12 Giugno 2020

Pace contributiva: la detrazione dell’onere segue il criterio di cassa

di Sergio Pellegrino
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Con la risposta n. 181 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le modalità di detrazione degli importi versati per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione in applicazione della cosiddetta “pace contributiva”.

Come è noto, con l’articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, il legislatore ha introdotto la possibilità di riscattare periodi non coperti da contribuzione in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione.

Si tratta di una misura sperimentale, che per il momento si applica per il triennio 2019-2021.

Possono quindi godere dell’agevolazione soltanto i soggetti che si sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 1° gennaio 1996, che acquisiscono la facoltà di riscattare un massimo di cinque anni, anche non continuativi: le annualità in questione non devono essere coperte neppure da contribuzione figurativa e devono essere comprese fra due intervalli di periodi contributivi.

L’onere da versare per la “pace contributiva” viene determinato sulla base delle retribuzioni percepite nelle 52 settimane antecedenti la domanda di riscatto.

Sulla base di quanto prevede il comma 5 dell’articolo 20 del D.L. 4/2019, il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di interessi.

Alla luce della previsione contenuta nel comma 3, l’onere a carico del contribuente è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50% e deve essere ripartito in cinque quote annuali costanti di pari importo nell’anno di sostenimento e nei quattro successivi.

Nell’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, il contribuente dichiara di aver presentato all’Inps nel mese di novembre 2019 la domanda di riscatto, scegliendo di pagare l’importo dovuto nel periodo massimo di 10 anni.

L’istante ritiene che l’intero importo versato nei 10 anni possa essere detratto in 5 rate di pari ammontare, non verificandosi quindi un collegamento tra il momento del pagamento e l’esercizio della detrazione.

L’alternativa di detrarre soltanto quanto pagato nei primi 5 anni risulterebbe, a parere del contribuente, evidentemente penalizzante, “discriminando le fasce di popolazione meno abbienti che hanno optato per una dilazione del pagamento più lunga”.

In realtà nessuna delle due soluzioni prospettate nell’istanza appare corretta.

L’Agenzia evidenzia, infatti, come la ripartizione dell’importo detraibile prescinda dalla durata della rateazione scelta dal contribuente e concessa dall’Inps, essendo invece riconosciuta in relazione all’ammontare dell’onere effettivamente sostenuto nel corso di ciascun periodo di imposta.

Nel caso oggetto dell’interpello, dunque, avendo il contribuente scelto di rateizzare l’onere in 120 rate mensili, per ciascuno dei 10 anni di rateizzazione la detrazione sarà pari al 50% della somma effettivamente versata nell’anno e sarà ripartita nell’anno in cui si realizza il versamento e nei successivi 4.

Ipotizziamo, per semplicità, che ogni mese il contribuente debba versare 100 e il pagamento della prima rata sia avvenuto a gennaio 2020.

In relazione al periodo 2020, la detrazione spettante sarebbe pari a 240, ossia 1/5 dell’ammontare versato di 1200: gli altri 4/5 verrebbero detratti in quote costanti dall’imposta lorda dei periodi 2021-2022-2023-2024.

Nel 2021 l’onere versato si incrementerebbe dell’importo di 1.200 e quindi sarebbe pari complessivamente a 480 la detrazione dall’imposta lorda del periodo (240 ascrivibili al 2020, 240 al 2021). E così via.

Il versamento dell’onere da parte del contribuente si concluderebbe nel 2029 e quindi l’ultima quota di detrazione, pari a 240, spetterebbe in relazione al periodo di imposta 2033 (ossia il quarto periodo d’imposta successivo a quello del versamento delle ultime 12 mensilità).