26 Marzo 2024

Aspetti Iva della professione di “influencer”

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

La digitalizzazione dell’economia ha portato in questi anni alla creazione di alcune figure professionali che svolgono la propria attività in modo continuativo utilizzando i social media e, più in generale, le piattaforme internet. Mentre in passato solamente i personaggi noti (attori, sportivi, ecc.) potevano trarre profitti per la realizzazione di campagne pubblicitarie (sfruttando la loro immagine), oggi anche personaggi sconosciuti sono diventati nel tempo influencer, grazie alla pubblicazione frequente e ripetuta di post nei social media.

La popolarità di questi soggetti ha attratto molte aziende che utilizzano la notorietà e la visibilità degli stessi per la pubblicizzazione dei propri prodotti o servizi, remunerando l’influencer in denaro o tramite un corrispettivo in natura (ad esempio con dei capi di vestiario, se trattasi di aziende di abbigliamento).

Prescindendo da questioni legate alla soggettività Iva, laddove tali attività siano svolte con professionalità e abitualità è richiesta l’apertura di una posizione Iva, e deve essere individuato il corretto inquadramento (anche) ai fini Iva dei corrispettivi percepiti per l’attività svolta. Il principale provento percepito da un influencer è senza dubbio inquadrabile nell’ambito della pubblicità, che si realizza qualora un determinato post (in cui l’influencer sponsorizza un certo prodotto) consegua almeno un determinato numero di like, ovvero quando un video (postato su Youtube o TikTok) sia visualizzato da un certo numero di persone e all’interno del quale vi siano dei messaggi pubblicitari veicolati da un’azienda. Ai fini Iva, e più precisamente per individuare il luogo di rilevanza territoriale della prestazione resa dall’influencer nei confronti dell’azienda committente, si rendono applicabili le regole di cui all’articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972, per i servizi generici B2B, con la conseguenza che:

  • se il soggetto committente è stabilito ai fini Iva in Italia, la prestazione è soggetta ad Iva nel nostro Paese (imponibile Iva al 22%);
  • se il soggetto committente è stabilito ai fini Iva in altro Stato (Ue o extraUe), la prestazione è esclusa da Iva per carenza del presupposto territoriale, ma con obbligo di emissione della fattura, così come previsto dall’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972 (con la dicitura “inversione contabile” se il committente è soggetto passivo in altro Stato Ue, ovvero “operazione non soggetta”, in presenza di committente stabilito, ai fini Iva, in uno Stato extraUe).

Qualora si tratti di influencer non organizzato in forma societaria, bensì con partita Iva individuale, è possibile l’adozione del regime forfettario di cui all’articolo 1, comma da 54 a 89, L. 190/2014, qualora il volume di ricavi o proventi non superi la soglia di euro 85.000. In tal caso, la fattura elettronica emessa nei confronti del committente business non contiene l’addebito dell’Iva, ma deve evidenziarsi la seguente differenza:

  • se il soggetto committente è stabilito ai fini Iva in Italia, nella fattura deve essere indicato che il prestatore applica il regime forfettario (codice Natura “N2.2”);
  • se il soggetto committente è stabilito in altro Stato (Ue o extraUe), si applicano le regole dell’articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972 (codice Natura “N2.1”).

Nel caso in cui l’influencer sia, invece, remunerato in natura, si rende applicabile l’articolo 11, D.P.R. 633/1972, che disciplina le operazioni permutative, secondo cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi sono soggette all’imposta in maniera separata. Pertanto, ai fini Iva, vi sono due operazioni: la prestazione pubblicitaria posta in essere dall’influencer e l’operazione (cessione di beni o prestazioni di servizi) effettuata in contropartita dall’azienda committente. Anche per quest’ultima, va individuata la territorialità in base alle regole di cui all’articolo 7-bis, D.P.R. 633/1972, se si tratta di una cessione di beni, ovvero applicando gli articoli 7-ter e seguenti, D.P.R. 633/1972, se si tratta di una prestazione di servizi.