23 Febbraio 2019

Modello Iva 2019: la compilazione del quadro VH

di Federica Furlani
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Il quadro VH del modello Iva 2019, dedicato alla Variazione delle comunicazioni periodiche, deve essere compilato esclusivamente qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati contenuti nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2018 trasmesse all’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda le modalità operative di regolarizzazione in vaso di violazione degli obblighi di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, la risoluzione AdE 104/E/2017 ha fornito un riepilogo delle sanzioni applicabili e delle relative istruzioni operative.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, in via ordinaria, in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da euro 500 a euro 2.000.

La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui:

  • la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita;
  • ovvero se, nel medesimo termine, venga effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Inoltre, poichè l’esposta disciplina sanzionatoria è contenuta nell’articolo 11, comma 2-bis e 2-ter, D.Lgs. 471/1997, modificato dal D.L. 193/2016, ed ha quindi natura amministrativo-tributaria, i contribuenti hanno la possibilità di beneficiare di una ri­duzione degli importi da versare a titolo di sanzione, tramite l’accesso all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997.

In merito alla regolarizzazione della mancata, irregolare o omessa effettuazione della o delle comunicazioni, oltre al versamento della sanzione:

  • bisogna comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/ incompleta/errata, se la regolarizzazione interviene prima della presentazione della dichiarazio­ne annuale Iva;
  • non è previsto l’invio della nuova comunicazione, se la regolarizzazione interviene in sede di dichiarazione annuale Iva.

In relazione a tale ultima ipotesi:

  • se con la dichiarazione annuale vengono inviati/integrati/corretti i dati omessi/ incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione prece­dentemente descritta (eventualmente ridotta);
  • se, al contrario, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non vengono sanate, bisogna presentare una dichiarazione annuale integrativa (con versamento sia della sanzione sopra descritta, sia della sanzione di cui all’articolo 5 D.Lgs. 471/1997).

La citata circolare riporta la seguente esemplificazione: in caso di omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre del 2017 (la cui scadenza è stata rinviata al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. 22.05.2017), qualora il contribuente si ravveda in data:

  1. 31 luglio 2017, deve assolvere all’obbligo comunicativo e versare euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. abis), D.Lgs. 472/1997);
  2. 10 settembre 2018, se nella dichiarazione Iva 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve versare solo euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997);
  3. 10 settembre 2018, se nella dichiarazione Iva 2018 non sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve presentare la dichiarazione integrativa versando la relativa sanzione cui si aggiunge quella di euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b-bis), D.Lgs. 472/1997).

Di conseguenza, nel caso in cui il contribuente scelga di regolarizzare l’omessa, incompleta o errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche in sede dichiarativa, va compilato il relativo quadro VH, nel quale vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.

Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del quadro VH (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”.

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