18 Marzo 2024

Il Paese estero nel quadro RW escluso solo per le valute virtuali

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Le istruzioni al nuovo quadro RW, unitamente alle specifiche tecniche, forniscono interessanti chiarimenti in relazione all’obbligo di indicare, nella colonna 4, il Paese estero in cui sono detenuti gli investimenti. Un problema che, in passato, era emerso in relazione alle valute virtuali e che riguardava la difficoltà di individuare il Paese da indicare, atteso che le stesse non si trovano in alcun Paese individuabile fisicamente.

L’Agenzia aveva risolto il problema, modificando le istruzioni e le specifiche tecniche, prevedendo che, in questi casi, la casella poteva non essere compilata.

Ricordiamo che, fino al 2022, le valute virtuali erano da monitorare con il codice 14, ma che detto codice comprendeva anche le altre attività finanziarie non classificabili altrove. Ovviamente, per queste ultime non operava l’esonero dalla compilazione della colonna 4.

Nel quadro RW presente nel modello Redditi SP e nel modello Redditi Enti non commerciali aveva già fatto capolino il nuovo codice relativo alle cripto attività, ossia il codice 21.

Questo codice, per espressa previsione delle specifiche tecniche, era da utilizzare solo in relazione al monitoraggio relativo al 2023. Era, infatti, previsto che se la colonna B63, ossia quella contenente la data della fine del periodo di imposta, era 31.12.2022, allora il campo 3 relativo alla tipologia dell’investimento estero, doveva essere diverso da 21.

Né le istruzioni, né le specifiche tecniche, prevedevano alcuna ipotesi di esonero dall’indicazione del Paese estero, in caso di utilizzo del codice 21.

Il quadro che ne usciva sembrava, quindi, il seguente.

Poiché le cripto valute sono un sottoinsieme delle cripto attività, potevamo ritenere che, dal 2023, il codice 14 sarebbe stato espunto, o meglio, che sarebbe stato destinato esclusivamente alle altre attività finanziarie residuali. A partire dal 2023, quindi, tutte le cripto attività sarebbero, quindi, confluite nel codice 21 con conseguente obbligo di indicazione del Paese estero nella colonna 4.

Queste previsioni si sono verificate solo in parte.

Il codice 14, come ci si attendeva, è stato, infatti, depurato delle valute virtuali e della conseguente possibilità di non compilare in questo caso la colonna 4, ossia il Paese estero. Le valute virtuali sono destinate a confluire nel codice 21.

Questo codice 21, tuttavia, secondo le nuove specifiche tecniche, può prescindere dalla indicazione dello Stato estero. Dalla lettura delle istruzioni alla colonna 4, tuttavia, si legge che l’esclusione dall’indicazione del Paese estero riguarda esclusivamente le “valute virtuali” e non le cripto attività in genere.

Di conseguenza, le altre cripto-attività, ugualmente monitorate con il codice 21, richiederanno l’indicazione del paese estero in cui le stesse sono detenute.

Per quanto concerne il pregresso, ossia i periodi sino al 2022, la circolare n. 30/E/2023 e le stesse istruzioni al modello Redditi per la regolarizzazione del cripto-attività hanno chiarito che il monitoraggio fiscale non era richiesto in questi casi.

L’obbligo parte, quindi, dal 2023, non senza qualche disagio per gli operatori.

Sarebbe auspicabile un piccolo ritocco alle istruzioni, volto ad escludere la compilazione della colonna 4 in generale per tutte le cripto attività e non solo per le criptovalute.