10 Maggio 2017

Nella frode fiscale rilevano anche le dichiarazioni infrannuali

di Marco Bargagli
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Con il D.Lgs. 158/2015, le autorità di Governo hanno apportato radicali modifiche alla disciplina dei reati tributari. A seguito della riforma, infatti, l’articolo 1 del D.Lgs. 74/2000 rubricato “Definizioni” ha recepito importanti novità con riferimento alle singole fattispecie di reato.

Nel testo attualmente in vigore:

  • per “elementi attivi o passivi” si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono – in senso positivo o negativo – alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta;
  • per “dichiarazioni” si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d’imposta, nei casi previsti dalla Legge;
  • per “imposta evasa” si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta, prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; inoltre, non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata ad una rettifica in diminuzione di perdite dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
  • per “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall’articolo 10-bis della L. 212/2000, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
  • per “mezzi fraudolenti” si intendono le condotte artificiose attive, nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Ciò posto, con specifico riferimento al reato relativo alla presentazione della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, il legislatore, con la nuova formulazione dell’articolo 2 del D.Lgs. 74/2000, ha ampliato il novero delle dichiarazioni rilevanti ai fini della configurabilità del reato in rassegna.

Infatti, in precedenza veniva sanzionato il comportamento del soggetto che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicava in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

In buona sostanza, le fatture per operazioni inesistenti dovevano prima essere annotate nella contabilità dell’impresa (es. nel libro giornale e nel registro Iva degli acquisti) e, successivamente, confluire nella dichiarazione annuale redatta ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva.

Tuttavia, la recente riforma ha eliminato la locuzione “annuali” e, conseguentemente, il reato di cui trattasi si realizza anche quanto gli elementi passivi fittizi risultano da ogni dichiarazione reddituale presentata dal soggetto passivo, anche di tipo infrannuale.

Di conseguenza, la fattispecie penalmente rilevante viene estesa, ad esempio, alle seguenti dichiarazioni:

  • liquidazione di società o enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni e di imprese individuali;
  • inizio e chiusura della procedura concorsuale, nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
  • trasformazione, fusione e scissione;
  • quelle presentate dai curatori di eredità giacenti e degli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva in favore di nascituri non ancora concepiti.
Unico 2017: Unico persone fisiche e società di capitali