7 Giugno 2023

Le esenzioni Imu per l’anno 2023

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

La Legge di bilancio per il 2023 ha introdotto, nell’ipotesi di immobili occupati, una nuova condizione di esenzione dal versamento dell’Imu.

In particolare, la lettera g-bis), inserita dall’articolo 1, comma 81, L. 197/2022, all’interno dell’articolo 1, comma 759, L. 160/2019, annovera tra i casi di esenzione dall’imposta municipale propria “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”.

La denuncia deve, pertanto, essere stata presentata in relazione ai reati di:

  • violazione del domicilio;
  • invasione di terreni o edifici.

In alternativa alla denuncia presentata, il contribuente potrebbe anche aver iniziato l’azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato, quale soggetto attivo Imu, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

La disposizione in commento è stata introdotta anche a seguito della sentenza della Commissione tributaria regionale per la Toscana, n. 67/1/2022, la quale ha evidenziato che “il titolare di un immobile occupato non trae nessun utile dal suo diritto di proprietà né quello di un godimento diretto del bene, né di un godimento mediato attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo ed è anzi costretto a subire un deterioramento del bene con conseguente diminuzione patrimoniale”.

Si evidenzia che sono, inoltre, esenti dal pagamento dell’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, all’interno del proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati destinati ad usi culturali;
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati nel Trattato tra la Sante Sede e l’Italia;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • gli immobili, posseduti e utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, nonché dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali e sportive, nonché le attività di religione o di culto.