17 Maggio 2019

L’Agenzia delle entrate detta le regole per l’applicazione degli Isa

di Angelo Ginex
Scarica in PDF

Come noto, gli studi di settore si sono esauriti al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e sono stati soppiantati dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), disciplinati dall’articolo 9-bis D.L. 50/2017, i quali mirano a favorire la compliance e a rafforzare la collaborazione con l’Amministrazione finanziaria e sono formati da un insieme di indicatori scalari di affidabilità e di anomalia che permettono ai contribuenti ritenuti più “affidabili” di accedere ai benefici premiali elencati dalla legge.

Con provvedimento del 10.05.2019, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha provveduto, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 12, D.L. 50/2017, a predisporre le regole di applicazione degli Isa per l’anno di imposta 2018, nonché ad individuare i livelli minimi di affidabilità fiscale dei quali l’Agenzia tiene conto, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

In particolare, si è previsto che requisito minimo per la fruizione dei benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017 sia il possesso di un indice di affidabilità almeno pari a 8 e a detti contribuenti sono riservati i seguenti vantaggi:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 000 euro annui, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019, e dei crediti fino a 20.000 euro annui, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2018;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, fino a 50.000 euro annui;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per 50.000 euro annui;
  • riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento di cui agli articoli 43, comma 1, D.P.R. 600/1973 e 57, comma 1, D.P.R. 633/1972.

Per i soggetti in possesso di un indice pari almeno a 8,5 è prevista, inoltre, l’esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, ex articoli 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 e 54, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Da ultimo, i contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 9 sono altresì esclusi:

  • dall’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 L. 724/1994, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, comma 36-decies, secondo periodo, D.L. 138/2011;
  • dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all’articolo 38 D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.

In ogni caso, per i contribuenti che conseguono sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, l’accesso ai benefici è subordinato:

  • all’applicazione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, laddove previsti, per entrambe le categorie reddituali;
  • al possesso di un indice pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.

Per quanto concerne, invece, la definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il livello minimo del quale essa terrà conto sarà un’affidabilità fiscale pari almeno a 6.

Il provvedimento definisce, da ultimo, le modalità per l’acquisizione massiva dei dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa da parte dei soggetti incaricati dell’invio telematico, distinguendo tra intermediari delegati ed intermediari non delegati alla consultazione del cassetto fiscale.

Per gli intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente sarà sufficiente trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.

Detto file dovrà contenere il codice fiscale di ogni contribuente e l’indicazione della delega alla consultazione del cassetto fiscale.

Gli intermediari non delegati, invece, dovranno acquisire una specifica delega, valida solo per l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa, insieme alla copia del documento di identità del delegante, e dovranno trasmettere all’Amministrazione finanziaria, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali risultano delegati mediante un procedimento simile a quello previsto per l’accesso alla dichiarazione Mod. 730 precompilata.

Per il contribuente sarà, in ogni caso, sempre possibile visualizzare l’elenco dei soggetti che hanno esaminato i suoi dati, mediante accesso al proprio cassetto fiscale.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

I nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale