17 Aprile 2023

Novità in arrivo per gli istituti del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

di Francesca Dal Porto
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Nel Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2023 è stato approvato il testo della legge delega per la riforma fiscale 2023.

Per dare avvio a tale riforma occorre attendere i decreti legislativi attuativi da emanarsi, a cura dell’esecutivo, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega.

Tra le novità previste, alcune hanno ad oggetto gli istituti del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, sia dal punto di vista delle modalità di tassazione del reddito delle imprese che fanno ricorso a tali istituti, sia dal punto di vista della possibilità di introdurre proposte a stralcio dei tributi.

In particolare, nella bozza del testo approvato, è previsto un regime di tassazione del reddito delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese, diverso a seconda che si faccia ricorso a istituti liquidatori o di risanamento.

Nel caso di istituti liquidatori, che prevedono cioè la liquidazione dell’attività e di conseguenza l’estinzione dell’impresa debitrice, il reddito di impresa si determinerà sulla base del metodo del residuo attivo conseguito in un periodo unico.

Tale metodo è di fatto utilizzato fino ad oggi nelle procedure fallimentari (e di liquidazione coatta) dove, al termine della procedura, il curatore è tenuto a presentare, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura, la dichiarazione dei redditi per l’intero periodo fallimentare, ossia dalla data di inizio alla data di chiusura della procedura stessa.

Con tale metodo, occorre confrontare il patrimonio netto all’inizio della procedura, determinato in base a valori fiscalmente riconosciuti, con il residuo attivo (dopo l’effettuazione del riparto finale) alla fine: la differenza sarà oggetto di tassazione (articolo 183 Tuir).

Naturalmente in caso di patrimonio netto iniziale negativo lo stesso sarà considerato pari a zero.

Il patrimonio netto dell’impresa all’inizio del procedimento concorsuale è determinato mediante il confronto, sulla base dei valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attività e le passività risultanti dal bilancio redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore.

Nel caso di istituti di risanamento invece, per i quali l’estinzione non si verifica, la bozza di riforma prevede che si applichi l’ordinaria disciplina del reddito d’impresa.

In questo caso, è altresì previsto l’adeguamento degli obblighi e degli adempimenti, anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle procedure, anche relativamente al periodo d’imposta precedente.

Nella bozza di legge di riforma, tra le novità è prevista anche quella di estensione agli istituti liquidatori, nonché al concordato preventivo e all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese anche non liquidatori, del regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell’Iva per la liquidazione giudiziale dall’articolo 74 bis D.P.R. 633/1972.

La bozza prevede ancora l’estensione a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (composizione negoziata ex articolo 12 e ss. CCII; piano attestato di risanamento ex articolo 56 CCII; accordi di ristrutturazione dei debiti ex articoli 57, 60, 61 CCII; convenzione di moratoria ex articolo 62 CCII; concordato preventivo ex articolo 84 CCII; piano di ristrutturazione soggetto ad omologa di cui all’articolo 64 bis CCII; liquidazione giudiziale ex articolo 121 CCII; concordato minore ex articolo 74 CCII e liquidazione controllata ex articolo 268 CCII; liquidazione coatta amministrativa ex articolo 293 CCII) delle disposizioni recate dagli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, Tuir, nonché dall’articolo 26, commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del D.P.R. 633/1972, e l’esclusione delle responsabilità previste dall’articolo 14 D.Lgs. 472/1997 e dall’articolo 2560 cod. civ..

In particolare, l’articolo 88, comma 4-ter, Tuir prevede un regime fiscale di favore per cui non si considerano sopravvenienze attive:

  • la riduzione dei debiti dell’impresa derivanti dall’esecuzione di un concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti;
  • la riduzione dei debiti dell’impresa derivanti dall’esecuzione di un concordato di risanamento, da un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, da un piano attestato di risanamento, pubblicato nel Registro delle Imprese o da procedure estere equivalenti, per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo senza considerare il limite dell’80% e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati.

In sostanza, le norme fiscali di favore su menzionate, e ad oggi limitate alle casistiche citate, con la riforma saranno applicabili a tutti gli istituiti del codice e, in particolare, a tutti i piani che prevedano falcidie dei debiti.

L’articolo 101, comma 5, Tuir, per il quale è prevista l’estensione a tutti gli istituti, prevede che le perdite su crediti siano deducibili ad oggi:

  • se risultano da elementi certi e precisi;
  • se riferite a crediti di modesta entità e sia decorso il termine di 6 mesi dalla scadenza del pagamento;
  • in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex articolo 182 bis L.F., o un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. d) L.F. o è assoggettato a procedure estere equivalenti.

L’articolo 26 commi 3 bis, 5, 5 bis e 10 bis del D.P.R. 633/1972 la cui applicazione, sulla base della bozza, sarà estesa a tutti gli istituti del codice della crisi, disciplina il momento in cui il creditore, nell’ambito di una procedura concorsuale, può recuperare l’Iva compresa nel credito che non sarà soddisfatto a causa della procedura in essere.

Per quanto riguarda, infine, l’estensione a tutti gli istituti delle esclusioni dalle responsabilità di cui agli articoli 14 D.Lgs. 472/1997 e 2560 cod. civ., si ricorda che trattasi rispettivamente della esclusione da responsabilità del cessionario nella cessione di azienda e della esclusione da responsabilità per i debiti relativi all’azienda ceduta.

Nella bozza di riforma approvata, infine, è prevista l’introduzione di disposizioni che disciplinino gli effetti derivanti dall’accesso delle imprese a uno dei predetti istituti relativamente:

  • al rimborso e alla cessione dei crediti d’imposta maturati nel corso delle procedure, prevedendo che, nelle procedure liquidatorie, tali operazioni siano possibili anche prima della chiusura della procedura, previo accertamento degli stessi crediti da parte dell’Amministrazione finanziaria;
  • alla notifica degli atti impositivi, prevedendone l’obbligo nei riguardi sia degli organi giudiziali che dell’impresa debitrice e attribuendo nelle procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli organi giudiziali, ferma restando, in ogni caso, quella dell’impresa debitrice.

Ultima novità inserita nella bozza di riforma, ma non in ordine di importanza, è quella di prevedere, nell’ambito dei vari istituti disciplinati dal codice, la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi anche locali: di fatto estendendo la disciplina della transazione fiscale a tutti gli istituti regolati dal CCII ed ampliandola anche ai tributi locali.

Ad oggi tale possibilità è ammessa solo per alcuni istituti: con l’intervento previsto diventerebbe possibile anche nell’ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, prevedendo l’intervento del Tribunale.