28 Giugno 2023

Crediti energetici 2022 e remissione in bonis per l’omessa comunicazione

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’arco del 2022 sono stati introdotti diversi crediti d’imposta destinati a compensare i rincari dell’energia e del gas causati dal conflitto bellico, ancora in corso, tra Russia ed Ucraina. Secondo l’articolo 1, comma 6, D.L. 176/2022, l’articolo 2, comma 5, D.L. 144/2022 e l’articolo 7, comma 1-quater, D.L. 115/2022, i beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati dovevano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione per segnalare l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Descrizione Codice tributo
credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022)
articolo 6, comma 1, D.L. 115/2022
codice 6968
credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022)
articolo 6, comma 2, D.L. 115/2022
codice 6969
credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022)
articolo 6, comma 3, D.L. 115/2022
codice 6970
credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022)
articolo 6, comma 4, D.L. 115/2022
codice 6971
credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022)
articolo 1, comma 1, D.L. 144/2022
codice 6983
credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)
articolo 1, comma 2, D.L. 144/2022
codice 6984
credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022)
articolo 1, comma 3, D.L. 144/2022
codice 6985
credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)
articolo 1, comma 4, D.L. 144/2022
codice 6986
credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022)
articolo 1, D.L. 176/2022
codice 6993
credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022)
articolo 1, D.L. 176/2022
codice 6994
credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022)
articolo 1, D.L. 176/2022
codice 6995
credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) codice 6996

Chi non ha effettuato la comunicazione nei termini può sanare l’errore ed utilizzare il credito d’imposta (energia o gas) spettante?

Con la risoluzione 27/E/2023 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’adempimento non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati; pertanto, la sua omissione non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, salvo il caso in cui la compensazione sia già stata effettuata entro il 16 marzo 2023.

Il provvedimento del 16.02.2023 dell’Agenzia delle entrate, infatti, ha chiarito che la comunicazione non era necessaria nell’ipotesi di integrale utilizzo in compensazione del credito entro la scadenza del 16 marzo 2023 (si veda il punto 2.6 “La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24”) e la stessa non influenza i pagamenti effettuati in precedenza.

Si ricorda, inoltre, che il termine iniziale di fruizione del credito d’imposta in commento decorre dal momento di maturazione del credito, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivi e oggettivi, nonché certificativi previsti dalla disciplina agevolativa.

Le spese con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante si considerano sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 Tuir; il loro sostenimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto (cfr. la FAQ pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate in data 11 aprile 2022 e circolare 20/E/2022).

La comunicazione, in sintesi, è un adempimento di naturaformale” e l’eventuale omissione può esser sanata avvalendosi della remissione in bonis, disciplinata dall’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, come modificato dalla Legge di conversione 44/2012.

Tale disciplina prevede che la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

In linea generale, è possibile avvalersi della remissione in bonis qualora il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (250 euro), secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Considerando che i periodi oggetto di comunicazione (terzo trimestre 2022, ottobre, novembre e dicembre dello stesso anno) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 30 settembre 2023 ne deriva che la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (i.e., ad ora, il 30 settembre 2023) e comunque va eseguita prima dell’utilizzo in compensazione del credito.

Infine, per quanto riguarda le modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, si segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza, stante la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia.