3 Dicembre 2016

A regime il termine “lungo” per l’integrativa a favore

di Alessandro Bonuzzi
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Dopo giorni di attesa è stata pubblicata nel Supplemento ordinario n. 55/L alla Gazzetta Ufficiale di ieri la L. 225/2016 di conversione del D.L. 193/2016 recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.

Tra le modiche che hanno suscitato maggior interesse vi è senz’altro quella relativa alla possibilità per i contribuenti di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre l’anno successivo.

La novella normativa dirime una volta per tutte la questione che si è venuta a creare sul tema, superando la tesi restrittiva da sempre sposata dall’Agenzia delle Entrate e condivisa di recente anche dalla Cassazione a Sezione Unite nella sentenza n. 13378/2016.

Secondo tale interpretazione le disposizioni contenute nel comma 8 e nel comma 8-bis dell’articolo 2 del D.P.R. 322/1998 dovevano essere considerare tra loro autonome. Il comma 8 era dedicato alle sole dichiarazioni integrative a sfavore, mentre il comma 8-bis regolava le integrative a favore.

Ne conseguiva che il contribuente, che non provvedeva a presentare l’integrativa a favore entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per recuperare il credito emergente, aveva a propria disposizione come unico strumento l’istanza di rimborso di cui all’articolo 38 del D.P.R. 602/1973.

Strumento, peraltro, inadeguato poiché precludeva il recupero di quanto spettante laddove non si erano corrisposte maggiori imposte rispetto a quelle dovute, per il fatto, ad esempio, che la dichiarazione originaria si era chiusa a credito o in perdita e dalla correzione emergeva, rispettivamente, un maggior credito ovvero una maggiore perdita.

Principalmente per questa ragione la presa di posizione del Fisco e, poi, anche della Cassazione pareva poco condivisibile.

Con la nuova formulazione dei commi 8 e 8-bis, il contribuente ha, invece, a disposizione, per la correzione a favore delle dichiarazioni, lo stesso tempo concesso all’Amministrazione finanziaria per i controlli. L’eventuale maggior credito emergente dal modello integrativo può sempre essere utilizzato in compensazione. In particolare:

  • nel caso in cui l’integrativa a favore venga presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo e nel caso di errori contabili di competenza, l’eventuale maggior credito emergente dal modello può essere utilizzato in compensazione con qualsiasi debito;
  • diversamente, nel caso in cui l’integrativa a favore venga presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, l’eventuale maggior credito emergente dal modello può essere utilizzato in compensazione solo con debiti sorti a decorrere dall’anno successivo a quello di presentazione della integrativa.

Peraltro, in quest’ultima ipotesi, la norma prevede che il maggior credito deve essere indicato nel modello dichiarativo del periodo di imposta nel quale è presentata la dichiarazione integrativa.

Pertanto, in caso di integrazione del modello Unico 2016 nel 2018 (decorso quindi “l’anno successivo”) occorrerà indicare il credito emergente, che sarà compensabile solo con debiti sorti dal 2019, nel modello dichiarativo del 2018.

In ogni caso, rimane comunque ferma la possibilità, per il contribuente, di far valere

  • anche in sede di accertamento o
  • di giudizio

eventuali errori di fatto o di diritto che abbiano determinato un maggior imponibile, una maggiore imposta o un minor credito.

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