazione a parcheggi pubblici che sorgevano in prossimità di un complesso edificio destinato a multisala cinematografica.

Il vincolo gravante sui citati immobili prevedeva che gli stessi parcheggi potessero essere fruiti gratuitamente da parte della collettività, senza alcuna limitazione, neanche di orario.

Tale vincolo era stato costituito in favore del Comune a titolo gratuito, per motivi strettamente attinenti al rilascio del permesso a costruire della multisala cinematografica (e non per ragioni di mera liberalità).

Ebbene, alla luce di quanto sopra, i Giudici trevigiani, con la sentenza in commento, hanno statuito che le suddette unità immobiliari dovessero essere considerate esenti ai fini Imu, dal momento che erano gravate da un vincolo perpetuo di destinazione a uso pubblico.

Tale vincolo, secondo i Giudici di primo grado, aveva carattere espropriativo, in quanto escludeva la possibilità per il contribuente di trarre qualsiasi tipo di vantaggio economico dalla titolarità delle unità immobiliari in questione.

Il contribuente, infatti, pur rimanendo formalmente titolare del diritto di proprietà degli immobili, nella sostanza, era titolare di un diritto apparente e svuotato di ogni contenuto, così da poterlo qualificare alla stregua di una “nuda proprietà”.

Secondo i Giudici trevigiani, il vero contenuto del diritto reale (a prescindere dalla sua qualificazione formale) era quello secondo il quale i beni immobili erano legati ad una destinazione pubblica perpetua che non poteva subire alcun mutamento di sorta.

Ne consegue che, il contribuente, a causa di tale vincolo “espropriativo”, poteva essere considerato solo apparentemente il “soggetto possessore” dei fabbricati oggetto di esame.

In assenza del requisito del possesso previsto dall’articolo 1, comma 743, L. 160/2019, i Giudici trevigiani hanno correttamente ritenuto che nessuna imposta a titolo di Imu potesse essere pretesa dal Comune in relazione agli immobili oggetto di esame.

In ogni caso, i Giudici trevigiani hanno ritenuto che gli immobili in questione, ai sensi dell’articolo 1, comma 759, L. 160/2019, dovessero essere considerati esenti Imu dal momento che, pur essendo classificati nella categoria C/6, presentavano le caratteristiche degli immobili classificabili nella categoria catastale “E”, ossia nella categoria dei fabbricati che, “per la singolarità delle loro caratteristiche”, richiedono che la rendita catastale sia determinata per “stima diretta” e non sulla base della tariffa.

Come noto, il Legislatore, con l’articolo 2, commi da 40 a 44, L. 262/2006, ha previsto che, nella categoria catastale “E” possano essere ricompresi gli immobili diversi da quelli destinati ad uso commerciale, industriale ed ufficio privato, ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

Tale norma, quindi, mentre riconosce la categoria E, ne esclude l’applicabilità a beni identificati con specifiche caratteristiche facenti parte di un più vasto complesso immobiliare. I suddetti beni, che non possono essere accatastati nella categoria catastale “E”, devono avere autonomia funzionale e reddituale.

L’Agenzia del Territorio, in attuazione della suddetta disposizione normativa, con il provvedimento del 2.1.2007, ha espressamente chiarito che possono essere censiti in categoria “E” solo ed esclusivamente gli immobili utilizzati per l’erogazione di un servizio pubblico.

Ebbene, alla luce di quanto illustrato, i Giudici trevigiani hanno ritenuto che le unità immobiliari in esame presentassero tutte le caratteristiche per essere classificate nella categoria catastale E e, quindi, che potessero beneficiare del regime di esenzione Imu.

Tali unità, infatti, come detto, erano state destinate a parcheggi pubblici che potevano essere fruiti gratuitamente da parte della collettività.

Le stesse, pertanto, conformemente a quanto statuito dall’articolo 2, commi da 40 a 44, L. 262/2006, erano state destinate a usi diversi da quelli commerciali, industriali ed uffici privati.

Il vincolo perpetuo sulle unità immobiliari era stato costituito per rispondere ad esigenze di carattere pubblico, ossia per consentire al Comune di tutelare un preciso interesse della collettività.

Tali unità, pertanto, dovevano essere qualificate come “beni di interesse pubblico”, in quanto destinate funzionalmente alla collettività indistinta che può fruirne illimitatamente e incondizionatamente.

I suddetti fabbricati, pertanto, secondo i Giudici trevigiani, essendo destinati ad essere utilizzati in modo perpetuo per l’erogazione di un servizio pubblico, non potevano essere assoggettati ad Imu.