23 Dicembre 2016

Super e iper ammortamento alternativi

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La Legge 232/2016 (c.d. legge di bilancio 2017), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, ripropone il beneficio del cd. “super ammortamento” anche per gli acquisti di beni materiali strumentali nuovi, con esclusione dei veicoli di cui all’articolo 164, lettere b) e b-bis) del Tuir, effettuati nel periodo d’imposta 2017, nonché per quelli eseguiti fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 vi sia la conferma d’ordine ed il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo complessivo. Tuttavia la novità più interessante riguarda l’introduzione del cd. “iper” ammortamento, pari al 150% del costo di acquisto, per gli investimenti in beni strumentali indicati nell’allegato “A” della legge di bilancio 2017.

Come si desume dal titolo del predetto allegato, si tratta di “beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, che a loro volta si suddividono in tre macro categorie, la prima delle quali comprende un elenco di macchine utensili la cui agevolazione è tuttavia condizionata non solo dall’effettuazione dell’investimento, ma anche dalla successiva interconnessione o integrazione con il sistema aziendale. In buona sostanza, affinché si possa accedere all’agevolazione in questione sono necessari due requisiti: l’acquisto del bene e l’interconnessione dello stesso con il sistema aziendale. Solo a seguito della predetta interconnessione, è possibile fruire della maggiorazione del 150% rispetto alla quota di ammortamento deducibile, a partire dal periodo d’imposta in cui il bene è entrato in funzione. Ad esempio, se una macchina utensile compresa nell’allegato A alla legge di bilancio viene acquistata nel mese di marzo 2017 e nel corso del mese di aprile è interconnessa con il sistema aziendale con conseguente entrata in funzione del bene, già per il periodo d’imposta 2017 è possibile fruire della maggiorazione del 150% della quota di ammortamento deducibile fiscalmente. Potrebbe tuttavia accadere che un’impresa acquisisca il medesimo bene (di cui all’allegato A) entro la fine del 2017, mentre la successiva interconnessione avvenga solamente nel mese di gennaio 2018 con conseguente entrata in funzione del bene nel periodo d’imposta 2018. Poiché l’investimento è avvenuto entro la fine del periodo d’imposta 2017 (è sufficiente la consegna), l’agevolazione è certamente garantita, fermo restando che l’iper ammortamento partirà solamente dal 2018 quale periodo d’imposta in cui il bene è entrato in funzione (previa interconnessione).

In merito al periodo in cui gli investimenti possono fruire dell’iper ammortamento del 150%, il comma 9 dell’articolo unico della L. 232/2016 individua il periodo indicato nel precedente comma 8, che a sua volta dispone l’applicazione del super ammortamento del 40%anche agli investimenti in beni strumentali nuovi (….) effettuati entro il 31 dicembre 2017 (….)”. Tenendo conto che la norma “allunga” il periodo agevolato (utilizzando la parola “anche”), ciò non potrebbe significare che l’iper ammortamento si possa applicare anche agli acquisti eseguiti nel periodo d’imposta 2016, poiché la “proroga” riguarda le disposizioni di cui alla legge di stabilità 2016 che riguardano solamente il super ammortamento del 40%. Ne consegue che per fruire dell’iper ammortamento l’acquisto deve avvenire a partire dal 1° gennaio 2017. È bene altresì ricordare che, a differenza del super ammortamento, per fruire dell’iper ammortamento del 150%, il comma 11 della legge di bilancio richiede che l’impresa produca una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante in cui si attesti che il bene possiede i requisiti di cui all’allegato A della medesima legge (nonché che sia interconnesso). Inoltre, laddove l’investimento ecceda l’importo di euro 500.000 l’attestazione in questione deve essere prodotta tramite la redazione di una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o da un ente di certificazione accreditato.

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