21 Gennaio 2017

On line la “bozza” della dichiarazione dei redditi per le società di capitali

di Giuseppe Moschella
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Il periodo delle dichiarazioni 2017 relativo all’anno d’imposta 2016, comincia ad entrare nel vivo per lo meno per quanto riguarda la modulistica da utilizzare. Come ormai di consueto, in attesa della loro pubblicazione definitiva, l’Agenzia delle Entrate anticipa sul proprio sito, in bozza, le istruzioni con i relativi modelli da utilizzare per le dichiarazioni.

Ad oggi sono stati già pubblicati in via definitiva il modello Iva/2017, il modello 730/2017, la Certificazione Unica 2017 (Sintetica e Ordinaria) e il modello 770/2017.

Un comunicato stampa dello scorso 16 gennaio ha, invece, annunciato la disponibilità sul sito dell’Agenzia delle Entrate delle bozze del modello Redditi Enc (Enti non commerciali), del modello Redditi SC (Società di capitali) e del modello Cnm (Consolidato nazionale e mondiale) con le relative istruzioni.  Nel proseguo si analizzano alcune tra le novità principali relative al modello Redditi delle Società di Capitali, novità che comunque dovranno essere confermate con la pubblicazione definitiva mediante provvedimento direttoriale.

Tra le prime segnalazioni da fare vi è il cambio del nome da Unico a Redditi, dovuto al fatto che da quest’anno la dichiarazione Iva non va presentata più in forma unificata assieme alla dichiarazione dei redditi. Sul modello e nello specifico nel Frontespizio non vi saranno più le caselle Redditi e Iva, inoltre per la stessa motivazione nel riquadro “Visto di conformità non vi sarà la casella “Visto di conformità rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 214/1997 relativo a Redditi/Iva”.

Più tempo per la dichiarazione integrativa

I contribuenti avranno più tempo per l’invio della dichiarazione integrativa a favore prevista, prima della modifica, entro il termine indicato per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo d’imposta successivo. Questa è la conseguenza del D.L. 193/2016 che con l’articolo 5 interviene sull’articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998. Viene equiparato il termine per la presentazione della dichiarazione a favore del contribuente con quello per la presentazione della integrativa a favore dell’Amministrazione Finanziaria secondo i termini previsti dall’articolo 43 del D.P.R. 600/1973.

Operativamente sul modello, nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio, viene eliminata la voce che eventualmente doveva essere barrata “Dichiarazione integrativa a favore” venendo meno nella ipotesi di presentazione della dichiarazione integrativa, la necessità di segnalare se questa sia a favore o meno. Le modifiche dell’articolo 5 del D.L. 193/2016 sull’ampliamento dei termini con cui il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a proprio favore hanno come  altra conseguenza l’eliminazione del prospetto “Errori contabili nel quadro RS del modello.

Tale prospetto era riservato ai contribuenti che per i periodi d’imposta in cui gli errori sono stati commessi erano imprese in contabilità ordinaria (o partecipavano a dette imprese in caso di trasparenza fiscale).

Sempre in tema di dichiarazione integrativa l’articolo 5 del D.L. 193/2016 stabilisce che, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore, è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione. Per indicare il maggior credito emergente dalle suddette dichiarazioni integrative presentate nel 2016, quindi oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa, è stato introdotto il nuovo quadro DI.

Le proroghe

Diverse sono le proroghe che trovano spazio nel modello, come quella relativa ai termini per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato dalla società in tutto o in parte con l’applicazione di una imposta sostitutiva nella misura del 10%. Il maggior valore dei beni in sede di rivalutazione è riconosciuto ai fini delle imposte (Ires e Irap) a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione. In questo caso l’imposta sostitutiva da versare è del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% dei beni non ammortizzabili.

Altra proroga fino al 31 dicembre 2017, riguarda le agevolazioni per le spese di riqualificazione energetica. L’agevolazione consente di detrarre dall’imposta lorda il 65% delle spese relative ad interventi per riqualificare gli edifici dal punto di vista energetico. Si ricorda che per quanto riguarda gli interventi alle parti comuni degli edifici condominali o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la proroga vale fino al 31 dicembre 2021. Gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica, beneficiano di una percentuale di detrazione maggiore. Nel modello Redditi SC 2017 le spese vanno indicate nel quadro RS nella sezione spese di riqualificazione energetica. Sempre nel quadro RS viene dato spazio alle detrazioni relative alla spese per gli interventi sugli edifici che ricadono nelle zone sismiche ad alta pericolosità (Zona 1, 2 e 3). Sono agevolati gli interventi antisismici le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 63/2013, modificato da ultimo dalla Legge 232/2016. Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 la detrazione Ires dall’imposta lorda è del 65% ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l’entrata in vigore della Legge 232/2016 ovvero dopo il 1° gennaio 2017, la legge prevede una detrazione dall’imposta lorda Ires del 50% ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Novità per il quadro RF

Nel quadro relativo alla determinazione del reddito d’impresa (quadro RF) sono state istituiti da inserire nella sezione delle “altre variazioni in diminuzione” due nuovi codici, uno per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione di beni immateriali strumentali (super ammortamento), e un’altro per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi all’acquisizione di beni materiali strumentali nuovi per favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0  (Iper ammortamento). Tra le variazioni previste nel quadro RF non si devono più indicare le spese e altri componenti negativi che derivano da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati. Ciò a seguito dell’abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell’articolo 110 del Tuir da parte della legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) che ha soppresso il trattamento fiscale specifico riservato a tale tipologia di costi.

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