4 Maggio 2019

La diserzione del contraddittorio non pregiudica la sospensione dei 90 giorni

di Angelo Ginex
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In tema di accertamento con adesione, la sospensione del termine di impugnazione dell’atto impositivo continua ad operare anche in ipotesi di abbandono del contraddittorio con diserzione delle successive convocazioni, cessando solo in caso di formale ed irrevocabile rinuncia al procedimento di concordato. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 8643 del 28.03.2019.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, a seguito di accesso sul luogo di lavoro, nel quale veniva contestata la fittizietà dei costi relativi ai lavori di ristrutturazione di immobili e, pertanto, seguiva una rideterminazione in aumento del reddito.

Prima che il contribuente impugnasse ritualmente l’atto presso la competente commissione tributaria provinciale, veniva presentata istanza di accertamento con adesione, la quale, ex lege, interrompe il decorso del termine di 60 giorni per presentare ricorso.

Ad ogni modo, nelle more del procedimento di accertamento con adesione la società abbandonava le trattative, non presentandosi ai successivi incontri e risolvendosi ad impugnare il provvedimento, stante la mancata applicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria del periodo di sospensione feriale al termine di 60 giorni concesso al contribuente per la formulazione di osservazioni e richieste.

Tuttavia, detta contestazione non era accolta dai giudici di prime cure che, per l’effetto, rigettavano il ricorso, e successivamente tale assunto veniva confermato anche dai giudici del gravame.

Seguiva, dunque, ricorso per cassazione da parte della società, la quale, fra gli altri motivi di doglianza, deduceva la violazione di legge ex articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per erronea applicazione degli articoli 1 e 2 L. 742/1969.

Detto profilo veniva rigettato in quanto, nell’ottica del razionale svolgimento dell’attività amministrativa, il termine dei sessanta giorni, di cui all’articolo 12, comma 7, L. 212/2000, concesso al contribuente per la formulazione di osservazioni a seguito di accesso sul luogo di lavoro, non soggiace all’applicazione della sospensione feriale, applicabile ai soli procedimenti giurisdizionali.

L’Amministrazione finanziaria, invece, resistendo con controricorso, eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso di primo grado, in quanto la contribuente, dopo aver presentato istanza di accertamento con adesione, avrebbe disertato i successivi inviti al contraddittorio, producendo de facto una rinuncia alla procedura di concordato, che avrebbe fatto venir meno l’effetto della sospensione dei termini per la presentazione del ricorso, come stabilito ex lege dall’articolo 6 D.Lgs. 218/1997.

Proprio su questo rilievo si sono concentrati i giudici di legittimità, i quali, dando seguito ad un principio di diritto ormai costituente ius receptum, hanno ribadito che la sospensione del termine di impugnazione viene meno solo in caso di formale ed irrevocabile rinuncia all’istanza di accertamento con adesione (Cfr. Cass., ord. 17439/2012; Cass., sent. 3762/2012; Cass., sent. 2857/2012).

Più precisamente, è stato chiarito che, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 12 L. 212/2000, diretta a favorire il più possibile la composizione amministrativa della controversia, la revoca dell’effetto sospensivo consegue soltanto in presenza di una manifestazione formale di rinuncia formulata in maniera inequivoca da parte del contribuente.

Laddove, invece, detta rinuncia non abbia i suddetti requisiti di formalità e certezza, la sospensione del termine di impugnazione non opererà, stante la possibilità, più volte ventilata dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale (Cfr. Corte Cost., ord. 140/2011), di riprendere in detto lasso temporale le trattative volte ad evitare un lungo e dispendioso contenzioso.

Ergo, nessuna rilevanza, ai fini della revoca della sospensione del termine de quo, potrà avere il mero abbandono del contraddittorio, con defezione delle successive convocazioni.

L’effetto sospensivo, in ogni caso, andrà valutato in relazione al comportamento del contribuente, il quale deve essere finalizzato ad avviare concretamente un contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria e non deve risolversi in una pratica dilatoria volta ad estendere il termine di impugnazione.

Nel caso di specie, in definitiva, l’abbandono del contraddittorio, in assenza di una manifesta volontà della società contribuente a rinunciare all’istituto deflattivo, non è stato giudicato né un rifiuto espressodilatorio e ciò ha condotto alla pronuncia di tempestività dell’impugnazione dinanzi ai giudici di legittimità, risoltasi poi con una pronuncia di cassazione con rinvio in relazione agli altri profili di doglianza presentati dal ricorrente.

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