12 Ottobre 2021

Locazioni brevi e strutture ricettive: unica banca dati nazionale

di Clara PolletSimone Dimitri
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Il Ministero del Turismo ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Decreto Ministeriale n. 1782 del 29.09.2021, recante le modalità di realizzazione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, di cui all’articolo 13 quater D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019.

Ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l’articolo 13 quater, comma 4, D.L. 34/2019 ha disposto l’istituzione presso il Ministero per i beni, le attività culturali ed il turismo di una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, distinti mediante un codice identificativo.

Tale codice deve essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. Anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati.

La banca dati in argomento sarà chiamata a raccogliere ed ordinare le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili concessi in locazione, nell’ottica di una maggior tracciabilità sia per l’affittuario che per il fisco.

Con il decreto del 29 settembre, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vengono pertanto stabilite le modalità di realizzazione della banca dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali, nonché le modalità di accesso alle informazioni ivi contenute, quali:

  • tipologia di alloggio;
  • ubicazione;
  • capacità recettiva;
  • estremi dei titoli abilitativi richiesti ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva dalla normativa nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;
  • codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico.

Rispetto a quest’ultimo punto – codice identificativo oppure codice alfanumerico – in base all’articolo 1, comma 3, del Decreto, per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una Regione o in una Provincia autonoma che non abbia adottato un proprio codice identificativo di riferimento, la banca dati genererà uno specifico codice alfanumerico recante l’indicazione della tipologia di alloggio, della Regione o della Provincia autonoma e del Comune di ubicazione.

Qualora la Regione o Provincia autonoma adotti un proprio codice identificativo successivamente alla generazione di quello alfanumerico attribuito dalla banca dati nazionale, il codice identificativo regionale andrà a sostituire il precedente.

In attesa dell’istituzione della banca dati in argomento, si segnala che alcune Regioni (ad esempio Regione Piemonte e Lombardia), ad oggi già attribuiscono un codice identificativo di riconoscimento/riferimento (CIR) ad ogni immobile dichiarato, proprio al fine di monitorare le locazioni turistiche extra-alberghiere.

Le informazioni presenti all’interno della banca dati, corredate dai codici alfanumerici di riferimento, verranno pubblicate sul sito del Ministero del turismo e saranno consultabili previa registrazione al portale.

I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali tematici per l’offerta di alloggi ai fini turistici sono tenuti ad esporre il codice identificativo regionale (o il codice alfanumerico attribuito dal sistema) in ogni comunicazione inerente l’offerta e la promozione dei servizi all’utenza. Tale codice deve essere indicato in modo tale da garantirne la visibilità ed un facile accesso agli interessati.

L’inosservanza delle disposizioni sopra richiamate, in base all’articolo 13 quater, comma 8, D.L. 34/2019, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

La realizzazione della banca dati, accessibile tramite apposita piattaforma informatica, sarà affidata ad un soggetto selezionato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, ovvero tramite bando. Infine, entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale dovrà essere definito un protocollo di intesa con Regioni e Province autonome, volto a stabilire la data di entrata in vigore dell’obbligo di esporre il codice identificativo negli annunci. Il protocollo dovrà inoltre stabilire i parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le distinte fattispecie presenti nelle legislazioni regionali e provinciali, per arrivare ad un’univoca definizione di locazione turistica oggetto di monitoraggio.