11 Aprile 2024

La minimizzazione della plusvalenza delle criptoattività tra disciplina vecchia e nuova

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

In un precedente intervento abbiamo illustrato le modalità di compilazione della Sezione II-B, del quadro RT, del modello Redditi, denominata “”Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività”. La sezione, infatti, dall’1.1.2023, è deputata a liquidare l’imposta sostitutiva derivante dalla vendita di cripto-asset.

Una riflessione interessante attiene al confronto tra la pregressa modalità di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di criptovalute con la nuova disciplina, anche al fine di valutare eventuali comportamenti volti ad ottimizzare il carico fiscale.

Si ricorda, infatti, che, fino al 2022, secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, le criptovalute erano assimilate a delle valute estere e, quindi, le plusvalenze e le minusvalenze generate rientravano nella lett. c-ter, dell’articolo 67, comma 1, Tuir.

In buona sostanza, le cessioni a “pronti” originavano redditi imponibili, se la valuta ceduta derivava da prelievi da wallet, per i quali la giacenza media superava un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter, Tuir.

Dal 2023, le criptovalute rientrano nell’alveo delle criptoattività e vengono, pertanto, ricomprese nella “nuova” casistica di redditi diversi normata dalla lett. c-sexies, dell’articolo 67, Tuir.

In passato, quindi, il contribuente accorto poteva attuare, in relazione ad investimenti di entità non ragguardevole, delle manovre al fine di minimizzare l’entità delle eventuali plusvalenze.

Come anticipato poc’anzi, infatti, fino allo scorso 31.12.2022, uno degli elementi rilevanti ai fini della tassazione delle criptovalute era quello del superamento della “giacenza media” per un controvalore di euro 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continuativi.

Pertanto, se un contribuente deteneva uno stock ad inizio anno leggermente superiore ai vecchi 100.000.000 di lire e non abbassava la soglia nei giorni immediatamente successivi, poteva valutare di attendere l’anno successivo, ottenendo, eventualmente, una diminuzione di valore e una plusvalenza di ammontare non tassata, in quanto lo stock non superava la soglia. Ad esempio, se la soglia era di 52.000 euro ed il costo storico era di 20.000 euro sarebbe emersa una plusvalenza imponibile di 32.000 = (52.000 euro – 20.000 euro).

Si poteva valutare di aspettare l’anno successivo, magari le cripto si deprezzavano, scendendo a 50.000 euro. In questo modo, il contribuente aveva una plusvalenza un po’ inferiore, ma quantomeno esente.

Oppure, si poteva realizzare una cessione modesta (seppur tassata) per scendere sottosoglia, l’anno successivo.

Queste possibilità di pianificazione sono oggi venute meno.

In base alla richiamata lettera c-sexies), dell’articolo 67, Tuir, dall’1.1.2023 sono redditi diversi se percepiti dalle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta”.

Al netto della franchigia di 2.000 euro, le plusvalenze saranno sempre tassabili.

Una ulteriore riflessione meritano anche i compensi connessi all’attività di staking. Questi compensi erano originariamente inclusi nella lett. h), dell’articolo 44, Tuir, quindi redditi di capitale non compensabili. Questo orientamento deve ritenersi adesso superato in quanto, anche detti compensi, rientrano nella lett. c-sexies, dell’articolo 67, Tuir, quindi possono essere compensati con le minusvalenze derivanti dalla vendita di altre criptoattività.

È, altresì, superato l’orientamento vigente fino al 2022, secondo cui lo scambio cripto con cripto dava luogo a materia imponibile. Dall’1.1.2023, dal tenore letterale della norma, e come peraltro confermato dalla stessa Agenzia delle entrate, con la circolare n. 30/E/2023, lo scambio cripto contro cripto non genera materia imponibile. Si considera fattispecie realizzativa solo lo scambio cripto contro valuta tradizionale (valuta fiat).