15 Settembre 2014

RW di Unico 2014 al bivio

di Nicola Fasano
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Con l’approssimarsi della scadenza del
prossimo 30 settembre per l’invio delle dichiarazioni i contribuenti sono chiamati a
scelte delicate per sanare eventuali violazioni in materia di monitoraggio fiscale per
beni e attività estere non dichiarati, con i relativi redditi.
Non sono pochi coloro i quali finora hanno rinviato ogni decisione nella speranza che ci fosse un testo normativo definito in materia di
“collaborazione volontaria” per valutare il costo complessivo della regolarizzazione.
Tuttavia, l’iter di approvazione della norma è ben lontano dalla sua conclusione e pertanto le decisioni sul da farsi di fatto
restano “al buio”.
Immaginando il caso più frequente fra coloro che potrebbero essere potenzialmente interessati alla
voluntary disclosure, ossia coloro che finora non hanno
mai compilato RW pur essendo in possesso di attività e investimenti esteri, l’assunto dal quale partire dovrebbe essere quello che la detenzione di attività oltreconfine è
sempre più rischiosa, in quanto lo strumento dello
scambio automatico di informazioni fra amministrazioni finanziarie dei rispettivi Stati verrà
sempre più implementato sia a livello europeo che in ambito OCSE, sulla base di specifici accordi bilaterali così come di intese multilaterali.
In questa prospettiva, è chiaro che l’indicazione dei beni a partire dal
Modello Unico 2014 relativo al periodo di imposta 2013, con l’eventuale
ravvedimento operoso su saldo e primo accoro Irpef e l’IVIE/IVAFE non corrisposte, è senz’altro
consigliabile. Si apre però il
problema di regolarizzare gli
anni precedenti. Sul 2012, peraltro, vi sarebbe ancora la possibilità di presentare entro il prossimo 30 settembre il
Modello Unico 2013 integrativo, inserendo il quadro RW e pagando:
  • 32 euro come importo fisso (un ottavo della sanzione minima di 258 euro di cui all’art. 8, c. 1, del d. lgs. n. 471/1997)
  • lo 0,75% (se le attività sono detenute in Paesi o territori a fiscalità privilegiata di cui ai D.M. 4.5.1999 e 21.11.2011) o lo 0,375% (se le attività sono detenute in Paesi differenti dai precedenti) degli importi non indicati  nella Sezione II del quadro RW. Si tratta in sostanza della riduzione ad un ottavo delle sanzioni minime del 3 o 6% introdotte (riducendo quelle previgenti) dalla legge 97/2013 che, in applicazione del principio del favor rei, si applicano anche per il passato;
  • il 16,67% per le sanzioni sugli eventuali redditi di fonte estera non dichiarati (ossia la sanzione base del 100% per dichiarazione infedele aumentato di un terzo, per la specifica previsione dell’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 471/1997 In merito ai redditi esteri, e ridotta ad un ottavo, grazie al ravvedimento) nonché, si ritiene, per l’IVIE e l’IVAFE (nel senso che in questo caso l’incremento del terzo non è affatto pacifico);
  • gli interessi legali dalla data dell’omesso versamento delle imposte fino al momento del pagamento.
Per quanto riguarda la regolarizzazione di RW, peraltro, si evidenzia da un lato che gli importi da indicare nella Sezione II (su cui poi applicare le sanzioni) si ritiene vadano determinati con le
regole “vigenti” per Unico 2013, mentre la
Sezione III dei trasferimenti
non rileva in quanto l’adempimento è stato di fatto eliminato dalla L. 97/2013.
Ciò detto, resterebbe, in ogni caso, aperto il problema per gli
anni precedenti che, peraltro, una volta indicate le attività per il 2012 e il 2013, ovviamente si
acuirebbe. Problema che potrebbe risolversi appunto con la “
voluntary disclosure”, ma in
assenza di una norma di riferimento (si ricorda che nelle ultime versioni circolate prima della pausa estiva veniva proposta, in definitiva, la riduzione ad un ottavo delle sanzioni sulle imposte dirette e la riduzione ad un sesto di quelle su RW) la p
resentazione dell’istanza all’Agenzia delle entrate (salvo casi in cui si ravvisi l’urgenza per la regolarizzazione, come per esempio nell’ipotesi in cui uno dei coeredi decida in tal senso di fatto obbligando anche gli altri), pur possibile, pare
opinabile. Ciò in quanto l’unica “agevolazione”, rispetto all’accertamento “ordinario” che l’amministrazione finanziaria dovrebbe riconoscere, valorizzando quanto chiarito dalla circolare 38/E/2014, è la
riduzione (fino) alla metà della sanzioni da RW in applicazione dell’art. 7, comma 4, D.Lgs. 472/1997 che in definitiva potrebbero comportare l’applicazione delle sanzioni nella misura di
un sesto (in caso di definizione agevolata il contribuente infatti pagherebbe solo un terzo delle sanzioni dovute, già ridotte alla metà).
Fra l’altro il “conto finale” della regolarizzazione cambia anche in considerazione del
Paese in cui le attività sono detenute, salendo vertiginosamente nel caso si tratti di Paesi “Black list” per i quali “scatta” il
raddoppio dei termini di accertamento delle imposte e di contestazione per l’RW, nonché la
presunzione capitale=reddito di cui all’art. 12, D.L. 78/2009.
Regolarizzazione, peraltro, a cui intanto si può/potrà accedere sempre che
non siano iniziate attività di controllo sostanziale da parte dell’amministrazione finanziaria.
Così stando le cose, è evidente come
non esista la “soluzione corretta” in assoluto, ma questa vada ricercata, dopo attenta analisi,
caso per caso.
L’impressione è che la regolarizzazione con le dichiarazioni per il 2012 e per il 2013 sia
senz’altro consigliabile in caso di attività detenute
in Paesi diversi da quelli paradisiaci (anche perché in genere più “prodighi” di informazioni con lo scambio dei dati fra amministrazioni), mentre è
da valutare qualora si tratti di
Stati “black list”, in quanto la versione definitiva della
voluntary potrebbe contenere “sconti” con
più appeal rispetto alla situazione attuale (anche perché la Legge di Stabilità 2015 si avvicina e con essa l’atavica ricerca di fondi…). In questi casi potrebbe forse valer la pena di “rinviare” la presentazione del quadro RW di Unico 2014 entro il
prossimo 30 dicembre (pagando solo la
sanzione fissa di 258 euro di cui all’art. 5, D.L. 167/1990), data entro cui si auspica che finalmente la “
voluntary” abbia un assetto consolidato, permettendo di regolarizzare anche il periodo di imposta 2012.