10 Maggio 2017

Modello Redditi PF 2017: il bonus mobili giovani coppie

di Federica Furlani
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Nella sezione sezione III-C del modello Redditi PF 2017 è stato inserito il nuovo rigo RP58 per l’indicazione delle spese sostenute nell’anno 2016 per l’arredo di immobili da parte di giovani coppie, a seguito dell’introduzione di questa nuova detrazione ad opera dell’articolo 1, comma 75, della L. 208/2015 (Finanziaria 2016), chiarita con la circolare AdE 7/E/2016.

La detrazione, da ripartire in dieci anni, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute nel corso dell’anno 2016 (N.B.: non è stata prorogata per il 2017) ed è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 16.000.

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La detrazione è riservata ai soggetti “giovani coppieche possiedono determinati requisiti, ovvero:

  • essere nel 2016 una coppia coniugata (indipendentemente dalla durata del matrimonio) o una coppia convivente more uxorio nel 2016 da almeno tre anni (da dimostrare con stato di famiglia o autocertificazione);
  • non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età: il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade;
  • essere acquirenti, a titolo oneroso o gratuito, di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia. L’acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi; in quest’ultima circostanza viene richiesto che l’acquisto sia effettuato dal componente che non ha superato il 35° anno d’età nel 2016.

Per fruire dell’agevolazione viene poi richiesto che l’immobile sia stato acquistato nell’anno 2016 o nell’anno 2015, mentre per quanto concerne i termini entro i quali l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia l’Agenzia chiarisce che “in linea di principio” tale destinazione debba sussistere nell’anno 2016.

Tuttavia, tenuto conto che può intercorrere un arco di tempo fra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale della giovane coppia, gli immobili acquistati nel 2016 possono, ai fini dell’agevolazione in esame, essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d’imposta.

In merito alla sussistenza dei tre requisiti che devono sussistere in capo ai soggetti beneficiari, l’Agenzia chiarisce che tali requisiti “si considerano soddisfatti se sono presenti nell’anno di vigenza dell’agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione”: la sussistenza può essere quindi anteriore o successiva alla data di acquisto dei mobili.

Per quanto riguarda i beni agevolabili, la detrazione spetta per l’acquisto di mobili nuovi quali, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo e, a differenza del “bonus arredo” di cui all’articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, con il quale la detrazione in commento non è cumulabile, non sono agevolabili le spese per l’acquisto di grandi elettrodomestici.

Tra le spese da portare in detrazione possono essere incluse anche quelle di trasporto e di montaggio dei bene acquistati.

L’acquisto può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti soggettivi richiesti dalla norma: se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell’unità immobiliare a ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all’anno 2016.

La detrazione in esame deve poi essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.

Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti del nucleo familiare abbia acquistato i mobili: le relative spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente:

  • da parte di entrambi i componenti la giovane coppia;
  • da uno solo dei componenti della giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età.

L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano l’importo di euro 16.000 la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato esclusivamente mediante bonifico o carta di debito o credito.

Per quanto riguarda la modalità di compilazione del rigo RP58:

  • la casella di colonna 1 deve essere barrata se il requisito anagrafico è posseduto dal coniuge o dal convivente more uxorio;
  • a colonna 2 va indicato il numero della rata che per l’anno 2016 sarà “1”;
  • a colonna 3 va indicata la spesa sostenuta entro il limite di 000 euro;
  • a colonna 4 va indicato l’importo di ciascuna rata, dividendo per 10 l’ammontare complessivo della spesa sostenuta indicata nella colonna 3.

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