4 Maggio 2019

Per i forfettari acquisti senza fattura elettronica

di Fabio Garrini
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In caso di ricezione delle fatture in formato elettronico, i forfettari non hanno alcun obbligo di conservazione digitale, anche nel caso in cui abbiano consegnato al fornitore il proprio indirizzo telematico, ovvero l’abbiano registrato; con questo chiarimento contenuto nella circolare 9/E/2019 l’Agenzia pone fine ad un dubbio che non era ancora stato definitivamente risolto nei precedenti chiarimenti.

La fattura elettronica: ciclo attivo

I contribuenti che applicano il regime forfettario beneficiano di numerose semplificazioni sotto il profilo degli adempimenti; tra queste è presente un consistente alleggerimento in tema di applicazione degli obblighi derivati dalla fatturazione elettronica.

L’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, al sesto periodo, dispone un esonero dall’obbligo di emissione della e-fattura per le imprese ed i lavoratori autonomi che rientrano nei regimi agevolati esonerati dall’applicazione dall’Iva, ossia il “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 ed il “regime forfettario” di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.

Da notare che tale esonero non produce effetti negativi sui destinatari della fattura che, comunque, potranno beneficiare dell’eliminazione dello spesometro, in quanto una eventuale fattura passiva analogica, emessa da un contribuente in regime forfettario, non comporterà alcuna reviviscenza dell’obbligo.

L’esonero dalla fatturazione elettronica concesso a tali soggetti non è un divieto (come per gli operatori sanitari), tanto che i contribuenti in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche come tutti gli altri operatori economici; infatti, malgrado vi sia un esonero normativo, in talune situazioni il contribuente forfettario potrebbe essere chiamato all’emissione spontanea della fattura elettronica per poter accedere a determinati clienti.

Occorre peraltro ricordare che, qualora il cliente dovesse far parte della Pubblica Amministrazione, comunque la fattura elettronica continuerebbe ad essere obbligatoria anche per il contribuente in regime forfettario.

Fatturazione elettronica: ciclo passivo

Il tema irrisolto riguardava la modalità di conservazione delle fatture emesse dai fornitori in formato elettronico: queste possono essere materializzate e conservate su supporto cartaceo?

Sul tema consta una risposta dell’Agenzia, nell’ambito delle numerose faq pubblicate:[…] si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la Pec ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

Questa risposta sembrava obbligare i contribuenti minimi e forfettari alla conservazione digitale delle fatture elettroniche ricevute, quando essi avessero fornito al fornitore Pec o codice destinatario.

Nelle risposte fornite durante il forum tra Agenzia Entrate e Cndcec, tenutosi il 15 gennaio scorso, una domanda pareva aver aperto la strada alla conservazione analogica, da parte dei forfettari, delle fatture ricevute in formato elettronico.

Il caso analizzato riguardava però il fornitore del forfettario che aveva individuato la pec nel registro Ini-pec, e, secondo tale modalità, aveva recapitato al suo cliente forfettario la fattura elettronica; in questo caso, ha affermato l’Agenzia, la fattura ricevuta può essere conservata in formato analogico.

Quindi, la conservazione cartacea è stata ammessa esplicitamente in tutti i casi in cui il contribuente minimo o forfettario “subisce” la consegna della fattura elettronica, per il fatto che il fornitore si è attivato per recuperare la Pec del cliente

Non risultava invece del tutto “sdoganata” la conservazione analogica nel momento in cui il contribuente forfettario avesse comunicato spontaneamente al suo fornitore la pec o il codice destinatario, ovvero nel caso in cui il codice destinatario fosse stato registrato sul portare “fatture e corrispettivi”.

La circolare 9/E/2019 interviene sul tema, sgombrando il campo da ogni dubbio: in caso di ricezione di fatture elettroniche non sussiste l’obbligo di conservazione digitale delle stesse, anche qualora i contribuenti in regime forfettario abbiano volontariamente comunicato ai cedenti/prestatori il loro indirizzo telematico o abbiano provveduto a registrare la pec o il codice destinatario, abbinandoli univocamente alla loro partita Iva mediante utilizzo del servizio di registrazione offerto dall’Agenzia delle entrate.

Ovviamente, in tal caso, rimane l’obbligo di conservazione del documento cartaceo, come avveniva in passato; i forfettari sono infatti esonerati dall’obbligo di registrazione delle fatture, ma sono tenuti alla loro conservazione.

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